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  • Le ultime modifiche confermano il regime sulle
    ritenute e lo estendono agli autonomi

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Novità in chiaroscuro per le regole sulla responsabilità solidale negli appalti, il
vincolo che obbliga l'appaltatore e il subappaltatore (e sul piano degli
obblighi lavoristici anche il committente imprenditore), negli appalti di opere
o di servizi, a rispondere in solido dei versamenti dovuti sul piano fiscale e
contributivo: è l'effetto delle novità introdotte dai recenti provvedimenti
legislativi, i decreti legge 69/2013 del 22 giugno (convertito dalla legge
98/2013) e 76/2013 (convertito dalla legge 99/2013).

Da un lato, infatti, l'articolo 50 del Dl 69 (il decreto del fare), ha
modificato il Dl 223/2006 (articolo 35, comma 28) , semplificando il regime
della responsabilità solidale in campo fiscale, con la cancellazione parziale
della solidarietà per quanto riguarda l'Iva a carico del subappaltatore e
dell'appaltatore.

Dall'altro, invece, il Dl 76/2013 ha incluso nel vincolo solidaristico i
lavoratori autonomi e ha limitato il potere regolatorio affidato dalla legge
92/2012 ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Restando in campo fiscale, dal 22 giugno 2013 è previsto che, in caso di
appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponda in solido con il
subappaltatore – nei limiti dell'ammontare del corrispettivo – del versamento
all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute, ma
non più del versamento dell'Iva.

La "facilitazione", sebbene abbia in parte ristretto i confini della
responsabilità, non ha però cambiato il sistema dei controlli disposto dal Dl
83/2012 (convertito dalla legge 134/2012), con le misure previste dall'articolo
35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del Dl 223/2006. I soggetti coinvolti nella
filiera degli appalti devono quindi continuare ad attenersi al sistema di verifica
già in vigore, mettendo in piedi tutti i rimedi a loro disposizione.

La normativa sulla solidarietà passiva tributaria negli appalti e subappalti è
entrata in vigore il 12 agosto 2012, coinvolgendo i soggetti che avevano
sottoscritto o rinnovato un contratto di appalto a partire da quella data, in
aggiunta alla solidarietà retributiva e contributiva prevista dall'articolo 29
della legge Biagi.

Il Dl 223/2006 prevede un diverso grado di responsabilità e di rischio
economico rispettivamente per committente e appaltatore nei confronti del
subappaltatore. Nel quadro attuale, l'appaltatore si trova nella posizione di
coobbligato in solido con il subappaltatore – che è il debitore principale –
per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente dovute da quest'ultimo, in
relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto e
nel limite del corrispettivo dovuto, che non può quindi eccedere l'importo che
l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore.

Il committente, dal canto suo, pur non essendo chiamato a rispondere per il
debito erariale, deve pagare il corrispettivo all'appaltatore solo dopo aver
verificato che gli adempimenti degli obblighi tributari già scaduti, relativi
al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente a carico
dall'intera filiera dell'appalto, sono stati eseguiti correttamente. Nel caso
in cui questi paghi il compenso senza aver prima controllato la regolarità dei
versamenti, è soggetto a una sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro.

Ma come devono procedere appaltatore e committente per verificare il puntuale
pagamento degli obblighi tributari? Senza dimenticare i risvolti nell'alveo
lavoristico, entrambi devono farsi rilasciare un'asseverazione predisposta dai
soggetti abilitati, che attesti il corretto versamento delle ritenute fiscali
inerenti il lavoro dipendente. In alternativa, l'agenzia delle Entrate ritiene
valida anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (circolare
40/E/2012), resa in base al Dpr 445/2000, con cui l'appaltatore-subappaltatore
attesta l'effettivo adempimento dei versamenti.

La circolare 2/E/2013 ha precisato che – in caso di più contratti tra le stesse
parti – la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e può essere
fornita anche con cadenza periodica, purché, al momento del pagamento, si
attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute.

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