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Novità in chiaroscuro per le regole sulla responsabilità
solidale negli appalti, il
vincolo che obbliga l'appaltatore e il subappaltatore (e sul piano
degli
obblighi lavoristici anche il committente imprenditore), negli
appalti di opere
o di servizi, a rispondere in solido dei versamenti dovuti sul
piano fiscale e
contributivo: è l'effetto delle novità introdotte dai recenti
provvedimenti
legislativi, i decreti legge 69/2013 del 22 giugno (convertito
dalla legge
98/2013) e 76/2013 (convertito dalla legge 99/2013).
Da un lato, infatti, l'articolo 50 del Dl 69 (il decreto del fare),
ha
modificato il Dl 223/2006 (articolo 35, comma 28) , semplificando
il regime
della responsabilità solidale in campo fiscale, con la
cancellazione parziale
della solidarietà per quanto riguarda l'Iva a carico del
subappaltatore e
dell'appaltatore.
Dall'altro, invece, il Dl 76/2013 ha incluso nel vincolo
solidaristico i
lavoratori autonomi e ha limitato il potere regolatorio affidato
dalla legge
92/2012 ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Restando in campo fiscale, dal 22 giugno 2013 è previsto che, in
caso di
appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponda in solido con
il
subappaltatore – nei limiti dell'ammontare del corrispettivo – del
versamento
all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
dovute, ma
non più del versamento dell'Iva.
La "facilitazione", sebbene abbia in parte ristretto i confini
della
responsabilità, non ha però cambiato il sistema dei controlli
disposto dal Dl
83/2012 (convertito dalla legge 134/2012), con le misure previste
dall'articolo
35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del Dl 223/2006. I soggetti
coinvolti nella
filiera degli appalti devono quindi continuare ad attenersi al
sistema di verifica
già in vigore, mettendo in piedi tutti i rimedi a loro
disposizione.
La normativa sulla solidarietà passiva tributaria negli appalti e
subappalti è
entrata in vigore il 12 agosto 2012, coinvolgendo i soggetti che
avevano
sottoscritto o rinnovato un contratto di appalto a partire da
quella data, in
aggiunta alla solidarietà retributiva e contributiva prevista
dall'articolo 29
della legge Biagi.
Il Dl 223/2006 prevede un diverso grado di responsabilità e di
rischio
economico rispettivamente per committente e appaltatore nei
confronti del
subappaltatore. Nel quadro attuale, l'appaltatore si trova nella
posizione di
coobbligato in solido con il subappaltatore – che è il debitore
principale –
per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente dovute da
quest'ultimo, in
relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di
subappalto e
nel limite del corrispettivo dovuto, che non può quindi eccedere
l'importo che
l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore.
Il committente, dal canto suo, pur non essendo chiamato a
rispondere per il
debito erariale, deve pagare il corrispettivo all'appaltatore solo
dopo aver
verificato che gli adempimenti degli obblighi tributari già
scaduti, relativi
al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente a carico
dall'intera filiera dell'appalto, sono stati eseguiti
correttamente. Nel caso
in cui questi paghi il compenso senza aver prima controllato la
regolarità dei
versamenti, è soggetto a una sanzione amministrativa da 5mila a
200mila euro.
Ma come devono procedere appaltatore e committente per verificare
il puntuale
pagamento degli obblighi tributari? Senza dimenticare i risvolti
nell'alveo
lavoristico, entrambi devono farsi rilasciare un'asseverazione
predisposta dai
soggetti abilitati, che attesti il corretto versamento delle
ritenute fiscali
inerenti il lavoro dipendente. In alternativa, l'agenzia delle
Entrate ritiene
valida anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(circolare
40/E/2012), resa in base al Dpr 445/2000, con cui
l'appaltatore-subappaltatore
attesta l'effettivo adempimento dei versamenti.
La circolare 2/E/2013 ha precisato che – in caso di più contratti
tra le stesse
parti – la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e
può essere
fornita anche con cadenza periodica, purché, al momento del
pagamento, si
attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute.
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