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Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti



Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici



Direzione Generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità




 

DECRETO DIRIGENZIALE




 

                                               Disposizioni applicative dell’articolo 5
                                  del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento

per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, per il requisito di

“stabilimento” di cui all’articolo 5 del
Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo

                                              e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
                                   che stabilisce norme comuni sulle condizioni da

rispettare per esercitare l’attività di
trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del
Consiglio.



 

IL DIRETTORE GENERALE

PER
IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITA’



 

VISTO il regolamento (CE)
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21

ottobre 2009, che stabilisce
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare

l’attività di trasportatore su
strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO l’articolo 5 del
regolamento n. 1071/2009, che prevede le condizioni relative al

requisito di stabilimento;

VISTO l’articolo 5 del Decreto 25
novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la

navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, che prevede che con decreto della Direzione

Generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità sono stabilite le modalità per soddisfare

il requisito di “stabilimento”, i
documenti da conservare presso la sede dell’impresa di

trasporto, le caratteristiche che
deve avere la sede operativa, nonché le modalità di

dimostrazione del possesso delle
stesse;

CONSIDERATO l’ordinamento
giuridico vigente e, in particolare, la possibilità di

conservazione e tenuta della
contabilità presso un domiciliatario fiscale;

RITENUTO che per le società di
persone e per le società a responsabilità limitata unipersonali

il requisito di cui all’articolo
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1071/2009 possa

essere individuato anche presso
la residenza anagrafica di un amministratore tramite elezione

di domicilio ai sensi
dell’articolo 47 del Codice Civile;

RITENUTO, inoltre, che per le
imprese di trasporto su strada di cose associate ai consorzi o

alle cooperative iscritti alla
sezione speciale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 6

giugno 1974, n. 298, il requisito
di stabilimento possa essere individuato presso la sede

effettiva e stabile e la sede
operativa di detti consorzi o di dette cooperative;

RITENUTO che per sede operativa
debba intendersi il luogo dove avviene la manutenzione

dei veicoli in disponibilità;

CONSIDERATO che occorre dettare
una disciplina transitoria per le imprese che sono state

autorizzate anteriormente
all’entrata in vigore del presente decreto;

DECRETA

 

Art.1

(Oggetto)

1. Il requisito di stabilimento,
di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 e di cui

all’articolo 5 del Decreto
Dirigenziale 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i

trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, è soddisfatto dalle imprese di

autotrasporto su strada per conto
di terzi se rispettano le seguenti condizioni:

a) fatto salvo quanto disposto
dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla

sede civilistica principale o
secondaria, dispongono di una sede effettiva e stabile

situata nel territorio dello
Stato italiano;

b) una volta concessa
l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore

su strada per conto di terzi,
dispongono a idoneo titolo, in base alle disposizioni

vigenti, di almeno un autoveicolo
rientrante nel campo di applicazione del

Regolamento (CE) 1071/2009;

 

c) svolgono in modo efficace e
continuativo le attività concernenti i veicoli di cui alla

lettera b) presso una sede
operativa situata nel territorio dello Stato italiano.

Art.2

(Caratteristiche
del requisito e dimostrazione)

 

1. La condizione
di cui all’articolo 1, lettera a), è dimostrata e mantenuta:

a) per tutte le imprese, nonché
per i consorzi e le cooperative iscritte alla sezione

speciale dell’Albo Nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui

all’articolo 1, comma quarto,
della legge 6 giugno 1974 n. 298, con la disponibilità

di uno o più locali adibiti ad
uso ufficio, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero

in locazione o in comodato,
purché, in questi ultimi due casi, tramite contratto

regolarmente registrato;

b) in alternativa alla lettera
a), presso la residenza anagrafica italiana del titolare per le

imprese individuali, mentre per
le società di persone, esclusivamente ai fini del

possesso del requisito di
stabilimento, con l’elezione di domicilio, ai sensi

dell’articolo 47 del Codice
Civile, presso la residenza anagrafica italiana di un legale

rappresentante. Agli stessi fini,
la medesima elezione di domicilio, presso la

residenza anagrafica italiana di
un amministratore, può essere fatta per le società a

responsabilità limitata
unipersonali se tale amministratore sia anche l’unico socio.

