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Le aziende che hanno dei debiti nei confronti degli Istituti
previdenziali e assicurativi
nonché verso le Casse edili ma, contemporaneamente, vantano crediti
nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni, possono ottenere il Durc.
Lo
chiarisce il ministero del Lavoro con la circolare 40 diffusa ieri.
Nel
documento vengono forniti i primi chiarimenti in merito alla
disciplina
contenuta nel decreto ministeriale del 13 marzo scorso. Si tratta
delle
disposizioni attuative delle previsioni contenute nel comma 5
dell'articolo
13-bis del Dl 52/2012 (convertito dalla legge 94/2012).
La norma regolamenta il rilascio del Durc (Documento unico di
regolarità
contributiva) in presenza di crediti certificati certi, liquidi ed
esigibili
vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo
almeno pari
agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di
una stessa
impresa.
La chiave
Dunque la certificazione dell'esistenza del credito verso la
pubblica
amministrazione è la chiave che apre la porta al Durc. Quella
regolamentata dal
Dm del 13 marzo 2013 (oggetto della circolare in commento) è una
procedura
speciale secondo cui le aziende possono ottenere la regolarità
contributiva
anche se, in realtà, presentano una posizione debitoria aperta, non
avendo
provveduto regolarmente al versamento dei contributi e/o dei
premi
assicurativi.
Va da sé che il particolare "salvacondotto" può operare solo
qualora
i crediti dell'impresa certificati verso la pubblica
amministrazione siano di
importo almeno pari alle somme non versate dalla stessa impresa
agli Istituti
e/o alle Casse.
Le due procedure
Il meccanismo è semplice se a chiedere il Durc è lo stesso soggetto
che, poi,
potrà avvalersene. Quando – al contrario – la regolarità
contributiva viene
richiesta d'ufficio, l'azienda dovrà dichiarare l'esistenza del
credito,
indicando la data di rilascio della certificazione, il numero di
protocollo,
l'importo del credito stesso e l'amministrazione che ha rilasciato
la relativa
certificazione. Dovrà, inoltre, fornire un codice che permetta, a
tutti coloro
che ne hanno interesse, di verificare l'esistenza della
certificazione,
attraverso la cosiddetta piattaforma informatica.
Quest'ultima è un archivio a cui accedono gli Istituti
previdenziali e le Casse
edili per verificare l'esistenza del credito. Dalla piattaforma si
può stampare
un documento con gli estremi del credito certificato con
possibilità di
verificare la sua effettiva disponibilità al momento della
richiesta e
dell'emissione del Durc.
Il regime transitorio
In attesa che tutto il procedimento vada a regime, il ministero
ricorda che la
verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni
rilasciate dalla
piattaforma informatica trasmesse via Pec o direttamente esibite;
in tal caso,
il tutto soggiace alla responsabilità anche penale del soggetto
titolare del
credito certificato.
Pur trattandosi di una procedura speciale di rilascio del Durc, il
ministero
afferma che il suo termine di validità resta fissato in 120 giorni
dalla data
del rilascio. Il documento di regolarità che verrà emesso riporterà
la dicitura
«ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012», unitamente alle altre
informazioni
identificative del credito.
Nel documento, i tecnici ministeriali ricordano – tra l'altro – che
il credito
certificato può essere ceduto o se ne può richiedere
un'anticipazione ma solo
se è stato estinto il debito indicato sul Durc. In tal caso, dovrà
essere
prodotto un ulteriore documento di regolarità contributiva
aggiornato, alla
banca o all'intermediario finanziario
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