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Con Ordinanza del 18 Giugno 2013, il Tribunale di Napoli ha respinto un’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 83 bis, non ravvisando contrasti tra questa disposizione e l’art. 41 della Costituzione.
Si tratta di una decisione che conferma la bontà dell’impianto normativo, ribadendo – in linea con quanto sostenuto da sempre anche dalla nostra Confederazione - che “i costi minimi sono in effetti collegati a profili di sicurezza nel senso che la fissazione di una soglia minima mira ad evitare il mancato rispetto dei costi della sicurezza stradale e sociale” . Ciò comporta – conclude il Tribunale – “la legittimità della previsione legislativa in quanto non sopprime la concorrenza, ma la indirizza verso scopi di utilità sociale”.
Anche rispetto al possibile contrasto con la normativa comunitaria sulla concorrenza, il Tribunale l’ha negata decisamente, definendola come “ipotesi insussistente nel caso in esame.”
Il testo del provvedimento del Tribunale di Napoli è disponibile al link sotto indicato.
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