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La versionefinale del decreto conferma l’iniziale sopressione solamente della solidarietàverso l’Iva. Resta la responsabilità congiunta sulle ritenute fiscali a caricodei dipendenti

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11/08/2013 E’ stata confermata la normativa introdotta in sede di prima
stesura del decreto legge, lasciando inalterata la responsabilità solidale
di committenti o appaltatori in caso di omesso versamento all'erario
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, ed eliminando
quella relativa all'Iva.
La disposizione precedente prevedeva prevedeva che,

nel caso di appalti o subappalti, il pagamento alle

imprese fosse sospeso in presenza di irregolarità sui versamenti delle ritenute

e dell'Iva. L'appaltatore o committente doveva, verificare l'assolvimento degli

obblighi di versamento delle citate imposte, acquisendo un'autocertificazione

dell'impresa oppure una dichiarazione di un professionista abilitato, nella

quale era confermata l'assenza di pendenze tributarie prima di procedere alla

corresponsione di quanto contrattualmente concordato.

Inizialmente, il DL del fare n. 69/2013, per semplificare alcuni adempimenti a

carico delle aziende e rilanciare l'economia, aveva eliminato l'applicazione

della norma sull'Iva, lasciando, invece, inalterato l'obbligo sulle ritenute

fiscali. Ne conseguiva così che l'attestazione sul regolare versamento doveva

riguardare solo le ritenute e non più l'Iva. Oggi le imprese coinvolte in

appalti o subappalti, devono attestare la propria regolarità limitatamente alle

ritenute fiscali dovute sui redditi di lavoro dipendente e, non più, anche

sull'Iva.

Non va dimenticato, infine, che rimane confermata anche la responsabilità in

solido del committente imprenditore con l'appaltatore, nonché con eventuali

subappaltatori, entro due anni dalla cessazione del contratto, per i

trattamenti retributivi ai dipendenti, oltre che per i contributi previdenziali

ed assistenziali (articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003),

certificabili tramite Durc (Documento unico di regolarità contributiva).

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