consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti
________________________________________________________________________________
Le aziende che hanno crediti nei confronti della Pubblica
amministrazione non perdono il
diritto a ottenere dagli uffici il documento unico di regolarità
contributiva
(Durc). È il chiarimento principale contenuto nella circolare
40/2013, emanata
dal ministero del Lavoro il 21 ottobre.
In realtà, le specifiche ministeriali seguono le disposizioni
normative
introdotte su questa materia dal Dm del 13 marzo 2013 (pubblicato
sulla
«Gazzetta Ufficiale» 165 del 16 luglio 2013), che ha dato
attuazione al comma 5
dell'articolo 13-bis, del decreto legge 52/2012 (convertito dalla
legge
94/2012): questa norma stabilisce, infatti, che il Durc «positivo»
possa essere
rilasciato in presenza di una certificazione che attesti la
sussistenza e
l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti
delle pubbliche
amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi
accertati e non
ancora versati da uno stesso soggetto.
In sostanza, con questo intervento, è stata finalmente superata la
criticità di
ottenere il Durc, per le imprese che – pur avendo posizioni
debitorie nei
confronti di Inps, Inail e/o Casse edili – a loro volta sono
creditrici nei
confronti della Pubblica amministrazione.
Il principio generale
Il principio che regola il rilascio del Durc in queste situazioni,
però, è
strettamente correlato al regime che disciplina l'intervento
sostitutivo delle
stazioni appaltanti, in caso di irregolarità contributiva
dell'operatore
economico. Nell'alveo dei contratti pubblici, questo principio
(articolo 3,
comma 1, lettera b), del Dpr 207/2010) comporta che il pagamento
dell'importo
oggetto di liquidazione da parte della stazione appaltante in
relazione alla
fase del contratto, sia effettuato a favore degli istituti
creditori dei
contributi omessi dall'operatore economico.
Lo stesso meccanismo scatta altresì quando il Durc è stato
richiesto per
l'erogazione di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi e
altri sussidi.
Anche questo aspetto, infatti, è stato toccato dal Dl 69/2013. Il
ministero del
Lavoro, con la circolare 36/2013, ha chiarito che la Pa deve
acquisire il Durc
prima di erogare alle imprese sovvenzioni, sussidi, ausili
finanziari e
vantaggi economici.
La circolare 40/2013 dello stesso ministero sottolinea, dunque,
che: «data la
sostanziale posizione debitoria nei confronti degli Istituti e/o
delle Casse
edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere
sanzionatorio
e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei
versamenti
contributivi», tra cui, appunto, l'intervento sostitutivo.
I crediti vanno certificati
Passando invece ai dettagli operativi per ottenere il Durc in
presenza delle
situazioni descritte, gli enti previdenziali e le Casse edili sono
tenuti a
rilasciare il documento alle imprese che hanno ottenuto la
certificazione di
uno o più crediti nei confronti della Pa. Il presupposto per poter
operare in
questo ambito è dunque che i crediti siano stati certificati,
secondo quanto
previsto in materia dalle indicazioni di prassi del ministero
dell'Economia e,
in particolare, dalle circolari 35/2012, e 17,19, 30 del
2013.
La richiesta
Sulle modalità di rilascio, se ci si trova in una delle ipotesi in
cui a
richiedere il Durc è un ufficio della Pa, sarà l'azienda
interessata – nella
fase di avvio del procedimento – a dover dichiarare l'esistenza del
credito, indicando
la data della certificazione, il numero di protocollo, l'importo
del credito
stesso e l'amministrazione che ha rilasciato la relativa
certificazione.
Sarà necessario, inoltre, fornire il codice tramite il quale potrà
essere
verificata la certificazione, nella piattaforma informatica
costituita ad hoc:
in pratica, si tratta di un archivio a cui accedono gli Istituti
previdenziali
e le Casse edili per verificare l'esistenza del credito.
A livello operativo, senza passare attraverso l'amministrazione
richiedente, la
certificazione potrà essere presentata direttamente agli enti
previdenziali e/o
alle Casse edili dall'azienda, nel momento in cui riceve il
preavviso
dell'irregolarità (ed entro la scadenza assegnata per
sanarla).
Quando il canale informatico avrà raggiunto la sua piena
funzionalità (la
piattaforma deve essere ancora implementata), l'interessato non
dovrà più
comunicare agli enti tutti i dati sulla certificazione, ma saranno
direttamente
questi a poterli visualizzare (lo ha precisato anche l'Inail con la
circolare
53/2013 dell'11 novembre).
Gli enti coinvolti nel rilascio del Durc, verificata la
certificazione del
credito tramite il sistema della piattaforma, potranno quindi
emettere il
documento, che dovrà riportare la dicitura «Durc ex art. 13 bis,
comma 5, Dl n.
52/2012».
Anche nel caso in cui il Durc sia richiesto direttamente
dall'interessato
(usando il portale www.sportellounicoprevidenziale.it) si possono
inviare i
dati tramite posta elettronica certificata (Pec), o con esibizione
agli
Istituti e alle Casse
Per tornare a News
____________
© Copyright 2013 Legal Tir - All right Reserved