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Telelaser: multa illegittima se scontrino e verbale
hanno orari diversi

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Cassazione Civile , sez. VI-2, ordinanza 29.10.2014 n° 22883  

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La multa per  eccesso di velocità è illegittima se l’indicazione oraria dell’infrazione

riportata sul verbale di accertamento differisce da quella registrata dal

Telelaser.

Questa la  conclusione a cui è pervenuta la Suprema Corte nell'ordinanza 29 ottobre 2014,

n. 22883.

In  particolare, nel caso de quo, un motociclista si era opposto ad un

verbale di contestazione della violazione dei limiti di velocità elevatogli

dalla polizia municipale, sostenendo principalmente che non era stata raggiunta

la prova del superamento dei predetti limiti a causa di una discrepanza tra

l’orario dell’infrazione riportato dal verbale e quello emergente dallo

“scontrino” rilasciato dal “Telelaser” (o rilevatore di velocità).

Oltre a ciò,  occorreva anche considerare che, nello stesso arco di tempo era stato fermato

un altro motociclista per la medesima infrazione e che il contestato verbale

riportava in origine l’indicazione della marca della moto condotta da quel

motociclista, con evidente incertezza dei verbalizzanti.

Il comune,  soccombente in primo e secondo grado, promuoveva ricorso in Cassazione,

denunziando, principalmente, che il giudice del merito avrebbe dovuto attribuire

fede privilegiata al verbale di accertamento, invece di dare rilievo allo

scontrino del Telelaser (che riporta l'orario dell'orologio interno della

stampante ad esso collegata ed è quindi privo di qualunque attendibilità).

Inoltre, il  Comune lamentava che l’identificazione del veicolo doveva avvenire con

esclusivo riguardo al numero di targa (e non alla marca della moto)

corrispondente, nella fattispecie, a quello del resistete.

Si tratta di  argomentazioni che però la Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha

considerato inammissibili e infondate, con condanna della parte ricorrente al

pagamento delle spese di lite

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI - 2 CIVILE

Ordinanza 17 settembre – 29
ottobre 2014, n. 22883

(Presidente/Relatore Bianchini)

E' stata depositata e regolarmente notificata relazione ex art. 380 cpc, del

seguente tenore:

"1 - S.G. propose opposizione avverso un verbale di contestazione della

violazione dei limiti di velocità elevatogli da appartenenti alla polizia

municipale del Comune di Sernaglia della Battaglia; il ricorrente contestò che

fosse stata raggiunta la prova del superamento dei limiti, a cagione di una

discrepanza tra l'orario della riscontrata infrazione - ore 9.02 - iportato nel

verbale notificatogli e quello - ore 18,52 - emergente dallo

"scontrino" emesso dalla stampante del rilevatore di velocità -

"Telelaser"- ; tale differenza, unita alla constatazione che nello

stesso torno di tempo era stato fermato, sempre per la medesima infrazione,

altro motociclista, avrebbe reso del tutto incerta la ricostruzione del fatto

posto a base della contestazione.

2 - Istauratosi il contraddittorio innanzi al Giudice di Pace di Conegliano, il

Comune resistente sostenne che l'erronea indicazione di orario nello scontrino

non avrebbe inficiato la descrizione dell'infrazione , non potendosi confondere

le due moto e soprattutto essendo indicativo che esse provenivano da due

direzioni opposte.

3 - Il Giudice di Pace accolse la prospettazione del G. ed annullò il verbale:

tale sentenza fu confermata, in sede di appello, dal Tribunale di Treviso,

sezione distaccata di Conegliano: contro quest'ultima ha proposto ricorso per

cassazione il Comune sulla base di due motivi; il G. ha resistito con

controricorso.

Osserva in diritto

I - Con il primo motivo viene denunziata la violazione delle norme a

presidio dell'onere della prova - artt. 2697 cod. civ. - e la falsa

applicazione di quelle descriventi l'efficacia dell'atto pubblico - 2.700 cod.

civ. -; viene inoltre censurata l'interpretazione delle disposizioni della

legge 689/1981 - art. 13 - sui poteri accertativi degli organi preposti

all'accertamento delle violazioni amministrative nonché del codice della Strada

e del suo regolamento di attuazione - rispettivamente art. 142, comma VI ed

art. 345 degli stessi testi normativi - sostenendosi che, pur avendo il

Tribunale riconosciuto che dovesse attribuirsi fede privilegiata al verbale di

accertamento, allorquando aveva indicato nelle ore 9,02 il momento del

rilevamento dell'eccesso di velocità, tuttavia avrebbe poi contraddetto tale

valutazione dando rilievo - pur se solo per mettere in dubbio il primo dato-

allo scontrino del Telelaser, non considerando che quest'ultimo riportava

l'orario dell'orologio interno della stampante ad esso collegata e quindi

sarebbe stato privo di qualunque attendibilità per un raffronto.

II - Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia un vizio di

motivazione che sarebbe stata: contraddittoria, laddove aveva messo a confronto

due orari che avevano forza certificativa diversa; insufficiente, allorchè

aveva ritenuto che la cancellazione , sul verbale di contravvenzione, della

marca della moto originariamente fermata - una Yamaha - e la sua sostituzione

con il tipo di motociclo condotto dal G. - Ducati - fosse indice di una

incertezza da parte dei verbalizzanti circa la effettiva attribuzione

dell'infrazione , non considerando dunque che la identificazione del veicolo

era determinata univocamente dal numero di targa - riportato in quello

corrispondente alla Ducati -; che i motocicli provenivano da due direzioni

opposte e che all'altro guidatore, tale F. - fermato alle ore 18,57-, la

contestazione era stata operata senza il riferimento al Telelaser.

II.a - Nell'ambito dello stesso mezzo il ricorrente ha censurato l'omessa

audizione del F. - che, secondo l'assunto, avrebbe dovuto affermare che la

contestazione sarebbe stata elevata nei suoi confronti senza riferimento al

Telelaser.

III - I descritti motivi sono, l'uno: inammissibile; l'altro infondato.

III.a - Quanto al primo la descrizione del mezzo sopra riportata permette di

appurare che non è stata censurata l'ampiezza dei limiti applicativi delle

norme richiamate bensì l'interpretazione della fattispecie concreta , facendo

valere dunque un vizio del ragionamento del giudice, riconducibile al vizio di

motivazione.

III.b Quanto al secondo la motivazione non viene censurata nel suo percorso

logico bensì nei suoi risultati che si assumono essere non rispettosi delle

emergenze di causa: tale censura non è però riconducibile al vizio di

motivazione, attinendo alla delibazione del merito che, ragionevolmente

argomentata, sfugge ad ogni ulteriore scrutinio. III.b.i - Va aggiunto che si

appalesa inammissibile la doglianza relativa alla mancata audizione del secondo

motociclista dal momento che non è riportato, in deroga al canone di

specificità del ricorso - concretizzato nella fattispecie nel principio di

autosufficienza - ove sarebbe stata avanzata la richiesta di prova; se essa

fosse stata esaminata dal Giudice di Pace; se fosse stata riprodotta nelle

conclusioni di quel giudizio; se , pretermessa che fosse stata, avesse formato

oggetto di motivo di riesame in appello."

Il Collegio condivide le argomentazioni poste a base della relazione, non

sottoposta a critica successivamente alla comunicazione della stessa alle

parti.

Il ricorso va dunque respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle

spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.

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