Professionisti a servizio del trasporto

Legal Tir

consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

________________________________________________________________________________

Rischia una condanna per falso ideologico
l’automobilista che fornisce alla polizia il nominativo di un altro soggetto
come effettivo conduce del mezzo, al fine di sottrarsi alla decurtazione dei
punti sulla patente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 46326/20913.

I fatti

Si fa riferimento al presunto falso ideologico commesso in due occasioni
dall’imputata che riferiva alla Polizia Municipale di Roma che alla guida di
due autovetture, di cui era intestataria e con le quali erano state commesse
violazioni alle norme del codice della strada alle quali conseguivano, come sanzione
accessoria, la decurtazione di punti sulla patente di guida, si trovava altra
persona che in quel periodo era incaricata di accompagnare a scuola i figli
dell’imputata con le auto della stessa che alla ricezione della comunicazione
ministeriale della decurtazione aveva manifestato la propria estraneità agli
addebiti in quanto violazioni elevate in orari e zone della città incompatibili
con la sua attività di conducente-accompagnatore.

La norma

Nell' ipotesi di decurtazione dei punti dalla patente del conducente non
identificato al momento dell'accertamento dell'illecito al proprietario
dell’autovettura viene chiesto, oltre al pagamento della sanzione, di
comunicare i dati del conducente sottoscrivendo e facendo sottoscrivere una
autocertificazione la cui falsità è sanzionabile in sede penale ai sensi del
combinato disposto di cui agli articoli 76 del Dpr 445/2000 e 483 Cp.
In realtà l’articolo 126-bis
del codice della strada p
revede che nel caso di mancata

identificazione del conducente il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,
deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla
data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa strutturato sulla forma della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiamando le responsabilità
e le sanzioni penali previste in caso di false attestazioni. Inoltre richiede
in calce la sottoscrizione del conducente precisando che, in caso di mancata
sottoscrizione da parte del conducente, il verbale gli sarà notificato. È
opportuno aggiungere che, oltre alla sottoscrizione, si chiede al conducente una
fotocopia firmata della patente di guida. Orbene, mentre opportunamente il
legislatore nell’articolo 126-bis tace
sulle modalità con le quali i dati debbano essere comunicati, la pubblica
amministrazione ricorre a una formalità particolarmente "impegnativa"
e coinvolge addirittura il conducente "minacciando" di applicare sanzioni
nei suoi confronti in caso di mancata sottoscrizione.

La forma della comunicazione

La legge, è il caso di ribadirlo, non prevede né invoca forme solenni per la
dichiarazione e inoltre, da un lato, non minaccia responsabilità penali nel
caso di errata comunicazione e, dall’altro, non impone alcun obbligo al
conducente. Se si riesce a leggere il quadro normativo alla luce di quanto
avviene nella realtà, si capisce facilmente la "ratio" che ha indotto
il legislatore a non richiamare le formalità di cui all’articolo 47 Dpr
445/2000 (secondo la definizione di cui all’ articolo 1 lett. h) del Dpr citato
la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" è il
documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e
fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal
presente testo unico") e a non richiedere sottoscrizioni di conferma al
conducente.

Inoltre, è appena il caso di osservare che le norme in materia di dichiarazioni
sostitutive mirano a soddisfare un'esigenza di semplificazione della
documentazione amministrativa concedendo al privato la facoltà di sostituire
una certificazione ovvero un atto di notorietà con una dichiarazione dotata di
determinate forme. Invece nel caso di specie si assiste ad un vero e proprio
capovolgimento della ratio legislativa trasformando una facoltà in
obbligo e strumentalizzando a favore dell'amministrazione una prerogativa del
privato.

Ne consegue che il proprietario del veicolo, in ossequio e in completa aderenza
a quanto prescrive la legge, potrebbe limitarsi a comunicare, senza vincoli di
forma, al Comando accertatore di aver prestato l'autovettura a tizio che
verosimilmente si trovava alla guida il giorno dell’infrazione.

Conclusioni

La convinzione dell’imputata che alla guida si trovasse l’accompagnatore dei
figli va esclusa in quanto alla notifica delle due violazioni, l’una distante
dall’altra di due mesi, assunse un identico comportamento inviando al comando
della polizia municipale due dichiarazioni uguali con le quali comunicava di
non essere lei a condurre le auto bensì l’autista-accompagnatore. Un simile
comportammo ha portato gli ermellini a ritenere che le mendaci dichiarazioni
inviate alla polizia municipale non sono state fornite allo scopo di non
corrispondere il quantum economico bensì orientate a conseguire un diverso
ingiusto profitto con altrui danno, quello di non subire decurtazioni di
punteggio sulla propria patente di guida.

 

Descrizione immagine
Corte di Cassazione-sezione v penale-Sentenza 20 novembre 2013 n.46326.pdf
Download

Per tornare a Giurisprudenza

__________________