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La certificazione di qualità doganale Aeo estende i propri
effetti oltre i confini
della Ue, applicandosi ora anche ai carrier comunitari e non
comunitari che
prendono parte alle operazioni di import export. Con il Regolamento
Ue n.
174/2014, la Commissione ha infatti modificato alcune norme delle
disposizioni
di attuazione del codice doganale Ue sull'identificazione degli
operatori nell'ambito
degli accordi di riconoscimento reciproco degli Aeo, individuando
specifici
benefici per i trasportatori.
Sicuramente, tra i maggiori benefici della certificazione Aeo
rientra proprio
il tema del mutuo riconoscimento, ossia della reciproca efficacia
dei vari
programmi di qualità doganale ormai diffusi worldwide. I programmi
di
certificazione doganale e di sicurezza, infatti, sono attivi in
tutto il mondo
e nascono tutti con l'analoga missione di creare un partenariato
tra autorità
di controllo ed operatori economici volto all'istituzione di un
sistema di
scambi internazionali di merci sicuro ed efficiente. È evidente
come, nel
mercato globale, questo obiettivo possa essere raggiunto solo con
la
reciprocità del riconoscimento di partner commerciali affidabili
oltre i
confini comunitari che è dunque uno dei punti cardine
dell'implementazione del
progetto Aeo, in grado di dare efficacia ed autentico appeal al
processo di
certificazione cui le aziende impegnate in rilevanti operazioni
doganali debbono
ormai necessariamente sottoporsi.
Con le nuove disposizioni, ancora una volta la Ue riconosce
esplicitamente i
programmi di associazione commerciale di alcuni paesi terzi che
sono stati
sviluppati conformemente al Safe (Framework of Standards to Secure
and
Facilitate Global Trade) dell'Omd e si dimostra pronta a concedere
agevolazioni
agli operatori economici di un paese terzo aderenti ad un programma
di
partenariato commerciale promosso dalle autorità doganali di tale
paese.
A questo fine, viene operativamente recepito un numero
identificativo per i
trasportatori extra Ue da inserire nelle dichiarazioni sommarie di
entrata o di
uscita o in una dichiarazione doganale sostitutiva, in maniera tale
da
permettere ai sistemi informatizzati di ponderare la presenza di
operatori
affidabili nella catena di approvvigionamento delle merci che si
sommano ai già
riconosciuti identificativi degli importatori, esportatori o
dichiaranti
doganali.
Questo beneficio sarà operativo anche per i trasportatori
comunitari certificati
Aeo dalle competenti autorità doganali Ue che effettuano i loro
servizi anche
presso altri sistemi doganali. Si estende dunque la linea dei già
numerosi
vantaggi connessi alla certificazione, ampliandosi al contempo in
numero dei
soggetti concretamente beneficiari delle "corsie
preferenziali"
dedicate ai soggetti affidabili.
In un'ottica globale, è evidente come l'idoneità della
certificazione Ue di
essere riconosciuta anche oltre i confini europei assume una
rilevanza
cruciale. Il caso simbolo è rappresentato dall'Accordo di mutuo
riconoscimento
Aeo tra Ue e Giappone, ormai operativo come l'Accordo tra Ue ed
Usa, mentre
sono in stato avanzato i negoziati con Cina, Svizzera e altri paesi
Efta o,
ancora, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Brasile,
Argentina, Colombia,
India. La novità del mutuo riconoscimento, dunque, si pone come il
vero futuro
dell'Aeo e in perfetta coerenza con la nuova strada intrapresa
anche dal nuovo
Codice Doganale del l'Unione (Regolamento Ue 952/13): concepire un
approccio di
partenariato con le aziende europee e mondiali reputate affidabili
(e premiate
con specifici benefici), focalizzando le attività di verifica e di
controllo
sui soggetti invece non affidabili e pertanto oggetto di maggiori
attenzioni.
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