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Il dirittodi accesso agli atti per i subappaltatori

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Non è necessario avere un rapporto diretto con un ente di natura pubblicistica per

poter esercitare il diritto di accesso agli atti necessario a passare sotto

esame la capacità dell'ente di effettuare i pagamenti nei confronti dei

fornitori. Questo diritto si estende a catena, e riguarda anche chi ha

stipulato un contratto con una società privata che, a sua volta, si è vista

affidare un appalto dall'ente pubblico in questione: in particolare, se il

privato appaltatore non onora i contratti con la società "a valle",

quest'ultima può bussare direttamente alle porte dell'ente pubblico, e mettere

gli occhi sul contratto di appalto, sugli stati di avanzamento lavori, sui

certificati e sui mandati di pagamento emessi in favore dell'appaltatore.

Lo ha stabilito il Tar Lazio, nella sentenza 8639/2013, che sulla base di

questo ragionamento ha dato ragione a una Srl impegnata senza successo nella

richiesta degli atti a un'università. La Srl, infatti, aveva firmato un

contratto con un'altra società privata, titolare di un appalto bandito

dall'ateneo per una serie di interventi sulle strutture. Il lavoro era stato

eseguito, ma i pagamenti previsti dal contratto (500mila euro) non erano mai

arrivati.

Il Codice degli appalti (Dlgs 163/2006, articolo 118) tutela il subappaltatore,

imponendo fra l'altro all'ente pubblico di bloccare i versamenti se

l'affidatario non certifica puntualmente i pagamenti effettuati nei confronti

dei privati che lavorano per lui; per esercitare questo diritto, dal momento

che l'affidatario era finito nella procedura di concordato preventivo, la Srl

ha chiesto all'ateneo di accedere ai documenti, ma non ha ricevuto risposta (in

questi casi, in base all'articolo 25, comma 4 della legge 241/1990, il silenzio

equivale a un rifiuto).

Da qui la lite, a cui il Tar Lazio ha offerto la prima soluzione. Per i giudici

amministrativi, la condizione di subappaltatore determina un «interesse

concreto e attuale» all'accesso agli atti, perché con la documentazione in mano

può chiedere il blocco dei pagamenti all'ente pubblico e decidere come agire in

via giurisdizionale. Contratti e mandati di pagamento, specifica il Tar, hanno

natura privatistica, ma rientrano nel novero dei «documenti amministrativi» se

adottati da un ente pubblico.

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