Background image for section

Professionisti a servizio del trasporto

Background image for section

Legal Tir

consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

Descrizione immagine

Multe  prese all’estero: modalità e condizioni nei
diversi paesi europei.

________________________________________________________________________________

I paesi dell’Unione Europea si dividono in tre categorie:

quelli firmatari della Convenzione Europea di Strasburgo in materia di scambio

dati e notifiche amministrative, quelli firmatari con l’Italia degli accordi

bilaterali di polizia e quelli che non hanno firmato nulla, con i quali non

intercorre alcun obbligo giuridico se non una labile prassi di informale

collaborazione reciproca. Agli italiani che prendono la multa all’estero si

applicano le vecchie regole, in attesa della legge di recepimento della

direttiva europea  - la cosidetta “multe

senza frontiere” che semplifica le visure delle targhe straniere trammite il

sistema Eucaris e il recapito delle multe ai trasgressori residente in un altro

paese UE (ma solo per alcune violazioni del Codice della strada) che giace in

attesa di approvazione al senato.

Per ottenere i dati dell’intestatario della targa

italiana, se il paese  in questione ha

sottoscritto la Convenzione Europea di Strasburgo del 1978 sullo scambio dati

in materia amministrativa, è sufficiente che si rivolga al centro di contatto

nazionale “italiano”, il Ministero degli Affari Esteri, tramite le nostre

ambiasciate all’estero. Se invece la violazione viene commessa in un paese con

cui l’Italia ha stretto accordi bilaterali (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia

e San Marino) ci si può rivolgere alla polizia italiana presso gli appositi

centri di cooperazione.

Se invece l’automobilista italiano ha commesso l’infrazione

in un paese che non aderisce alla Convenzione di Strasburgo nè ha un accordo

bilaterale con l’Italia, e sono la maggioranza dei paesi dell’Unione Europea,

le autorità possono ricorrere ad una richiesta di cortesia alle autorità

italiane.

Le multe prese all’estero che vengono recapitate a

casa sono quasi sempre violazioni quali autovelox, divieti di sosta, accessi

nei centri storici, pedaggi autostradali non pagati, e comunque sono quelle non

contestate subito. Nella maggior parte dei paesi stranieri gli stranieri

fermati devono pagare le multe subito, pena il ritiro dei documenti o il

sequestro del veicolo; si salvano i trasgressori che visitano Croazia, Svezia, Irlanda

e Portogallo (solo se la pattuglia in questo ultimo caso non è dotata di Pos).

Una volta ottenuto i dati dell’automobilista

italiano, l’autorità straniera dovrà redigere il verbale e notificarlo, ed

anche qui bisogna differenziare se il paese ha aderito o meno alla Convenzione

di Strasburgo. Se lo stato in questione è firmatario della Convenzione Europea

di Strasburgo in materia di notifiche transfrontaliere degli atti

amministrativi firmata nel 1977, ricorrerà quasi sicuramente alla facoltà dell’articolo

11, e recapiterà il proprio verbale per posta ordinaria direttamente al

domicilio del trasgressore italiano. Stessa facoltà prevista da tutti gli

acoordi bilaterali italiani. Le notifiche avvengono secondo le regole in vigore

nel paese straniero in cui è commessa la violazione (in tal caso la multa

arriverà nella lingua sconosciuta al destinatario, comuqne rispettando la norma

dell’articolo 11 della Convenzione di Strasburgo). Mancano però gli accordi per

il riconoscimento di nortifiche di atti amministrativi tra l’Italia e paesi

come Romania, Bulgaria, Slovacchia, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Olanda,

Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e diversi altri, che rende di fatto non

riconosciute dall’Italia le multe in partenza da quesi paesi.

Se però a questo punto l’automobilista sanzionato

vuole pagare, non è detto che riesca nel suo intento, non esistendo infatti un

accordo sulla riscossione transfrontaliera delle sanzioni. L’italiano potrebbe

sentirsi dire che deve andare a pagare nel paese dove è stata commessa la

violazione; ma se in tal caso l’italiano volesse non pagare le autorità non

avrebbero alcuno strumento di carattere trasnfrontaliero, ma redigono una sorta

di black list dei debitori stranieri, e la estraggono al momento in cui l’italiano

si presenta nuovamente alla frontiera di 

quel paese o se viene fermato dalla polizia locale. In tal caso dovrà

pagare le multe non pagate oltre a 

penali elevatissime; infatti la minaccia di non poter tornare (almeno

per cinque anni) nel paese straniero in cui l’automobilista è stato multato, si

è rivelato lo strumento più formidabile per spingere i trasgressori stranieri a

pagare. Soprattutto per stati a forte transito come Austria, Ungheria e

Slovenia, anche se alcuni stati, compresa l’Italia, non sono attrezzati

informaticamente e normativamente per esigere il pagamento di vecchie multe

dall straniero di ritorno.

La Svizzera invece è un caso a parte, infatti

rimedia la mancanza di cooperazione internazionale in materia di riscossione di

multe all’estero trasformando il trasgressore che non paga le multe in imputato

ed emettendo un mandato di arresto.

Se le multe vengono contestate immediatamente,

possono essere pagate direttamente all’agente oppure entro le 48 ore successive

presso l’ufficio di Polizia. Per le multe non contestate subito (come gli autovelox)

arriva al domicilio italiano del trasgressore il verbale con il bollettino. Se il

trasgressore non paga il bollettino, arriverà presso il domicilio un’ordinanza

che trasforma la multa in giorni di arresto. Il trasgressore avrà la facoltà di

scegliere tra pagare oppure subire l’arresto. Le sanzioni amministrative

svizzere si dividono in tre fasce: lieve, medio-grave e grave. Violazioni lievi

sono tamponamenti, guida con alcool tra 0,50 e 0,79 g/l, se non in corso con

altre infrazioni e superamento in autostrada del limite di velocità di non

oltre 30 km/h. Violazioni medio-gravi sono mancato rispetto dello stop,

superamenti del limite in autostrada di oltre 30 km/h ma non oltre i 34 km/h,

guida con lo stesso tasso alcolimetrico della fascia lieve, ma in concorso con altre

infrazioni. Invece infrazioni gravi possono essere la perdita di controllo del

veicolo con conseguente incidente, sorpasso in curva, su dossi ed ovunque non

ci  sia visibilità, guida sotto l’effetto

di alcool (oltre 0,8 g/l) e droga ma in stato di inettitudine per malattia o

stanchezza, fuga dopo incidente e guida con patente revocata.

Alcune sanzioni invece sono penali fin da subito,

come il reato di pirateria stradale, eccessi di velocità oltre 80 km/h in

autostrada, di oltre 60 km/h su strade extraurbane e di oltre 50 km/h nei

centri urbani. Può diventare penale oltretutto la ripetizione di violazioni

gravi nell’arco del biennio. In Scivvera esiste infatti un registro unico “Admas”

che tiene in archivio tutte le sanzioni commesse nei due anni antecedenti.

Il mandato d’arresto contro il trasgressore italiano

vale solamente in Svizzera dopo che è operativo il sistema Ripol, infatti l’automobilista

italiano che torna in Svizzera può essere facilmente individuato grazie a questo

sistema. L’unico modo di uscire da questo mandato è la prescrizione, che in

Svizzera scatta dopo 3 anni dalla data di condanna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tornare a News

__________________

Image description
Image description

Disclaimer

Contatti

> Email: info@legaltir.com

> Privacy Policy

Image description

> Piva 01649640339

> Responsabilità per contenuti e link

©  Copyright 2013  Legal Tir - All right Reserved