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  • Debiti sui contributi e crediti verso la Pa: Durc rilasciabile

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Le aziende che hanno dei debiti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi
nonché verso le Casse edili ma, contemporaneamente, vantano crediti nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni, possono ottenere il Durc. Lo
chiarisce il ministero del Lavoro con la circolare 40 diffusa ieri. Nel
documento vengono forniti i primi chiarimenti in merito alla disciplina
contenuta nel decreto ministeriale del 13 marzo scorso. Si tratta delle
disposizioni attuative delle previsioni contenute nel comma 5 dell'articolo
13-bis del Dl 52/2012 (convertito dalla legge 94/2012).

La norma regolamenta il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità
contributiva) in presenza di crediti certificati certi, liquidi ed esigibili
vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari
agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di una stessa
impresa.

La chiave

Dunque la certificazione dell'esistenza del credito verso la pubblica
amministrazione è la chiave che apre la porta al Durc. Quella regolamentata dal
Dm del 13 marzo 2013 (oggetto della circolare in commento) è una procedura
speciale secondo cui le aziende possono ottenere la regolarità contributiva
anche se, in realtà, presentano una posizione debitoria aperta, non avendo
provveduto regolarmente al versamento dei contributi e/o dei premi
assicurativi.

Va da sé che il particolare "salvacondotto" può operare solo qualora
i crediti dell'impresa certificati verso la pubblica amministrazione siano di
importo almeno pari alle somme non versate dalla stessa impresa agli Istituti
e/o alle Casse.

Le due procedure

Il meccanismo è semplice se a chiedere il Durc è lo stesso soggetto che, poi,
potrà avvalersene. Quando – al contrario – la regolarità contributiva viene
richiesta d'ufficio, l'azienda dovrà dichiarare l'esistenza del credito,
indicando la data di rilascio della certificazione, il numero di protocollo,
l'importo del credito stesso e l'amministrazione che ha rilasciato la relativa
certificazione. Dovrà, inoltre, fornire un codice che permetta, a tutti coloro
che ne hanno interesse, di verificare l'esistenza della certificazione,
attraverso la cosiddetta piattaforma informatica.

Quest'ultima è un archivio a cui accedono gli Istituti previdenziali e le Casse
edili per verificare l'esistenza del credito. Dalla piattaforma si può stampare
un documento con gli estremi del credito certificato con possibilità di
verificare la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e
dell'emissione del Durc.

Il regime transitorio

In attesa che tutto il procedimento vada a regime, il ministero ricorda che la
verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla
piattaforma informatica trasmesse via Pec o direttamente esibite; in tal caso,
il tutto soggiace alla responsabilità anche penale del soggetto titolare del
credito certificato.

Pur trattandosi di una procedura speciale di rilascio del Durc, il ministero
afferma che il suo termine di validità resta fissato in 120 giorni dalla data
del rilascio. Il documento di regolarità che verrà emesso riporterà la dicitura
«ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012», unitamente alle altre informazioni
identificative del credito.

Nel documento, i tecnici ministeriali ricordano – tra l'altro – che il credito
certificato può essere ceduto o se ne può richiedere un'anticipazione ma solo
se è stato estinto il debito indicato sul Durc. In tal caso, dovrà essere
prodotto un ulteriore documento di regolarità contributiva aggiornato, alla
banca o all'intermediario finanziario

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