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La certificazione di qualità doganale Aeo estende i propri effetti oltre i confini
della Ue, applicandosi ora anche ai carrier comunitari e non comunitari che
prendono parte alle operazioni di import export. Con il Regolamento Ue n.
174/2014, la Commissione ha infatti modificato alcune norme delle disposizioni
di attuazione del codice doganale Ue sull'identificazione degli operatori nell'ambito
degli accordi di riconoscimento reciproco degli Aeo, individuando specifici
benefici per i trasportatori.

Sicuramente, tra i maggiori benefici della certificazione Aeo rientra proprio
il tema del mutuo riconoscimento, ossia della reciproca efficacia dei vari
programmi di qualità doganale ormai diffusi worldwide. I programmi di
certificazione doganale e di sicurezza, infatti, sono attivi in tutto il mondo
e nascono tutti con l'analoga missione di creare un partenariato tra autorità
di controllo ed operatori economici volto all'istituzione di un sistema di
scambi internazionali di merci sicuro ed efficiente. È evidente come, nel
mercato globale, questo obiettivo possa essere raggiunto solo con la
reciprocità del riconoscimento di partner commerciali affidabili oltre i
confini comunitari che è dunque uno dei punti cardine dell'implementazione del
progetto Aeo, in grado di dare efficacia ed autentico appeal al processo di
certificazione cui le aziende impegnate in rilevanti operazioni doganali debbono
ormai necessariamente sottoporsi.

Con le nuove disposizioni, ancora una volta la Ue riconosce esplicitamente i
programmi di associazione commerciale di alcuni paesi terzi che sono stati
sviluppati conformemente al Safe (Framework of Standards to Secure and
Facilitate Global Trade) dell'Omd e si dimostra pronta a concedere agevolazioni
agli operatori economici di un paese terzo aderenti ad un programma di
partenariato commerciale promosso dalle autorità doganali di tale paese.

A questo fine, viene operativamente recepito un numero identificativo per i
trasportatori extra Ue da inserire nelle dichiarazioni sommarie di entrata o di
uscita o in una dichiarazione doganale sostitutiva, in maniera tale da
permettere ai sistemi informatizzati di ponderare la presenza di operatori
affidabili nella catena di approvvigionamento delle merci che si sommano ai già
riconosciuti identificativi degli importatori, esportatori o dichiaranti
doganali.

Questo beneficio sarà operativo anche per i trasportatori comunitari certificati
Aeo dalle competenti autorità doganali Ue che effettuano i loro servizi anche
presso altri sistemi doganali. Si estende dunque la linea dei già numerosi
vantaggi connessi alla certificazione, ampliandosi al contempo in numero dei
soggetti concretamente beneficiari delle "corsie preferenziali"
dedicate ai soggetti affidabili.

In un'ottica globale, è evidente come l'idoneità della certificazione Ue di
essere riconosciuta anche oltre i confini europei assume una rilevanza
cruciale. Il caso simbolo è rappresentato dall'Accordo di mutuo riconoscimento
Aeo tra Ue e Giappone, ormai operativo come l'Accordo tra Ue ed Usa, mentre
sono in stato avanzato i negoziati con Cina, Svizzera e altri paesi Efta o,
ancora, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Brasile, Argentina, Colombia,
India. La novità del mutuo riconoscimento, dunque, si pone come il vero futuro
dell'Aeo e in perfetta coerenza con la nuova strada intrapresa anche dal nuovo
Codice Doganale del l'Unione (Regolamento Ue 952/13): concepire un approccio di
partenariato con le aziende europee e mondiali reputate affidabili (e premiate
con specifici benefici), focalizzando le attività di verifica e di controllo
sui soggetti invece non affidabili e pertanto oggetto di maggiori attenzioni.

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