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  • Spazio ai Ccnl solo sul fronte retributivo nell'obbligazione solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori

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Il decreto76/2013 (articolo 9) opera una vera e propria compressione dell'autonomia
negoziale sugli appalti, in virtù della quale la legge 92/2012 aveva affidato
ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità di individuare
metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva
degli appalti.

Il Dl 76/2013, infatti, ha limitato il raggio d'azione dei Ccnl, rispetto a
quanto disciplinato dalla riforma del lavoro, che era intervenuta sull'articolo
29 del Dlgs 276/2003 introducendo una «clausola di riserva»: seguendo un
orientamento già espresso dal ministero del Lavoro con la lettera circolare del
22 aprile 2013, le eventuali disposizioni contrattuali potranno disporre la
propria efficacia esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti
ai lavoratori impiegati nell'appalto (o nel subappalto), con l'esclusione di
qualsiasi conseguenza sul regime di solidarietà sui contributi previdenziali e
assicurativi.

In pratica, dall'entrata in vigore del decreto Lavoro, l'obbligazione solidale
tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori può essere inibita
(esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori
impiegati nell'appalto/subappalto) se i contratti collettivi nazionali di
lavoro - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative del settore - dispongano diversamente,
individuando metodi e procedure di controllo della regolarità degli appalti,
senza poter però incidere sul regime della contribuzione dovuta per il periodo
di esecuzione del contratto.

Peraltro, tenendo conto che spesso le imprese della filiera non applicano lo
stesso contratto collettivo, non è chiaro se il Ccnl che preveda regole ad hoc
debba essere quello applicato dall'appaltante o dall'appaltatore.

Nell'attribuzione ai Ccnl del compito di individuare procedure specifiche di
verifica della regolarità rientra anche la disciplina del coinvolgimento dei
soggetti della filiera per incapienza dei beni di chi esegue l'opera, in caso
di contenzioso nella materia.

In base a quest'ultima disposizione, il debitore solidale (committente imprenditore
o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento
insieme con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, può proporre
un'eccezione con la quale chiede che sia preventivamente escusso il patrimonio
di questi ultimi. In queste ipotesi, sebbene il giudice accerti la
responsabilità solidale, l'azione esecutiva può essere promossa nei confronti
del committente solo dopo che l'esecuzione verso il patrimonio del responsabile
abbia dato esito infruttuoso. Inoltre, la norma conferma una procedura già
esperibile nei casi di responsabilità solidale, che consiste nella possibilità
da parte del committente, chiamato a rispondere al posto del responsabile, di
richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l'azione di regresso.

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