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  • Il debutto telematico attende un Dm

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Con la conversione in legge del Dl
34/2014 va definitivamente in soffitta il formato cartaceo del Durc come
l'abbiamo conosciuto finora. Il nuovo sistema telematico, però, non entra
subito in vigore ma attende l'emanazione di un decreto ministeriale (che in
base alla prima versione del Dl sarebbe dovuta avvenire entro il 20 maggio
2014). Tale provvedimento dovrà definire i requisiti di regolarità, i contenuti
e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione.

La verifica della regolarità avverrà in tempo reale e riguarda i pagamenti
scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la
verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di
presentazione delle relative denunce retributive. Così, ad esempio, ipotizzando
i rapporti con l'Inps, il datore di lavoro presenta le denunce retributive
(modello Uniemens) del mese di febbraio entro il giorno 16 del mese di marzo ed
effettua il versamento entro lo stesso giorno. In tal caso la verifica
riguarderà i versamenti fino al giorno 16 del mese di gennaio per i contributi
di competenza del precedente mese di dicembre.

La verifica con procedura telematica avviene tramite un'unica interrogazione
presso gli archivi di Inps, Inail e, per le imprese tenute ad applicare i
contratti del settore dell'edilizia, della Cassa edile.

A tale regola si aggiunge la procedura del cosiddetto Durc interno che consiste
nell'esonero da parte del beneficiario di richiedere mensilmente all'Inps il
rilascio del Durc per aver diritto ai benefici erogati dall'istituto stesso.
Sarà quest'ultimo (dal 15 maggio scorso) a richiedere il documento interno
verificando così eventuali situazioni di irregolarità che possano compromettere
la fruizione dei benefici (messaggio Inps 2889/2014). Qualora dovessero
emergere irregolarità, il datore di lavoro verrà avvisato tramite Pec e
invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni.

Nulla è cambiato, invece, per gli appalti edili privati in quanto sarà sempre
il committente a chiedere all'impresa esecutrice o lavoratore autonomo il Durc
in corso di validità (120 giorni dal rilascio) che a sua volta lo chiederà alla
Cassa edile in via telematica. È auspicabile che il decreto in via di
emanazione preveda che l'impresa possa inviare il Durc al committente e questi
all'amministrazione concedente tramite Pec e/o firma digitale

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