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Bagaglio restituito in ritardo? No al danno da vacanza rovinata

Giudice di Pace Capri, sentenza 16.09.2014 n° 34
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Esiste una soglia entro la quale è possibile giustificare la risarcibilità
del danno da vacanza rovinata? A questa domanda risponde un’interessante
sentenza del Giudice di Pace di Capri , che affronta il tema a seguito di una

richiesta di risarcimento danni presentata da una

signora in viaggio verso New York per un disservizio subito dalla compagnia

aerea.

In particolare con la sentenza del 16 settembre 2014

il Giudice di merito, richiamando opportunamente la giurisprudenza prevalente

di legittimità, ricorda che per l’eventuale configurazione del danno da vacanza

rovinata occorre non solo un’ ingiustizia costituzionalmente qualificata , ma

anche che il diritto leso sia inciso oltre una certa soglia minima , cagionando

un pregiudizio serio.

Nel caso in esame, l’istante aveva citato in giudizio

una compagnia aerea per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni,

patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa del danneggiamento del proprio

bagaglio, del furto parziale del suo contenuto nonché della tardiva riconsegna

dello stesso. Infatti, dopo aver consegnato il bagaglio al vettore al momento

della partenza, era reso alla signora, nonostante il tempestivo reclamo, ben

cinque giorni dopo l’arrivo a New York, nelle condizioni già indicate.

Con quali argomentazioni la compagnia aerea tenta di

difendersi? In primo luogo, sostenendo la non tempestività del reclamo e, più

genericamente, la fondatezza e quantificazione della domanda, chiedendone il

rigetto. Il giudice di merito decide per l’accoglimento della domanda. Ciò in

base principalmente per l’avvenuta prova della tempestività della denuncia di

riconsegna del bagaglio all’arrivo nonché di tutti gli avvenimenti descritti

dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, per il giudice di

merito risulta raggiunta la prova anche di tutte le altre circostanze

richiamate quali l’integrità della valigia prima del viaggio, la tardiva riconsegna

del bagaglio all’arrivo, il suo contenuto, il danneggiamento, l’effrazione, la

parziale sottrazione di alcuni capi di abbigliamento nonché l’acquisto urgente

di altri capi per fronteggiare l’emergenza da parte della signora.

Come detto, il giudice di merito riconosce il

risarcimento del danno patrimoniale, escludendo quello non patrimoniale.

Infatti – come si legge nella sentenza - , nella fattispecie in esame tale

danno, palesemente lieve, si inquadra nelle normali traversie quotidiane cui un

individuo adulto si imbatte nel corso della propria vita sociale, costituite da

non particolare gravità e conseguenze, di modo che esse possono senza

strascichi e pregiudizi essere normalmente superate.

Da qui l’accoglimento della domanda e la condanna del

vettore al pagamento della somma di € 1.069,00 e spese di lite

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