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Le regole sul Durc sono in continua evoluzione: l'ultimo
intervento sulla materia è
avvenuto con il Dl 69/2013 (convertito dalla legge 98/2013).
Sulla validità, è stato previsto che il Durc acquisito ai fini dei
contratti
pubblici di lavoro, servizi e forniture abbia una durata di 120
giorni dalla
data del rilascio. Questa disciplina, essendo stata introdotta in
sede di
conversione del Dl, è entrata in vigore il 21 agosto scorso ed è
applicabile
esclusivamente ai documenti rilasciati a partire da quella data:
quelli emessi
prima godono invece di una validità di 90 giorni, così come
previsto dal regime
precedente.
Le modifiche introdotte riguardano poi la previsione in base alla
quale – dopo
il primo Durc (richiesto dalla Pa ai vincitori di gare d'appalto a
conferma
dell'autocertificazione del concorrente) – gli enti non devono
richiedere un
altro documento di regolarità contributiva, dopo la stipula del
contratto, ma
solo al verificarsi, concretamente, delle ipotesi di pagamento
degli stati di
avanzamento lavori e per il certificato di collaudo, di regolare
esecuzione, di
verifica di conformità.
In sostanza, viene così meno l'obbligo per le stazioni appaltanti
di acquisire
diversi Durc in occasione di ogni stato di avanzamento lavori ma si
realizzano
tre distinte fattispecie, in relazione alle fasi del contratto
pubblico.
In base alla prima, il Durc per la verifica della dichiarazione
sostitutiva
sulla regolarità contributiva previsto dall'articolo 38 del Codice
dei
contratti (Dlgs 163/2006) e quello previsto per l'aggiudicazione e
la stipula
del contratto, ha validità di 120 giorni, con decorrenza dalla data
di verifica
della dichiarazione sostitutiva, indicata nel documento.
La seconda casistica si riferisce invece alle fasi successive alla
stipula del
contratto: pagamento di fatture o stati di avanzamento lavori
(Sal),
certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione o
verifica di
conformità, attestazione di regolare esecuzione.
In questi casi, il Durc è richiesto solo per lo stato di
avanzamento lavori e
il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferma restando
la validità
per ogni documento, confermata a 120 giorni.
Nell'ultima fase, quella del pagamento del saldo finale, bisogna
sempre
acquisire un nuovo Durc, poiché non è prevista l'estensione di
validità dei
documenti richiesti nelle fasi precedenti, anche se non ancora
scaduti.
L'articolo 31, comma 3, del Dl 69/2013 ha ribadito quanto già
previsto dal
regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti
pubblici:
nell'ipotesi in cui il Durc segnali un'inadempienza contributiva
relativa a uno
o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le
amministrazioni sono
tenute a trattenere dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente
all'inottemperanza, versando quanto dovuto dall'appaltatore o
dal
subappaltatore direttamente all'Inps, all'Inail o alla Cassa
edile.
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