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Il debutto telematico attende un Dm
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Con la conversione in legge del Dl
34/2014 va definitivamente in soffitta il formato cartaceo del Durc
come
l'abbiamo conosciuto finora. Il nuovo sistema telematico, però, non
entra
subito in vigore ma attende l'emanazione di un decreto ministeriale
(che in
base alla prima versione del Dl sarebbe dovuta avvenire entro il 20
maggio
2014). Tale provvedimento dovrà definire i requisiti di regolarità,
i contenuti
e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione.
La verifica della regolarità avverrà in tempo reale e riguarda i
pagamenti
scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a
quello in cui la
verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il
termine di
presentazione delle relative denunce retributive. Così, ad esempio,
ipotizzando
i rapporti con l'Inps, il datore di lavoro presenta le denunce
retributive
(modello Uniemens) del mese di febbraio entro il giorno 16 del mese
di marzo ed
effettua il versamento entro lo stesso giorno. In tal caso la
verifica
riguarderà i versamenti fino al giorno 16 del mese di gennaio per i
contributi
di competenza del precedente mese di dicembre.
La verifica con procedura telematica avviene tramite un'unica
interrogazione
presso gli archivi di Inps, Inail e, per le imprese tenute ad
applicare i
contratti del settore dell'edilizia, della Cassa edile.
A tale regola si aggiunge la procedura del cosiddetto Durc interno
che consiste
nell'esonero da parte del beneficiario di richiedere mensilmente
all'Inps il
rilascio del Durc per aver diritto ai benefici erogati
dall'istituto stesso.
Sarà quest'ultimo (dal 15 maggio scorso) a richiedere il documento
interno
verificando così eventuali situazioni di irregolarità che possano
compromettere
la fruizione dei benefici (messaggio Inps 2889/2014). Qualora
dovessero
emergere irregolarità, il datore di lavoro verrà avvisato tramite
Pec e
invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni.
Nulla è cambiato, invece, per gli appalti edili privati in quanto
sarà sempre
il committente a chiedere all'impresa esecutrice o lavoratore
autonomo il Durc
in corso di validità (120 giorni dal rilascio) che a sua volta lo
chiederà alla
Cassa edile in via telematica. È auspicabile che il decreto in via
di
emanazione preveda che l'impresa possa inviare il Durc al
committente e questi
all'amministrazione concedente tramite Pec e/o firma digitale
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