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Rimozione forzata, poteri limitati agli ausiliari

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Fino a oggi gli ausiliari hanno elevato le

sanzioni per il divieto di sosta e autorizzato anche le rimozioni quale

sanzione accessoria. La normativa tuttavia non è chiara e si presta a diverse

interpretazioni. In effetti gli ausiliari del traffico, proprio perché si

chiamano ausiliari, non possono avere le stesse competenze della polizia

locale/municipale. E così il Gdp di Terracina ha riconosciuto le ragioni di un

automobilista in quanto l’infrazione di divieto di sosta, sanzionata dall'articolo 7, 1°
comma, del codice della strada
, che comporta come sanzione

accessoria la rimozione forzata del veicolo, non rientrando nei casi

espressamente previsti dalla legge, non avrebbe potuto essere accertata

dall’ausiliare del traffico, seppure dipendente comunale.

Tutto è partito dopo che un automobilista a cui era stata rimossa la macchina

ha presentato ricorso al giudice di pace. Sotto accusa il ruolo degli ausiliari

del traffico i quali non si capisce bene se possano rimuovere o meno le

macchine parcheggiate in divieto di sosta. La situazione è ingarbugliata. Fino

a oggi gli ausiliari hanno elevato le sanzioni per il divieto di sosta e

autorizzato anche le rimozioni quale sanzione accessoria. Ma siamo sicuri che

sia tutto in regola?

I dubbi ci sono. La normativa non è chiara e si presta a diverse interpretazioni.

Secondo quanto fatto fino a oggi a Terracina, come nella maggior parte dei

Comuni d’Italia, si è sempre ritenuto giusto che gli ausiliari, nel momento in

cui vengono autorizzati a comminare la sanzione principale (la multa per

divieto di sosta) devono necessariamente essere autorizzati ad applicare anche

la pena accessoria (la rimozione), altrimenti si andrebbe incontro a un

paradosso. Come è possibile lasciare una macchina con la multa ma che intralcia

il traffico o il passaggio a un mezzo, tanto per fare un esempio banale? Ma non

è così semplice, perché in effetti gli ausiliari del traffico, proprio perché

si chiamano ausiliari, non possono avere le stesse competenze della polizia

locale/municipale. Dovrebbero affiancarli, non sostituirli.

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La normativa

Proviamo ad analizzarla attraverso alcune esemplificazioni:

A). Violazione al divieto di sosta SENZA

rimozione (da qualunque articolo prevista): è pacifico che l’ausiliare della

sosta dipendente comunale possa procedere alla verbalizzazione con applicazione

della sanzione pecuniaria.

B). Violazione al divieto di sosta CON rimozione

(da qualunque articolo prevista): l’ausiliare deve procedere applicando le due

sanzioni (principale e accessoria); oppure applica la sola sanzione pecuniaria

astenendosi dalla rimozione; o ancora deve astenersi del tutto?

b1. Applicare la sola sanzione pecuniaria e

chiedere l’intervento della polizia locale per l’esecuzione della rimozione. La

legge stabilisce che agli ausiliari della sosta può essere conferita … anche ….

la competenza a disporre la rimozione dei veicoli che intralciano il traffico,

nei casi previsti dall’articolo 158, comma secondo, lettere b), c) e d). La

previsione di tale potere, prevista dall’articolo 68, comma terzo, legge n.

488/1999, non si spinge oltre la mera interpretazione della norma della legge

n. 127/1997 perché, nonostante la legge citata non facesse cenno a tale potere,

la possibilità di disporre la rimozione forzata del veicolo appariva immanente

all’accertamento di una violazione che prevede tale sanzione accessoria.

Infatti, ai sensi dell’articolo 210, le sanzioni accessorie conseguono di

diritto all’applicazione di una sanzione principale che le prevede. Ergo

articolo 158, comma secondo lettere b), c) e d) SÌ perchéprevista dall’articolo;

articolo 7 NO, in quanto la rimozione non è prevista dall’articolo ma per

essere attuata abbisogna di un’apposita ordinanza e di un pannello integrativo.

Ad abundatiam l’articolo 7 è all’interno del Titolo I rubricato

"Disposizioni Generali" mentre l’articolo 158 nel Titolo V rubricato

"Norme di comportamento" e per disposizione di legge costituisce

"disposizione speciale". In conclusione nonostante la poco felice

formulazione della norma, il conferimento del potere di rimuovere i veicoli in

sosta irregolare discende, in modo automatico e diretto, dal potere conferito

dalla legge di accertare il relativo illecito amministrativo. Ergo, non è

necessario un provvedimento specifico del sindaco né questi può limitare

l’esercizio del potere di disporre la rimozione a coloro ai quali è stata

conferita la qualifica di ausiliare della sosta, neanche adducendo diverse

scelte organizzative o di gestione.

Conclusione

Ricapitolando: i dipendenti comunali hanno funzioni di accertamento delle

violazioni relative alle soste in tutte le strade del territorio comunale in

cui: a) la sosta è vietata da apposito segnale anche se presente il panello

integrativo "rimozione forzata" (in tal caso elevare la violazione e

per l’applicazione della sanzione accessoria chiedere l’intervento della

polizia municipale; b) è vietata la fermata e la sosta ai sensi degli articoli 157,

158 o da

altre norma del codice. Tali funzioni si estendono anche alle violazioni

commesse nei parcheggi a pagamento da chiunque gestiti.

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