Inoltre, un’impresa di trasporto
su strada di cose associata ai consorzi o alle

cooperative iscritte alla sezione
speciale dell’Albo citata alla lettera a) che precede,

può eleggere domicilio, ai sensi
dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del

requisito di stabilimento di cui
alla presente lettera, presso il consorzio o la

cooperativa purché rispondano
alle condizioni di cui all’articolo 55 della legge 23

luglio 2009, n. 99 e confermino
tale elezione di domicilio attraverso il modello

Allegato B di cui al quarto
periodo del comma 5 del presente articolo.

2. Presso la sede
di cui al comma 1 sono conservati, a disposizione dell’Autorità competente

individuata ai sensi
dell’articolo 9 del citato decreto 25 novembre 2011, i seguenti

documenti principali:

a) i documenti contabili,
relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui

conservazione è prevista dalla
normativa vigente;

b) i documenti fiscali relativi
all’assolvimento delle imposte dirette e dell’IVA (registri

delle fatture emesse e registri
delle fatture di acquisto nonché, per le imprese di

trasporto su strada di persone,
anche i documenti relativi ai titoli di trasporto

rilasciati ai viaggiatori);

c) i documenti di gestione del
personale e, in particolare, quelli relativi ai lavoratori

subordinati, quali, ad esempio,
il libro unico;

d) i documenti contenenti i dati
relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti,

quali, ad esempio, i fogli di
registrazione giornalieri del cronotachigrafo analogico

degli autoveicoli in
disponibilità, o i supporti informatici delle registrazioni delle

carte tachigrafiche del tachigrafo
digitale;

e) i documenti di trasporto,
quali, ad esempio, l’originale della licenza comunitaria,

sempre che l’impresa ne sia
titolare, e, per le sole imprese di trasporto su strada di

persone, anche i documenti di
controllo relativi ai servizi occasionali in ambito

comunitario;

f) qualsiasi altra documentazione
cui l’Autorità competente debba poter accedere per la

verifica delle condizioni
stabilite dal Regolamento (CE) 1071/2009.

3. Fermo il
possesso dei locali nei modi di cui al comma 1 del presente articolo, la

documentazione di cui alle
lettere a), b) e c) del precedente comma 2 può essere conservata

anche presso la sede di un
domiciliatario fiscale, mentre quella di cui alle lettere d) ed e) del

medesimo comma può essere
conservata anche, a titolo gratuito, presso la sede, anche

periferica, di un’associazione
nazionale di categoria delle imprese di trasporto su strada di

persone o di un’associazione
provinciale di categoria degli autotrasportatori di cose presente

nel Comitato Centrale dell’Albo
degli autotrasportatori, ovvero anche presso la sede di

un’impresa di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto

1991, n. 264. Le imprese di
trasporto su strada di cose appartenenti ad un consorzio o a una

cooperativa iscritti nella
sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori, possono far

conservare la documentazione di
cui alle lettere a), b) e c), nonché quelle di cui alle lettere

d) ed e), del precedente comma 2
dal consorzio o dalla cooperativa di appartenenza, e in tal

caso il consorzio o la
cooperativa rendono la dichiarazione prevista nell’Allegato B di cui al

quarto periodo del comma 5 del
presente articolo. Ove il consorzio o la cooperativa

menzionati conservino presso un
domiciliatario fiscale la propria documentazione di cui alle

lettere a), b) e c) del comma 2
del presente articolo, non possono essere a loro volta

domiciliatari della stessa
documentazione delle imprese consorziate od associate, né far

conservare dal proprio
domiciliatario fiscale la documentazione delle imprese consorziate o

associate. La dimostrazione di
quanto previsto alle lettere a) o b) del comma 1 del presente

articolo, è effettuata dal
rappresentante legale dell’impresa, mediante una dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, redatta in conformità all’Allegato A al presente

decreto. Nei casi descritti nel
primo e secondo periodo del presente comma, il soggetto che

rende la dichiarazione di cui
all’Allegato A deve inserire nella stessa l’esatta individuazione

del domiciliatario, con
l’indicazione della documentazione dallo stesso conservata.

