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  • DL 69/13 (convertito nella legge 98/13), del Fare” Specificazioni in ordine alla validità del DURC, l’acquisizione dello stesso a seconda che trattasi di attività pubbliche o attività provenienti da committenti privati e la modalità da percorrere in caso di situazione di irregolarità.

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Le principali novità introdotte in materia dal DL 69/13 (convertito nella legge
98/13), “Decreto del fare” il quale ha ancora una volta modificato il quadro
normativo che disciplina il rilascio, l'esercizio e la validità del Durc,
istituito originariamente, in materia di appalti, dall'articolo 86, comma 10
del Dlgs 276/03 riguardano la validità del documento, l’acquisizione dello
stesso a seconda che trattasi di attività pubbliche o attività provenienti da
committenti privati e la modalità da percorrere in caso di situazione di
irregolarità.



Iniziando dalla validità del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) vediamo
che la stessa è stata portata ora a 120 giorni dalla data del rilascio.Una
validità riferita solo al tempo e non anche allo scopo per cui è stato
richiesto e rilasciato. Sposando la decisione del Consiglio di Stato (ordinanza
del 23 aprile 2013), l'articolo 31 del decreto del fare stabilisce che il
documento possa essere utilizzato per l'intero periodo della sua validità
quadrimestrale, riguardante le varie fasi dell'appalto per contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, anche se diverse da quelle per cui è stato
espressamente acquisito. Il Durc può venire utilizzato così anche per:
verificare il possesso dei requisiti ai fini dell'affidamento (articolo 38, comma
1, lettera i, del Dlgs 163/06); per stabilire la sua aggiudicazione (articolo
11, comma 8); per effettuare la stipula del contratto e il pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e
forniture; per rilasciare il certificato di regolare esecuzione, quello di
verifica di conformità e quello di regolare esecuzione. Solo per il pagamento
del saldo finale sarà necessario un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza
di quelli precedenti ancora in corso di validità.

Per l’acquisizione del documento, il Durc segue due strade, a seconda che si tratti di contratti
pubblici o privati. Per i contratti pubblici, il legislatore, in applicazione
dell'articolo 16-bis del Dl 185/09, aveva già posto direttamente a carico delle
stazioni appaltanti pubbliche l'onere di acquisire d'ufficio il Durc dagli
istituti tramite sistemi informatici. Tale procedura si estende ora in caso di
pagamento delle prestazioni rese, oltre che nell'ambito dell'appalto, anche in
caso di subappalti. In caso di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di
pagamento devono essere corredati del Durc anche in formato elettronico. Tale
obbligo viene esteso ai fini del rilascio dell'autorizzazione che l'affidatario
dei lavori, il quale intenda avvalersi del subappalto o del cottimo, deve
chiedere in base all'articolo 118, comma 8, del Dlgs 163/06 (Codice appalti
pubblici), al soggetto aggiudicatore dell'appalto. Anche in questo caso sarà
onere della stazione appaltante, in presenza di tale istanza, chiedere
all'istituto o ente la certificazione di regolarità contributiva riguardante il
subappaltatore o cottimista interessato.

Secondo le nuove disposizioni, negli appalti conferiti da committenti privati il documento
unico di regolarità contributiva (Durc), previsto dall'articolo 90, comma 9,
lettere a) e b), del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro), non è richiesto in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia
realizzati, senza ricorso a imprese, direttamente in economia dal proprietario
dell'immobile. Per lavori in economia si intendono quelli in cui il committente
privato ricorre a maestranze o lavoratori autonomi senza la presenza di aziende
edili per ristrutturare o apportare piccole modifiche alla sua proprietà. In
tal caso il proprietario è esonerato dal chiedere il Durc all'istituto o alla
cassa edile.

Deve trattarsi, secondo la legge 98/2013, di lavori di manutenzione, non della
realizzazione di un nuovo manufatto, seppure di modeste dimensioni. Non rientra
nel termine di manutenzione l'ampliamento, ovvero la demolizione e conseguente
ricostruzione del fabbricato sullo stesso sito. Se così è, l'ipotesi di legge è
più riduttiva rispetto all'interpretazione data dal ministero del Lavoro, con
lettera circolare 848/04, sulla portata dell'articolo 86, comma 10, del Dlgs
276/03 (ora trasfuso nell'articolo 90, comma 8, del Testo unico sulla
sicurezza), il quale impone l'obbligo di Durc. Nell'articolo 86 il legislatore
fa sempre riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici o a lavoratori
autonomi. Tali indicazioni avevano indotto il ministero a concludere che
l'ambito d'attività che esula dall'applicazione del Durc fosse quella dei
lavori in economia realizzati direttamente da privati (con ausilio di
manodopera o di lavoratori autonomi) indipendente dall'attività di
manutenzione.

Ora si tratta di stabilire se il comma 1-bis dell'articolo 31 della legge 98,
allorché individua i lavori privati di manutenzione, abbia modificato il comma
10 dell'articolo 86 nella parte in cui si rivolge alle opere delle imprese.

Fuori dall'eccezzione, per gli appalti privati, il committente o responsabile
dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o
ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del Testo
unico, il quale, tra gli altri elementi, prevede anche il possesso del Durc in
corso di validità. Nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200
uomini-giorno (per esempio, nove giorni di lavoro per 20 operai) e in cui i
lavori non comportino rischi particolari individuati nell'allegato XI del Testo
unico sulla sicurezza, il requisito di idoneità tecnico-professionale, invece,
potrà essere soddisfatto mediante produzione delle imprese esecutrici e/o
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Cdc, corredato di
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dal
richiamato allegato XVII e quindi in sostituzione anche del Durc.

Secondo il rinvio fatto dal comma 8-bis dell'articolo 31 e fino al 31 dicembre
2014, anche negli appalti privati il Durc nei 120 giorni dalla data
dell'emissione conserva tutta la sua validità ed efficacia nelle varie fasi
dell'appalto, a cui conseguono anche eventuali pagamenti, salvo che nel saldo,
per il quale, conformemente a quanto avviene nell'appalto pubblico, dovrà
essere chiesto un nuovo Durc. In caso di inadempienze contributive
dell'appaltatore nei confronti degli istituti o della cassa edile, si ritiene
che questi abbiano l'obbligo di invitare l'interessato a regolarizzare la
posizione entro 15 giorni, il che permetterà la regolare emissione del Durc

La situazione di accertata irregolarità segnalata dagli istituti competenti (per
il settore dell'edilizia la competenza è della cassa edile) in sede di
richiesta del Durc da parte di amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto
pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (ex
articolo 3, comma 1, lettera b, del Dlgs 207/10), in ambito di contratti
pubblici dei lavori, servizi e forniture e in occasione delle varie fasi a cui
si è fatto sopra cenno, determina il cosiddetto principio di sostituzione. In
tal caso, viene ora stabilito che i soggetti appaltanti sopra indicati
trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente a quello
risultante dall'inadempienza. L'ammontare così quantificato viene versato, in
nome e per conto dell'impresa esecutrice, appaltatrice e/o subappaltatrice in
posizione di irregolarità, direttamente all'istituto e/o alla cassa edile
creditrice dei contributi dovuti e non versati.

Il decreto del fare stabilisce, tuttavia, che l'istituto o ente, prima di
segnalare l'irregolarità, ha l'obbligo di informare l'interessato o il suo
consulente del lavoro, mediante posta certificata, sul motivo e l'entità della
irregolarità, invitandolo a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni,
trascorsi inutilmente i quali segnalerà l'inadempienza all'appaltante.


    

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