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Escussione nella responsabilità solidale
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Il Dlgs 276/2003 prevede che il committente imprenditore o datore
di lavoro
possa proporre, nella prima difesa, un'eccezione con la quale
chiede che sia
preventivamente escusso il patrimonio dell'appaltatore e degli
eventuali
subappaltatori.
Il giudice accerta dunque la responsabilità solidale di tutti gli
obbligati, ma
l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del
committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione
del
patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
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