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  • Multe  prese all’estero: modalità e condizioni nei
    diversi paesi europei.

     

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I paesi dell’Unione Europea si dividono in tre categorie:
quelli firmatari della Convenzione Europea di Strasburgo in materia di scambio
dati e notifiche amministrative, quelli firmatari con l’Italia degli accordi
bilaterali di polizia e quelli che non hanno firmato nulla, con i quali non
intercorre alcun obbligo giuridico se non una labile prassi di informale
collaborazione reciproca. Agli italiani che prendono la multa all’estero si
applicano le vecchie regole, in attesa della legge di recepimento della
direttiva europea  - la cosidetta “multe
senza frontiere” che semplifica le visure delle targhe straniere trammite il
sistema Eucaris e il recapito delle multe ai trasgressori residente in un altro
paese UE (ma solo per alcune violazioni del Codice della strada) che giace in
attesa di approvazione al senato.

 

Per ottenere i dati dell’intestatario della targa
italiana, se il paese  in questione ha
sottoscritto la Convenzione Europea di Strasburgo del 1978 sullo scambio dati
in materia amministrativa, è sufficiente che si rivolga al centro di contatto
nazionale “italiano”, il Ministero degli Affari Esteri, tramite le nostre
ambiasciate all’estero. Se invece la violazione viene commessa in un paese con
cui l’Italia ha stretto accordi bilaterali (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia
e San Marino) ci si può rivolgere alla polizia italiana presso gli appositi
centri di cooperazione.

 

Se invece l’automobilista italiano ha commesso l’infrazione
in un paese che non aderisce alla Convenzione di Strasburgo nè ha un accordo
bilaterale con l’Italia, e sono la maggioranza dei paesi dell’Unione Europea,
le autorità possono ricorrere ad una richiesta di cortesia alle autorità
italiane.

 

Le multe prese all’estero che vengono recapitate a
casa sono quasi sempre violazioni quali autovelox, divieti di sosta, accessi
nei centri storici, pedaggi autostradali non pagati, e comunque sono quelle non
contestate subito. Nella maggior parte dei paesi stranieri gli stranieri
fermati devono pagare le multe subito, pena il ritiro dei documenti o il
sequestro del veicolo; si salvano i trasgressori che visitano Croazia, Svezia, Irlanda
e Portogallo (solo se la pattuglia in questo ultimo caso non è dotata di Pos).

 

Una volta ottenuto i dati dell’automobilista
italiano, l’autorità straniera dovrà redigere il verbale e notificarlo, ed
anche qui bisogna differenziare se il paese ha aderito o meno alla Convenzione
di Strasburgo. Se lo stato in questione è firmatario della Convenzione Europea
di Strasburgo in materia di notifiche transfrontaliere degli atti
amministrativi firmata nel 1977, ricorrerà quasi sicuramente alla facoltà dell’articolo
11, e recapiterà il proprio verbale per posta ordinaria direttamente al
domicilio del trasgressore italiano. Stessa facoltà prevista da tutti gli
acoordi bilaterali italiani. Le notifiche avvengono secondo le regole in vigore
nel paese straniero in cui è commessa la violazione (in tal caso la multa
arriverà nella lingua sconosciuta al destinatario, comuqne rispettando la norma
dell’articolo 11 della Convenzione di Strasburgo). Mancano però gli accordi per
il riconoscimento di nortifiche di atti amministrativi tra l’Italia e paesi
come Romania, Bulgaria, Slovacchia, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Olanda,
Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e diversi altri, che rende di fatto non
riconosciute dall’Italia le multe in partenza da quesi paesi.

 

Se però a questo punto l’automobilista sanzionato
vuole pagare, non è detto che riesca nel suo intento, non esistendo infatti un
accordo sulla riscossione transfrontaliera delle sanzioni. L’italiano potrebbe
sentirsi dire che deve andare a pagare nel paese dove è stata commessa la
violazione; ma se in tal caso l’italiano volesse non pagare le autorità non
avrebbero alcuno strumento di carattere trasnfrontaliero, ma redigono una sorta
di black list dei debitori stranieri, e la estraggono al momento in cui l’italiano
si presenta nuovamente alla frontiera di 
quel paese o se viene fermato dalla polizia locale. In tal caso dovrà
pagare le multe non pagate oltre a 
penali elevatissime; infatti la minaccia di non poter tornare (almeno
per cinque anni) nel paese straniero in cui l’automobilista è stato multato, si
è rivelato lo strumento più formidabile per spingere i trasgressori stranieri a
pagare. Soprattutto per stati a forte transito come Austria, Ungheria e
Slovenia, anche se alcuni stati, compresa l’Italia, non sono attrezzati
informaticamente e normativamente per esigere il pagamento di vecchie multe
dall straniero di ritorno.

 

La Svizzera invece è un caso a parte, infatti
rimedia la mancanza di cooperazione internazionale in materia di riscossione di
multe all’estero trasformando il trasgressore che non paga le multe in imputato
ed emettendo un mandato di arresto.

 

Se le multe vengono contestate immediatamente,
possono essere pagate direttamente all’agente oppure entro le 48 ore successive
presso l’ufficio di Polizia. Per le multe non contestate subito (come gli autovelox)
arriva al domicilio italiano del trasgressore il verbale con il bollettino. Se il
trasgressore non paga il bollettino, arriverà presso il domicilio un’ordinanza
che trasforma la multa in giorni di arresto. Il trasgressore avrà la facoltà di
scegliere tra pagare oppure subire l’arresto. Le sanzioni amministrative
svizzere si dividono in tre fasce: lieve, medio-grave e grave. Violazioni lievi
sono tamponamenti, guida con alcool tra 0,50 e 0,79 g/l, se non in corso con
altre infrazioni e superamento in autostrada del limite di velocità di non
oltre 30 km/h. Violazioni medio-gravi sono mancato rispetto dello stop,
superamenti del limite in autostrada di oltre 30 km/h ma non oltre i 34 km/h,
guida con lo stesso tasso alcolimetrico della fascia lieve, ma in concorso con altre
infrazioni. Invece infrazioni gravi possono essere la perdita di controllo del
veicolo con conseguente incidente, sorpasso in curva, su dossi ed ovunque non
ci  sia visibilità, guida sotto l’effetto
di alcool (oltre 0,8 g/l) e droga ma in stato di inettitudine per malattia o
stanchezza, fuga dopo incidente e guida con patente revocata.

 

Alcune sanzioni invece sono penali fin da subito,
come il reato di pirateria stradale, eccessi di velocità oltre 80 km/h in
autostrada, di oltre 60 km/h su strade extraurbane e di oltre 50 km/h nei
centri urbani. Può diventare penale oltretutto la ripetizione di violazioni
gravi nell’arco del biennio. In Scivvera esiste infatti un registro unico “Admas”
che tiene in archivio tutte le sanzioni commesse nei due anni antecedenti.

 

Il mandato d’arresto contro il trasgressore italiano
vale solamente in Svizzera dopo che è operativo il sistema Ripol, infatti l’automobilista
italiano che torna in Svizzera può essere facilmente individuato grazie a questo
sistema. L’unico modo di uscire da questo mandato è la prescrizione, che in
Svizzera scatta dopo 3 anni dalla data di condanna.

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