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Il credito certo con la Pa ora «sblocca» il Durc
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Le aziende che hanno crediti nei confronti della Pubblica amministrazione non perdono il

diritto a ottenere dagli uffici il documento unico di regolarità contributiva

(Durc). È il chiarimento principale contenuto nella circolare 40/2013, emanata

dal ministero del Lavoro il 21 ottobre.

In realtà, le specifiche ministeriali seguono le disposizioni normative

introdotte su questa materia dal Dm del 13 marzo 2013 (pubblicato sulla

«Gazzetta Ufficiale» 165 del 16 luglio 2013), che ha dato attuazione al comma 5

dell'articolo 13-bis, del decreto legge 52/2012 (convertito dalla legge

94/2012): questa norma stabilisce, infatti, che il Durc «positivo» possa essere

rilasciato in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e

l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche

amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non

ancora versati da uno stesso soggetto.

In sostanza, con questo intervento, è stata finalmente superata la criticità di

ottenere il Durc, per le imprese che – pur avendo posizioni debitorie nei

confronti di Inps, Inail e/o Casse edili – a loro volta sono creditrici nei

confronti della Pubblica amministrazione.

Il principio generale

Il principio che regola il rilascio del Durc in queste situazioni, però, è

strettamente correlato al regime che disciplina l'intervento sostitutivo delle

stazioni appaltanti, in caso di irregolarità contributiva dell'operatore

economico. Nell'alveo dei contratti pubblici, questo principio (articolo 3,

comma 1, lettera b), del Dpr 207/2010) comporta che il pagamento dell'importo

oggetto di liquidazione da parte della stazione appaltante in relazione alla

fase del contratto, sia effettuato a favore degli istituti creditori dei

contributi omessi dall'operatore economico.

Lo stesso meccanismo scatta altresì quando il Durc è stato richiesto per

l'erogazione di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi e altri sussidi.

Anche questo aspetto, infatti, è stato toccato dal Dl 69/2013. Il ministero del

Lavoro, con la circolare 36/2013, ha chiarito che la Pa deve acquisire il Durc

prima di erogare alle imprese sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e

vantaggi economici.

La circolare 40/2013 dello stesso ministero sottolinea, dunque, che: «data la

sostanziale posizione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse

edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio

e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti

contributivi», tra cui, appunto, l'intervento sostitutivo.

I crediti vanno certificati

Passando invece ai dettagli operativi per ottenere il Durc in presenza delle

situazioni descritte, gli enti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a

rilasciare il documento alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di

uno o più crediti nei confronti della Pa. Il presupposto per poter operare in

questo ambito è dunque che i crediti siano stati certificati, secondo quanto

previsto in materia dalle indicazioni di prassi del ministero dell'Economia e,

in particolare, dalle circolari 35/2012, e 17,19, 30 del 2013.

La richiesta

Sulle modalità di rilascio, se ci si trova in una delle ipotesi in cui a

richiedere il Durc è un ufficio della Pa, sarà l'azienda interessata – nella

fase di avvio del procedimento – a dover dichiarare l'esistenza del credito, indicando

la data della certificazione, il numero di protocollo, l'importo del credito

stesso e l'amministrazione che ha rilasciato la relativa certificazione.

Sarà necessario, inoltre, fornire il codice tramite il quale potrà essere

verificata la certificazione, nella piattaforma informatica costituita ad hoc:

in pratica, si tratta di un archivio a cui accedono gli Istituti previdenziali

e le Casse edili per verificare l'esistenza del credito.

A livello operativo, senza passare attraverso l'amministrazione richiedente, la

certificazione potrà essere presentata direttamente agli enti previdenziali e/o

alle Casse edili dall'azienda, nel momento in cui riceve il preavviso

dell'irregolarità (ed entro la scadenza assegnata per sanarla).

Quando il canale informatico avrà raggiunto la sua piena funzionalità (la

piattaforma deve essere ancora implementata), l'interessato non dovrà più

comunicare agli enti tutti i dati sulla certificazione, ma saranno direttamente

questi a poterli visualizzare (lo ha precisato anche l'Inail con la circolare

53/2013 dell'11 novembre).

Gli enti coinvolti nel rilascio del Durc, verificata la certificazione del

credito tramite il sistema della piattaforma, potranno quindi emettere il

documento, che dovrà riportare la dicitura «Durc ex art. 13 bis, comma 5, Dl n.

52/2012».

Anche nel caso in cui il Durc sia richiesto direttamente dall'interessato

(usando il portale www.sportellounicoprevidenziale.it) si possono inviare i

dati tramite posta elettronica certificata (Pec), o con esibizione agli

Istituti e alle Casse

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