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Sanzioni Codice della strada e interessi: un errore di
lettura della norma

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Un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, datato

31 luglio 2013, riporta all’attenzione degli addetti ai lavori la questione

sull’applicabilità delle maggiorazioni delle cartelle esattoriali a seguito di

sanzioni al codice della strada.

Il chiarimento espresso dall’Avvocatura in risposta ad

un quesito presentato dalla prefettura di Novara, riporta essenzialmente una

pronuncia emessa dalla Corte di cassazione, che ha ritenuto la maggiorazione

non applicabile alle sanzioni irrogate da verbali di contestazione per

infrazioni in materia di circolazione stradale.

La cassazione, con sentenza 3701/2007 aveva infatti concluso che

Alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 Cds, comma 3,
che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art.
27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza -
ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale
e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente
ritenuti non applicabili dal Giudice di pace.
"

L’Avvocatura ne condivideva i contenuti e la

motivazione concludendo che “Allo stato non vi sono motivi per non dare
corso a quanto stabilito dalla Cassazione

Per comprendere meglio il procedimento è necessario

andare per ordine.

In assenza di pagamento della sanzione o di eventuale

ricorso al relativo verbale, consegue automaticamente l’iscrizione a ruolo di

una somma pari alla metà del massimo, oltre alle spese di accertamento,

notifica e procedimento, ai sensi degli articoli 203, comma 3, e 206, comma 1, del codice

della strada.

Sulla somma dovuta a titolo di sanzione viene poi

computato ed aggiunto una maggiorazione pari al 10% su base semestrale, in

forza degli articoli 206 comma 1 c.d.s. e 27 legge 24.11.1981 n. 689.

Il giudizio di Cassazione Civile 16/02/2007, n. 3701,

riportato dal parere dell’Avvocatura di Stato, pone il proprio fondamento sulla

presunta “deroga alla L. n. 689 del 1981, art.
27” operata dall’art. 203, comma 3, del c.d.s.
Una norma palesemente in contrasto con la disposizione di cui al successivo art. 206 del c.d.s., la
quale invece stabilisce che “la riscossione delle somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.”

Certo che nel carosello delle ripetute e sistematiche

modifiche delle norme tutto è possibile, ma una tale contraddizione non

potrebbe che essere definita come un vero pasticcio normativo.

A questo punto è necessario continuare la lettura

ponendo più attenzione agli articoli di riferimento riportati nei vari

richiami.

Da notare il chiaro riferimento all’art.“27” della l. 689/81 come riportato

nel dispositivo della sentenza 3701/2007: ”Infatti
alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art. 203 C.d.S., comma 3,
che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art.
27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza -
ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale
e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.

In realtà l’art. 203/3 del c.d.s.

deroga all’art. “17”, disponendo che: ”3. Qualora nei termini previsti non
sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
”.

La deroga prevista per le violazioni amministrative al

codice della strada dall’art. 203, comma 3, del c.d.s.,

si riferisce quindi all’obbligo del rapporto all’autorità amministrativa

competente ex art. 17, l. 689/81 e non

all’esecuzione forzata di cui all’art. 27, l. 689/81 come erroneamente

indicato nella citata sentenza di Cassazione.

Sarà forse questo un buon motivo “per non dare
corso
a quanto stabilito dalla Cassazione”?

Per tornare a Giurisprudenza

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