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Spazio ai Ccnl solo sul fronte retributivo nell'obbligazione solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori
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Il decreto76/2013 (articolo 9) opera una vera e propria
compressione dell'autonomia
negoziale sugli appalti, in virtù della quale la legge 92/2012
aveva affidato
ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità di
individuare
metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità
complessiva
degli appalti.
Il Dl 76/2013, infatti, ha limitato il raggio d'azione dei Ccnl,
rispetto a
quanto disciplinato dalla riforma del lavoro, che era intervenuta
sull'articolo
29 del Dlgs 276/2003 introducendo una «clausola di riserva»:
seguendo un
orientamento già espresso dal ministero del Lavoro con la lettera
circolare del
22 aprile 2013, le eventuali disposizioni contrattuali potranno
disporre la
propria efficacia esclusivamente in relazione ai trattamenti
retributivi dovuti
ai lavoratori impiegati nell'appalto (o nel subappalto), con
l'esclusione di
qualsiasi conseguenza sul regime di solidarietà sui contributi
previdenziali e
assicurativi.
In pratica, dall'entrata in vigore del decreto Lavoro,
l'obbligazione solidale
tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori può essere
inibita
(esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai
lavoratori
impiegati nell'appalto/subappalto) se i contratti collettivi
nazionali di
lavoro - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori
comparativamente più rappresentative del settore - dispongano
diversamente,
individuando metodi e procedure di controllo della regolarità degli
appalti,
senza poter però incidere sul regime della contribuzione dovuta per
il periodo
di esecuzione del contratto.
Peraltro, tenendo conto che spesso le imprese della filiera non
applicano lo
stesso contratto collettivo, non è chiaro se il Ccnl che preveda
regole ad hoc
debba essere quello applicato dall'appaltante o
dall'appaltatore.
Nell'attribuzione ai Ccnl del compito di individuare procedure
specifiche di
verifica della regolarità rientra anche la disciplina del
coinvolgimento dei
soggetti della filiera per incapienza dei beni di chi esegue
l'opera, in caso
di contenzioso nella materia.
In base a quest'ultima disposizione, il debitore solidale
(committente imprenditore
o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del
pagamento
insieme con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, può
proporre
un'eccezione con la quale chiede che sia preventivamente escusso il
patrimonio
di questi ultimi. In queste ipotesi, sebbene il giudice accerti
la
responsabilità solidale, l'azione esecutiva può essere promossa nei
confronti
del committente solo dopo che l'esecuzione verso il patrimonio del
responsabile
abbia dato esito infruttuoso. Inoltre, la norma conferma una
procedura già
esperibile nei casi di responsabilità solidale, che consiste nella
possibilità
da parte del committente, chiamato a rispondere al posto del
responsabile, di
richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l'azione di
regresso.
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