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  • Il credito certo con la Pa ora «sblocca» il Durc

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Le aziende che hanno crediti nei confronti della Pubblica amministrazione non perdono il
diritto a ottenere dagli uffici il documento unico di regolarità contributiva
(Durc). È il chiarimento principale contenuto nella circolare 40/2013, emanata
dal ministero del Lavoro il 21 ottobre.

In realtà, le specifiche ministeriali seguono le disposizioni normative
introdotte su questa materia dal Dm del 13 marzo 2013 (pubblicato sulla
«Gazzetta Ufficiale» 165 del 16 luglio 2013), che ha dato attuazione al comma 5
dell'articolo 13-bis, del decreto legge 52/2012 (convertito dalla legge
94/2012): questa norma stabilisce, infatti, che il Durc «positivo» possa essere
rilasciato in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e
l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non
ancora versati da uno stesso soggetto.

In sostanza, con questo intervento, è stata finalmente superata la criticità di
ottenere il Durc, per le imprese che – pur avendo posizioni debitorie nei
confronti di Inps, Inail e/o Casse edili – a loro volta sono creditrici nei
confronti della Pubblica amministrazione.

Il principio generale

Il principio che regola il rilascio del Durc in queste situazioni, però, è
strettamente correlato al regime che disciplina l'intervento sostitutivo delle
stazioni appaltanti, in caso di irregolarità contributiva dell'operatore
economico. Nell'alveo dei contratti pubblici, questo principio (articolo 3,
comma 1, lettera b), del Dpr 207/2010) comporta che il pagamento dell'importo
oggetto di liquidazione da parte della stazione appaltante in relazione alla
fase del contratto, sia effettuato a favore degli istituti creditori dei
contributi omessi dall'operatore economico.

Lo stesso meccanismo scatta altresì quando il Durc è stato richiesto per
l'erogazione di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi e altri sussidi.
Anche questo aspetto, infatti, è stato toccato dal Dl 69/2013. Il ministero del
Lavoro, con la circolare 36/2013, ha chiarito che la Pa deve acquisire il Durc
prima di erogare alle imprese sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici.

La circolare 40/2013 dello stesso ministero sottolinea, dunque, che: «data la
sostanziale posizione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse
edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio
e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti
contributivi», tra cui, appunto, l'intervento sostitutivo.

I crediti vanno certificati

Passando invece ai dettagli operativi per ottenere il Durc in presenza delle
situazioni descritte, gli enti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a
rilasciare il documento alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di
uno o più crediti nei confronti della Pa. Il presupposto per poter operare in
questo ambito è dunque che i crediti siano stati certificati, secondo quanto
previsto in materia dalle indicazioni di prassi del ministero dell'Economia e,
in particolare, dalle circolari 35/2012, e 17,19, 30 del 2013.

La richiesta

Sulle modalità di rilascio, se ci si trova in una delle ipotesi in cui a
richiedere il Durc è un ufficio della Pa, sarà l'azienda interessata – nella
fase di avvio del procedimento – a dover dichiarare l'esistenza del credito, indicando
la data della certificazione, il numero di protocollo, l'importo del credito
stesso e l'amministrazione che ha rilasciato la relativa certificazione.

Sarà necessario, inoltre, fornire il codice tramite il quale potrà essere
verificata la certificazione, nella piattaforma informatica costituita ad hoc:
in pratica, si tratta di un archivio a cui accedono gli Istituti previdenziali
e le Casse edili per verificare l'esistenza del credito.

A livello operativo, senza passare attraverso l'amministrazione richiedente, la
certificazione potrà essere presentata direttamente agli enti previdenziali e/o
alle Casse edili dall'azienda, nel momento in cui riceve il preavviso
dell'irregolarità (ed entro la scadenza assegnata per sanarla).

Quando il canale informatico avrà raggiunto la sua piena funzionalità (la
piattaforma deve essere ancora implementata), l'interessato non dovrà più
comunicare agli enti tutti i dati sulla certificazione, ma saranno direttamente
questi a poterli visualizzare (lo ha precisato anche l'Inail con la circolare
53/2013 dell'11 novembre).

Gli enti coinvolti nel rilascio del Durc, verificata la certificazione del
credito tramite il sistema della piattaforma, potranno quindi emettere il
documento, che dovrà riportare la dicitura «Durc ex art. 13 bis, comma 5, Dl n.
52/2012».

Anche nel caso in cui il Durc sia richiesto direttamente dall'interessato
(usando il portale www.sportellounicoprevidenziale.it) si possono inviare i
dati tramite posta elettronica certificata (Pec), o con esibizione agli
Istituti e alle Casse

 

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