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  • Da domani l'obbligo di usare formatori professionisti

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Tempo scaduto per i formatori non professionisti in materia di sicurezza sul lavoro.
Entra in vigore domani, 18 marzo, il decreto interministeriale del 6 marzo 2013
che detta i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute
e sicurezza sul lavoro (l'avviso della pubblicazione del decreto è comparso
sulla «Gazzetta ufficiale» 65 del 18 marzo 2013).

In pratica, chi intenderà svolgere docenze in questo campo, per assicurare
l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e
in linea con gli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
sulla formazione, dovrà necessariamente avere i requisiti indicati nel decreto
interministeriale del 6 marzo 2013.

Il datore di lavoro che si rivolge a un formatore non qualificato, può vedersi
sostanzialmente invalidata l'attività formativa, perché non erogata da un
soggetto abilitato.

Il decreto del 6 marzo 2013 è estremamente complesso, e prevede in primo luogo
la suddivisione delle specializzazioni di formazione in tre aree tematiche:
area normativa-organizzativa, area rischi tecnico-igienico-sanitari e infine
area relazioni e comunicazione. Il formatore potrà esercitare l'attività di
docenza solo nelle aree per le quali dimostra di avere i requisiti previsti dal
decreto.

I docenti, per essere qualificati, devono avere il pre requisito minimo del
diploma di scuola secondaria di secondo grado (pre-requisito non richiesto per
i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri dipendenti) e almeno uno
dei successivi sei requisiti fondamentali, strutturati in modo tale che sia
garantita per ciascun criterio la contemporanea presenza di tre elementi
fondamentali per un docente formatore in materia di sicurezza e cioè:
conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Si tratta in sostanza della combinazione di elementi di scolarità uniti a un
numero minimo di ore di formazione già erogate nel triennio precedente. Nel
decreto sono riportate con chiarezza le possibili combinazioni che consentono
di ritenere un docente qualificato per l'insegnamento nel campo della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

I criteri previsti nel decreto non riguardano invece la qualificazione del
formatore-docente sui corsi specifici per coordinatori per la sicurezza, per
Rspp/Aspp e altre specifiche figure e nemmeno l'attività di addestramento, che
rimane svincolata dal possesso dei requisiti e continua a poter essere erogata
genericamente da un lavoratore esperto.

È importante, dunque, che da domani ciascuna azienda che incarica docenti
(interni o esterni) per la formazione dei propri lavoratori, si accerti che il
formatore abbia la qualifica prevista dal decreto del 6 marzo 2013, sia per
evitare il rischio di vedersi invalidata la formazione erogata, sia per le
conseguenze su eventuali imputazioni in seguito a infortuni, nelle quali sia
contestata la carente formazione dei lavoratori.

L'unica eccezione è prevista per i corsi che erano già calendarizzati e
organizzati alla data di pubblicazione del decreto del 6 marzo 2013 (18 marzo
2013).

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