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Conciliazione e mediazione a sanzioni ridotte
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Con l'attuazione dell'articolo 28 quinquies del Dpr 602/73
è divenuto possibile compensare i
crediti derivanti dalle prestazioni effettuate nei confronti della
pubblica
amministrazione con le somme dovute dal contribuente a seguito
dell'utilizzo di
uno degli istituti deflattivi del contenzioso tributario
previsti
dall'ordinamento.
La novità è particolarmente interessante in relazione a due
istituti deflattivi
del contenzioso quali la conciliazione giudiziale (articolo 48 Dlgs
546/92) e
la mediazione tributaria (articolo 17-bis Dlgs 546/92) che
permettono al
contribuente – in caso di raggiungimento di un accordo con il Fisco
– di
beneficiare di un abbattimento considerevole delle sanzioni.
Le sanzioni irrogabili infatti diventano pari al 40% delle somme
irrogabili in rapporto
all'ammontare del tributo "concordato". Tale riduzione ha il fine
di
indurre il contribuente a vagliare con maggiore serietà la
possibilità di
concludere un accordo con l'agenzia delle Entrate evitando di
instaurare
(mediazione) o continuare (conciliazione) un giudizio.
Alcuni problemi possono sorgere in relazione alla misura premiale
applicata in
quanto tale riduzione è prevista espressamente dalla legge solo per
la
conciliazione giudiziale mentre per la mediazione tributaria
l'articolo 17 bis
Dlgs 546/92 effettua un generico rinvio alla disciplina della
conciliazione in
quanto compatibile.
L'agenzia delle Entrate, facendo leva sul rinvio effettuato alla
disciplina
della conciliazione giudiziale, ha stabilito che, in caso di
avvenuta
mediazione, le sanzioni amministrative sono dovute nella misura del
40% della
pretesa definitiva.
Detto questo si deve evidenziare l'eccessiva rigidità del sistema
sanzionatorio
così come configurato per la mediazione in quanto, partendo dal
presupposto che
l'articolo 17 bis non prevede nulla al riguardo, sarebbe forse
opportuno
lasciare all'ufficio che si occupa del procedimento di mediazione
una maggiore
libertà nell'applicazione delle sanzioni uscendo dal limite delle
sanzioni
fissato al 40% e permettendo al responsabile del procedimento di
valutare anche
un abbattimento maggiore avendo riguardo, per esempio, al
comportamento tenuto
dal contribuente (più o meno collaborativo nei confronti del Fisco)
oppure
all'obiettiva incertezza della norma violata dal
contribuente.
In tal caso per esempio si potrebbero applicare le sanzioni
modulandole in
relazione ai parametri stabiliti dal Dlgs 472/ 1997 il quale
all'articolo 7
disciplina i criteri di determinazione della sanzione che devono
avere riguardo
del tipo di violazione effettuata, della condotta tenuta dal
contribuente o
delle attività poste in essere per eliminare o ridurre le
conseguenze negative
del suo comportamento.
Una parziale apertura relativamente al sistema delle penalità è
stata
manifestata dall'agenzia delle Entrate nella circolare 33/E del 3
agosto 2012
dove, pur ribadendo che in nessun caso vi può essere una riduzione
maggiore
della sanzione rispetto a quella prevista del 40%, si sottolinea
che in sede di
mediazione è possibile invece una rideterminazione della misura
della sanzione
irrogata riducendola, ad esempio, al minimo editale previsto dalla
legge. In
tal caso l'ufficio responsabile può verificare e valutare
l'esistenza dei
presupposti per procedere ad una rideterminazione della misura
della sanzione irrogata
e di conseguenza il beneficio della riduzione al 40% trova
applicazione con
riferimento alla nuova sanzione così come rideterminata durante la
mediazione
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