Professionisti a servizio del trasporto

Legal Tir

consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

  • Ultima chiamata per evitare il reato di omesso versamento

________________________________________________________________________________

Il 27 dicembre è anche l'ultimo giorno per evitare che si perfezioni il reato di
omesso versamento in relazione agli importi risultanti dalla dichiarazione
annuale Iva per il periodo di imposta 2012. Il reato previsto dall'articolo
10-ter del Dlgs 74/2000 è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni: ha
natura omissiva e istantanea e si perfeziona in caso di mancato versamento, per
un importo superiore a 50mila euro, dell'Iva risultante dalla dichiarazione
annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo.

Gli aspetti maggiormente critici riguardano l'elemento soggettivo. A differenza
degli altri reati tributari, puniti a titolo di dolo specifico (la volontà di
evadere le imposte), qui basta il dolo generico, ossia il mero mancato
versamento. L'illecito, quindi, non è in alcun modo "mitigato" dalla
considerazione che l'omesso pagamento risulti inevitabile.

L'automatismo attuale, quindi, non tiene conto delle difficoltà incontrate da
tante imprese che dichiarano l'Iva ma per colpa della crisi non sono in grado
di versarla a causa della mancanza di liquidità.

La giurisprudenza
Di recente la giurisprudenza ha aperto qualche spiraglio nel riconoscere lo
stato di crisi come causa di esclusione della punibilità ma non c'è un
orientamento condiviso. In termini generali, il soggetto agente dovrebbe essere
punibile solo laddove, nel momento di consumazione del reato, abbia la
possibilità di agire nel senso richiesto dalla norma incriminatrice. In altre
parole, se si individua una causa di non punibilità riferibile alla forza
maggiore (articolo 45 del Codice penale) o allo stato di necessità (articolo 54
del Codice penale) il contribuente non dovrebbe essere perseguito. Ed è proprio
invocando tali principi che la Cassazione ha escluso, seppur con un
ragionamento a contrariis, la punibilità di quelle condotte inevitabili, in
quanto connesse allo stato di crisi (pronunce 37424 e 37425/2013, in senso
analogo si veda Tribunale di Milano 3926/2013). I giudici di legittimità sono stati,
però, di diverso avviso in un'altra recente sentenza, che ha ritenuto non
configurata alcuna esimente nei casi in cui l'omesso versamento si perfezioni
dopo l'ammissione al concordato preventivo (44283/2013). Secondo i giudici, in
assenza di una transazione fiscale, l'interesse pubblicistico al versamento
dell'Iva prevale sempre sull'interesse privatistico al soddisfacimento degli
altri creditori dell'impresa. Inoltre la stessa Cassazione (44445/2013) ritiene
che l'omesso versamento Iva espone il contribuente al sequestro finalizzato
alla confisca «per equivalente», anche in ipotesi di patteggiamento.

L'intreccio
C'è poi un intreccio tra il reato di omesso versamento di Iva e il sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente: le misure cautelari – sul
presupposto di un preteso (e non sempre effettivo) pericolo per l'Erario di
perdere il credito vantato – a volte rischiano di bloccare le risorse
necessarie agli operatori per versare le imposte.

Descrizione immagine

Per tornare a News

____________