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 Sinistro, no alla responsabilità
del Comune se l'ostacolo era visibile dall'automobilista

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Nessun risarcimento all'automobilista per l'incidente causato da un grosso palo al centro della

strada. La responsabilità non ricade sul Comune se non si dimostra il nesso di

causalità tra la cosa in custodia e il danno subìto. Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione con la ordinanza 20 novembre 2013 n. 26096

Il fatto - La presenza ai margini o al centro della strada di un grosso palo,

purché facilmente visibile dal conducente dell'auto, non comporta alcuna

responsabilità del Comune per l'eventuale sinistro verificatosi; al contrario,

la colpa dei danni è solo del conducente stesso che non ha prestato la dovuta

attenzione. Il Comune, proprietario del palo, non è responsabile se dimostra

che il sinistro non si è verificato a causa della particolare condizione della

strada, potenzialmente lesiva. Quando, infatti, le condizioni della strada e

l'ubicazione e le dimensioni dell'ostacolo lo rendono perfettamente visibile,

la responsabilità ricade solo sul soggetto danneggiato.

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Le motivazione della Corte -

I giudici della Suprema Corte si sono riportati a quanto sentenziato, ribadendo

(sentenza n. 5910/2011) che elemento indispensabile ai fini della declaratoria

della responsabilità ex articolo 2051 codice civile

rimane l'onere del danneggiato di provare il nesso causale tra la res ed il

danno. Non solo: in ossequio al principio generale della causalità adeguata, è

necessario dimostrare che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale

della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla

cosa". Nel caso di specie è mancata proprio la condizione di

"normalità" della serie causale. Il concreto svolgimento dei fatti ha

portato a ritenere che le condizioni della strada, unitamente all'ubicazione e

alla dimensione del palo deponevano per la perfetta visibilità dello stesso e,

di conseguenza, impedivano di ritenere accertato il nesso di causalità, ex articolo 2051 codice civile,

tra la cosa in custodia e l'evento occorso. Al custode, per liberarsi dalla

presunzione ex lege, spetta dimostrare il "caso fortuito", ossia

l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva che sia stato idoneo

ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e che può

identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa del danneggiato.

Inversione onere prova - Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'articolo 2051 codice civile

il quale prevede che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto

eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e che il convenuto per liberarsi dovrà

provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad

interrompere quel nesso causale. Ergo, l'attore, agendo per il risarcimento dei

danni ex articolo 2051 del codice civile,

deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la

cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere fisico effettivo

sulla cosa in custodia da parte del custode.

Due sono i requisiti della responsabilità , e segnatamente, un rapporto tra la

cosa ed il danno da essa derivante ed una relazione di custodia tra il titolare

del potere fisico sulla cosa e quest'ultima. Il primo requisito viene

tradizionalmente individuato dalla giurisprudenza della Suprema Corte come

«…una relazione danno - cosa, che si esprime nella derivazione del danno dal

dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo in essa di un agente dannoso …

(in tal senso, espressamente, Cassazione 26 gennaio 1999, cit.), con la

conseguenza che il danno può dirsi derivato dal «fatto della cosa»

(l'espressione è di Cassazione 20 maggio 1998, cit.). L'altro requisito si

individua, per il custode, nel «potere di effettiva disponibilità e controllo

della cosa», dal che discenderebbe che «custodi della cosa sono coloro che -

privati o enti pubblici - ne hanno il possesso o la detenzione, legittimi o

abusivi. Anche i locatari e i concessionari sono quindi presunti responsabili

per i danni prodotti dalla cosa o dalle parti della cosa affidata alla loro

custodia».

Conclusioni - La responsabilità di cui all'articolo 2051 codice civile è

esclusa solamente dalla prova del caso fortuito, ossia di uno specifico

avvenimento inevitabile che ha, da solo, creato le condizioni dell'evento.

Mentre il soggetto che agisce per il risarcimento del danno subito ha l'onere

di dimostrare, … anche con il ricorso a presunzioni (Cassazione civile

19.5.2011, n. 11016) la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in

custodia ed il danno arrecato a prescindere dalla condotta del custode e

l'osservanza o meno di una obbligazione di vigilanza (come avviene invece per

il depositario del bene) (Cfr. Cassazione civile n. 1769/2012), il custode

convenuto, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare

l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad

interrompere il nesso causale dedotto dal danneggiato nella domanda

risarcitoria (ex multis Cfr. Cassazione civile 11016/2011, Cassazione civile

ord. 5910/2011, Cassazione civile 8005/2010, in Cassazione civile 1769/2012,

cit.). In altri termini, il custode deve dimostrare l'esistenza di uno

specifico avvenimento che abbia i caratteri della imprevedibilità (quale

profilo oggettivo che acclari la eccezionalità del fattore esterno - cfr. Trib.

Piacenza, 18.10.2011, n. 781) e della inevitabilità che, da solo, abbia creato

le condizioni dell'evento dannoso.

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