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  • Durc anche con debiti Inps

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Le imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica amministrazione,
possono ottenere il documento unico di regolarità contributiva (Durc) anche se
hanno debiti previdenziali e/o assicurativi per oneri accertati e non ancora
versati, di importo almeno pari ai crediti certificati. È una particolare
versione del Durc, introdotta nell'ordinamento dal Dl 52/12 (legge 94/12) e
attuata con il decreto interministeriale (Lavoro/Economia) 13 marzo 2013.

Chiara la finalità: consentire alle imprese di continuare ad operare nel
mercato, anche se debitrici nei riguardi degli Enti previdenziali e
assicurativi. Per la sua specificità, all'atto della concessione, il documento
deve contenere la dicitura "Durc rilasciato ai sensi dell'articolo13 bis,
comma 5, Dl n. 52/2012".

L'impianto normativo che regolamenta la materia, già disciplinato dal ministero
del Lavoro (circolare n. 40/13), è stato di recente illustrato anche dall'Inps
con la circolare n. 16/14. Nel documento, l'Istituto ha ricordato alcuni degli
elementi di specificità che lo contraddistinguono.

In primo luogo, il Durc deve essere richiesto dal creditore, che assume un
ruolo attivo nel procedimento di concessione. Va osservato che il credito
vantato dall'interessato va certificato da uno tra questi soggetti:
amministrazioni statali – ente pubblico nazionale - regione – ente locale e/o
del Servizio sanitario nazionale. Per il rilascio la certificazione deve
necessariamente essere prodotta tramite la specifica "Piattaforma per la
certificazione dei crediti".

Il credito, inoltre, deve essere contraddistinto dai requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità, elementi propri delle compensazioni. Qualora il Durc
venga richiesto d'ufficio da una Pa, l'interessato, nella fase di avvio del
procedimento per cui è prevista l'acquisizione d'ufficio, dovrà dichiarare di
vantare crediti nei confronti della Pa per i quali ha ottenuto la
certificazione. Saranno le strutture pubbliche a trasmettere, via Pec, la
documentazione agli enti competenti al rilascio della specifica richiesta di
Durc.

Per la sua operatività è poi necessario che l'entità del debito risulti almeno
pari al saldo del credito certificato, come disponibile alla data
dell'accertamento; per tale verifica l'Inps ha chiarito che l'ammontare delle
partite debitorie dovrà essere acquisito dagli enti coinvolti.

Il documento di regolarità «rilasciato ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 5,
Dl n. 52/2012», per quanto contraddistinto da elementi di specificità, può
essere utilizzato per le finalità previste dalla legge e, così come stabilito
dall'articolo 31 del Dl n. 69/2013 (legge 98/13), ha una validità di 120
giorni.

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