 

4. La condizione
di cui all’articolo 1, lettera b), è dimostrata con l’aver immesso in

circolazione o con l’immissione
in circolazione di uno o più autoveicoli, ai sensi

dell’articolo 9, commi 9, 10 e
12, del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per

i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, per l’esercizio

dell’autotrasporto su strada per
conto di terzi, ed è mantenuta con il permanere nella

disponibilità, sempre ai sensi
delle disposizioni vigenti, comprese quelle di accesso al

mercato, di uno o più
autoveicoli. Nel caso di consorzi o cooperative iscritti alla sezione

speciale dell’Albo degli
autotrasportatori, privi di autoveicoli in disponibilità, la condizione

di cui all’articolo 1, lettera
b), è dimostrata attraverso gli autoveicoli immessi in

circolazione dalle imprese
consorziate o associate.

5. La condizione
di cui all’articolo 1, lettera c), è soddisfatta se l’impresa di trasporto su

strada, ovvero il consorzio o la
cooperativa iscritti alla sezione speciale dell’Albo Nazionale

degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi di cui all’articolo 1, comma quarto, della

legge 298/1974, possiede, negli
stessi modi di cui al comma 1, lettera a), del presente

articolo, la sede operativa dove
viene svolta in maniera efficace e continuativa l’attività di

manutenzione dei veicoli in
disponibilità, riconosciuta come officina interna ai sensi

dell’articolo 10, comma 1,
secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558; tale sede

operativa può fare parte della
sede effettiva e stabile di cui all’articolo 1), lettera a). La

condizione di cui al periodo
precedente è dimostrata dal rappresentante legale dell’impresa

mediante una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del

decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con

l’Allegato A. In alternativa a
quanto previsto dal primo periodo del presente comma, la sede

operativa può essere individuata
formalmente presso una officina di riparazioni esterna,

esercente regolarmente
l’attività, ai sensi della legge 2 maggio del 1992, n. 122, almeno per

le sezioni meccanica-motoristica
ed elettrauto, sempre attraverso la dichiarazione sostitutiva

di cui al periodo precedente.
Inoltre, per un’impresa di trasporto su strada di cose associata

ai consorzi o alle cooperative di
cui al primo periodo la sede operativa può essere indicata

presso l’officina del consorzio o
della cooperativa di appartenenza, con una dichiarazione

sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, resa dal rappresentante legale dell’impresa stessa e

redatta secondo il modello
Allegato A al presente decreto, nonché dal legale rappresentante

del consorzio o della
cooperativa, secondo il modello Allegato B al presente decreto.

6. Qualora si
verifichino, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, modifiche del
luogo

e dei luoghi di stabilimento
ovvero la cessazione del rapporto di conservazione della

documentazione, ovvero ancora la
cessazione di quello di manutenzione dei veicoli,

l’impresa di trasporto su strada,
nonché il consorzio o la cooperativa, provvedono a darne

comunicazione, entro trenta
giorni, all’ufficio della Motorizzazione Civile competente per la

sede principale. A tale fine, il
rappresentante legale provvede nuovamente a presentare la

dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in conformità con quanto contenuto

nell’Allegato A, eventualmente
corredata della dichiarazione di cui all’Allegato B.

Art.3

(Disposizioni
finali e entrata in vigore)

1. Le imprese, i
consorzi o le cooperative di trasporto su strada che, in sede di richiesta

dell’autorizzazione all’esercizio
della professione di trasportatore su strada di cui agli

articoli 10 e 11 del Regolamento
(CE) N. 1071/2009, hanno prodotto in precedenza la

dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, per dimostrare il possesso del

requisito di stabilimento, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

devono presentare, all’Autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della

professione, una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del medesimo

articolo 47, resa dal
rappresentante legale dell’impresa e conforme all’Allegato A al

presente decreto, unitamente, ove
del caso, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietà di cui all’Allegato B.
Scaduto tale termine, l’Autorità competente

all’autorizzazione all’esercizio
della professione applica l’articolo 13 (“procedura di

sospensione e di revoca delle
autorizzazioni”) del suddetto Regolamento (CE) n. 1071/2009.

2. I modelli
allegati al presente decreto possono essere modificati, se del caso, con

provvedimento della Direzione
Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità.

3. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica
italiana.

IL
DIRETTORE GENERALE



(Dott.
Enrico FINOCCHI)

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