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  • Conciliazione e mediazione a sanzioni ridotte

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Con l'attuazione dell'articolo 28 quinquies del Dpr 602/73 è divenuto possibile compensare i
crediti derivanti dalle prestazioni effettuate nei confronti della pubblica
amministrazione con le somme dovute dal contribuente a seguito dell'utilizzo di
uno degli istituti deflattivi del contenzioso tributario previsti
dall'ordinamento.

La novità è particolarmente interessante in relazione a due istituti deflattivi
del contenzioso quali la conciliazione giudiziale (articolo 48 Dlgs 546/92) e
la mediazione tributaria (articolo 17-bis Dlgs 546/92) che permettono al
contribuente – in caso di raggiungimento di un accordo con il Fisco – di
beneficiare di un abbattimento considerevole delle sanzioni.

Le sanzioni irrogabili infatti diventano pari al 40% delle somme irrogabili in rapporto
all'ammontare del tributo "concordato". Tale riduzione ha il fine di
indurre il contribuente a vagliare con maggiore serietà la possibilità di
concludere un accordo con l'agenzia delle Entrate evitando di instaurare
(mediazione) o continuare (conciliazione) un giudizio.

Alcuni problemi possono sorgere in relazione alla misura premiale applicata in
quanto tale riduzione è prevista espressamente dalla legge solo per la
conciliazione giudiziale mentre per la mediazione tributaria l'articolo 17 bis
Dlgs 546/92 effettua un generico rinvio alla disciplina della conciliazione in
quanto compatibile.

L'agenzia delle Entrate, facendo leva sul rinvio effettuato alla disciplina
della conciliazione giudiziale, ha stabilito che, in caso di avvenuta
mediazione, le sanzioni amministrative sono dovute nella misura del 40% della
pretesa definitiva.

Detto questo si deve evidenziare l'eccessiva rigidità del sistema sanzionatorio
così come configurato per la mediazione in quanto, partendo dal presupposto che
l'articolo 17 bis non prevede nulla al riguardo, sarebbe forse opportuno
lasciare all'ufficio che si occupa del procedimento di mediazione una maggiore
libertà nell'applicazione delle sanzioni uscendo dal limite delle sanzioni
fissato al 40% e permettendo al responsabile del procedimento di valutare anche
un abbattimento maggiore avendo riguardo, per esempio, al comportamento tenuto
dal contribuente (più o meno collaborativo nei confronti del Fisco) oppure
all'obiettiva incertezza della norma violata dal contribuente.

In tal caso per esempio si potrebbero applicare le sanzioni modulandole in
relazione ai parametri stabiliti dal Dlgs 472/ 1997 il quale all'articolo 7
disciplina i criteri di determinazione della sanzione che devono avere riguardo
del tipo di violazione effettuata, della condotta tenuta dal contribuente o
delle attività poste in essere per eliminare o ridurre le conseguenze negative
del suo comportamento.

Una parziale apertura relativamente al sistema delle penalità è stata
manifestata dall'agenzia delle Entrate nella circolare 33/E del 3 agosto 2012
dove, pur ribadendo che in nessun caso vi può essere una riduzione maggiore
della sanzione rispetto a quella prevista del 40%, si sottolinea che in sede di
mediazione è possibile invece una rideterminazione della misura della sanzione
irrogata riducendola, ad esempio, al minimo editale previsto dalla legge. In
tal caso l'ufficio responsabile può verificare e valutare l'esistenza dei
presupposti per procedere ad una rideterminazione della misura della sanzione irrogata
e di conseguenza il beneficio della riduzione al 40% trova applicazione con
riferimento alla nuova sanzione così come rideterminata durante la mediazione

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