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Il nuovo DURC dopo la conversione del Decreto Lavoro
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 19 maggio 2014, la Legge di conversione
n. 78 del 16 maggio 2014 del D.L. n. 34/2014
(c.d. Decreto Lavoro)
introduce in via definitiva nel nostro ordinamento la c.d.
smaterializzazione
del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Il
provvedimento si
inquadra nel più ampio disegno di semplificazione degli adempimenti
delle
imprese e delle disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell’occupazione
che l’attuale Governo ha varato nel mese di marzo.
In particolare l’art. 4 del D.L. n. 34/2014
convertito senza modifiche dalla Legge n.
78/2014, prevede il superamento
dell’attuale sistema connesso al rilascio del DURC, che ha
obbligato lungamente
le imprese a ripetuti adempimenti burocratici, da tempo terreno di
forti
critiche e tentativi di riforma. Con l’entrata in vigore della
disposizione in
commento, chiunque vi abbia interesse - dunque anche la stessa
impresa -, può
verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo
reale la
regolarità contributiva sia nei confronti dell’INPS che dell’INAIL;
a queste si
aggiunge anche la verifica in tempo reale della regolarità
contributiva nei
confronti delle Casse edili, per quelle imprese tenute ad applicare
i contratti
del settore dell’edilizia.
Si tratta indubbiamente di un mutamento importante,
quasi una sorta di rivoluzione copernicana: l’impresa, infatti, non
è più
tenuta ad alcun adempimento e il DURC si trasforma da documento
materiale in una
risultanza informatizzata La validità degli esiti
dell’interrogazione è fissata
in 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni
effetto il
Documento Unico di Regolarità Contributiva, ovunque previsto. Al
riguardo la
norma contenuta nel secondo comma dell’art. 4 della L. n. 78/2014,
prevede che le ipotesi di
esclusione siano determinate con decreto del Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanza da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge.
Nel corpo della disposizione si precisa che il decreto
è ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in
tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del
secondo
mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a
condizione che sia
scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce
retributive, e
comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di
collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto che operano
nell’impresa. Si tratta
di una boccata d’ossigeno per le imprese che usufruiranno quindi di
un periodo
franco, in quanto i pagamenti che saranno presi in considerazione
saranno
quelli scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese precedente a
quello in
cui si effettua la verifica;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli
Enti che,
anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e
riconoscimento
reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto
da
verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi
sono
individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura
previdenziale ed
in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare
ostative alla
regolarità.
Come si può apprezzare, il legislatore interviene in
modalità dettagliata e specifica sulle ipotesi applicative
derivanti dalla
smaterializzazione del DURC. Con il comma 3 dell’art. 4 della Legge
di
conversione, si precisa che l’interrogazione eseguita nelle forma
telematica
assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di
ordine
generale di cui all'articolo
38 del Codice dei contratti pubblici.
Il comma finale dell’articolo 4 prevede, in piena conformità alle
ipotesi di
massima economicità dell’azione pubblica, che l’attuazione di
quanto previsto
per la smaterializzazione del DURC sia realizzata senza nuovi o
maggiori oneri
per la finanza pubblica.
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