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consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

Casi particolari inerenti all’aumento dell’Iva

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Iva per

cassa, cessioni a enti pubblici

In tali casi si ha una separazione fra l'effettuazione dell'operazione e

l'esigibilità dell'imposta, momento questo che viene differito sino all'atto

del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, ma

l'effettuazione dell'operazione rimane ancorata ai canoni tradizionali. Di

conseguenza, le operazioni appartenenti a tale categoria effettuate prima del

1° ottobre vanno assoggettate all'aliquota Iva 21% anche se il corrispettivo è

riscosso successivamente senza che, peraltro, assumano alcun rilievo gli

adempimenti di registrazione della fattura o del corrispettivo.

Fatturazione differita

La fatturazione differita con emissione di Documento di trasporto (Ddt) non

incide sull'effettuazione dell'operazione, siccome determina una

procrastinazione del solo termine di fatturazione, mentre il momento di

effettuazione è comunque determinato secondo i canoni ordinari della consegna o

spedizione. Quindi, merci spedite fino al 30 settembre con Ddt sono legittimamente

fatturabili, entro il 15 ottobre, con aliquota 21%. Particolare attenzione va

prestata alle note di variazione emesse ai sensi dell'articolo 26 del Dpr

633/72: si tratta di variazioni di ordine finanziario (in aumento o in

diminuzione) che riguardano l'imponibile e l'imposta di operazioni già

perfezionate quanto all'effettuazione, sicché tali rettifiche successive sono

collegate all'operazione principale anche in termini di aliquota. Ciò implica

che, ad esempio, una nota di addebito emessa dopo il 30 settembre relativa ad

una operazione soggetta ad aliquota ordinaria effettuata in precedenza va

emessa con Iva 21%. La stessa logica vale per le note di accredito, frequenti

nei casi di resi di merce.

Le utenze

Un discorso a parte vale in relazione alle utenze (acqua, luce gas) nel caso di

bollettazioni su consumi presuntivi. In conformità a quanto stabilito dalla

circolare 45/E/2011, l'aliquota da applicare agli accrediti va determinata

tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce: se nel periodo è

stata applicata, per la maggior parte di tempo, l'aliquota del 21 per cento

(per esempio periodo agosto-settembre-ottobre 2013), la nota di accredito va

emessa restituendo l'aliquota del 21%. Al contrario va applicata l'aliquota del

22% nel caso in cui nel periodo di riferimento del conguaglio sia stata

applicata per la maggior parte del tempo l'aliquota del 22 per cento (per

esempio periodo settembre-ottobre-novembre).

Operazioni con l'estero

Gli scambi intracomunitari sono regolati dall'articolo 39 del Dl 331/93,

recentemente modificato dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012). In base

alle nuove regole, l'acquisto (e la relativa cessione) si considera effettuato

all'inizio del trasporto a partire dallo Stato membro di provenienza dei beni (mentre

in precedenza si faceva riferimento al momento dell'arrivo dei beni nel

territorio nazionale). Di conseguenza, la fattura relativa ad una operazione

intra Ue con partenza delle merci dallo Stato membro del cedente prima del 30

settembre 2013 e giunte a destinazione successivamente dovrà essere integrata

dall'acquirente nazionale con l'aliquota Iva 21%, vigente fino al 30 settembre

2013. Per le importazioni, invece, per il momento di effettuazione si fa

riferimento alla data di accettazione della bolletta doganale (articolo 201

Codice doganale comunitario). Ne deriva che le merci la cui bolletta doganale è

accettata dopo il 30 settembre 2013 sconteranno l'Iva al 22%.

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