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La stabile organizzazione ricavata anche da dati indiziari
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Residenza fiscale, stabile organizzazione ed
esterovestizione: tre concetti fiscali per
la determinazione del reddito d'impresa delle società che operano
all'estero e
con l'estero, con il coinvolgimento sia della normativa nazionale
(articolo 73
e 162 del Tuir) che di quella internazionale (Ocse e Convenzioni
contro le
doppie imposizioni tra gli Stati). Essi sono sempre al centro delle
verifiche
fiscali come di nuovo sottolineato dalla recente circolare
dell'agenzia delle
Entrate 25/E/2014.
Questi concetti riguardano la forma prescelta per sviluppare
l'attività di
business all'estero per ogni Paese: l'ufficio di rappresentanza o
la stabile
organizzazione (branch) oppure la società (di capitali o di
persone), oppure in
joint venture. È evidente che, in ottica di business, l'impresa ha
valutato
anche la componente fiscale (branch o subsidiary) al momento
dell'insediamento
all'estero e si suggerisce che tale scelta venga periodicamente
monitorata per
mantenere nel tempo una struttura efficiente e con sostanza
fiscale, in ossequio
al principio dela prevalenza della sostanza sulla forma.
Residenza fiscale
Cominciamo dalla residenza fiscale delle società. Essa è regolata
dall'articolo
73, comma 3 del Tuir, che individua tre criteri, tra di loro
alternativi:
- la sede legale che si identifica con la sede sociale indicata
nello statuto o
nell'atto costitutivo (Memorandum and/or articles of
association);
- la sede dell'amministrazione e cioè il luogo in cui viene svolta
l'attività
di gestione;
- il luogo in cui è localizzato l'oggetto principale dell'attività,
che i
successivi commi 4 e 5 approfondiscono evidenziandone le
caratteristiche
formali (Statuto o atto costitutivo) e quelle sostanziali
(attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato).
I tre alternativi criteri devono essere presenti per la maggior
parte del
periodo d'imposta.
Sede legale e amministrazione
Come esplicitato dalla circolare delle Entrate 28/E/2006, nonchè
dalla
successiva prassi e dall'esperienza professionale, il criterio
della sede
legale è esclusivamente giuridico-formale, mentre la
localizzazione
dell'oggetto principale o l'esistenza della sede
dell'amministrazione devono
essere valutati in base a elementi di effettività sostanziale e
richiedono
«complessi accertamenti di fatto, del reale rapporto tra la società
con un
determinato territorio che può non corrispondere con quanto
rappresentato
nell'atto costitutivo o nello statuto». Inoltre, tali complessi
accertamenti
non possono essere svolti in via preventiva in sede di interpello
ordinario, ma
devono basarsi su elementi concreti da cui risulti il luogo in cui
siano
effettivamente realizzate le decisioni strategiche, la stipulazione
dei
contratti e le operazioni finanziarie e bancarie (risoluzione delle
Entrate
312/E del 5 novembre 2007).
Lo stesso articolo 73 del Tuir contiene poi due disposizioni
procedurali, i
commi 5-bis e 5-ter, che prevedono una presunzione legale relativa
di
localizzazione in Italia della sede dell'amministrazione, ponendo
la prova
della residenza a carico della società estera.
Questo accade per le società che detengono direttamente
partecipazioni di
controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti in
Italia,
quando presentano due rilevanti e continuativi elementi di
collegamento con il
territorio dello Stato:
- sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- sono amministrate da un Cda o altro organo di gestione
equivalente, formato
in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello
Stato.
Il contribuente dovrà dimostrare «con argomenti adeguati e
convincenti», che la
sede di direzione effettiva della società non è in Italia, ma
all'estero.
Il concetto fiscale di direzione effettiva della società è
contenuto, a livello
internazionale, nel «Place of effective management», esplicitato
nell'articolo
4 del modello di Convenzione Ocse. Inoltre, si ricorda che è
possibile
richiamare, se esistenti, i criteri definiti dalla Convenzioni
contro le doppie
imposizioni (circolare dell'agenzia delle Entrate 12/E del 19
febbraio 2008).
Stabile organizzazione
Il secondo punto riguarda la stabile organizzazione, la cui
definizione fiscale
è contenuta nell'articolo 162 del Tuir: in sintesi, si tratta di
una sede fissa
di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in
tutto o in
parte la sua attività nel territorio dello Stato, tramite una sede
di
direzione, una succursale, un ufficio, un'officina, un laboratorio.
Negli
ultimi anni si è assistito a un intensificarsi delle contestazioni
in tema di
stabili organizzazioni cosiddette occulte, nascoste cioè,
all'interno di
società residenti appartenenti al medesimo gruppo
multinazionale.
Citiamo in particolare la sentenza 20678 del 29 maggio 2012 della
Cassazione,
che ha riaffermato che la prova dell'esistenza di una stabile
organizzazione
può essere ricavata da elementi indiziari «quali ad esempio
l'identità delle
persone fisiche che agiscono per l'impresa straniera e per quella
nazionale,
ovvero la partecipazione a trattative o la stipulazione di
contratti,
indipendentemente dal conferimento dei poteri di
rappresentanza».
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