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Il 27 dicembre è anche l'ultimo giorno per evitare che si
perfezioni il reato di
omesso versamento in relazione agli importi risultanti dalla
dichiarazione
annuale Iva per il periodo di imposta 2012. Il reato previsto
dall'articolo
10-ter del Dlgs 74/2000 è punito con la reclusione da 6 mesi a 2
anni: ha
natura omissiva e istantanea e si perfeziona in caso di mancato
versamento, per
un importo superiore a 50mila euro, dell'Iva risultante dalla
dichiarazione
annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al
periodo di
imposta successivo.
Gli aspetti maggiormente critici riguardano l'elemento soggettivo.
A differenza
degli altri reati tributari, puniti a titolo di dolo specifico (la
volontà di
evadere le imposte), qui basta il dolo generico, ossia il mero
mancato
versamento. L'illecito, quindi, non è in alcun modo "mitigato"
dalla
considerazione che l'omesso pagamento risulti inevitabile.
L'automatismo attuale, quindi, non tiene conto delle difficoltà
incontrate da
tante imprese che dichiarano l'Iva ma per colpa della crisi non
sono in grado
di versarla a causa della mancanza di liquidità.
La giurisprudenza
Di recente la giurisprudenza ha aperto qualche spiraglio nel
riconoscere lo
stato di crisi come causa di esclusione della punibilità ma non c'è
un
orientamento condiviso. In termini generali, il soggetto agente
dovrebbe essere
punibile solo laddove, nel momento di consumazione del reato, abbia
la
possibilità di agire nel senso richiesto dalla norma
incriminatrice. In altre
parole, se si individua una causa di non punibilità riferibile alla
forza
maggiore (articolo 45 del Codice penale) o allo stato di necessità
(articolo 54
del Codice penale) il contribuente non dovrebbe essere perseguito.
Ed è proprio
invocando tali principi che la Cassazione ha escluso, seppur con
un
ragionamento a contrariis, la punibilità di quelle condotte
inevitabili, in
quanto connesse allo stato di crisi (pronunce 37424 e 37425/2013,
in senso
analogo si veda Tribunale di Milano 3926/2013). I giudici di
legittimità sono stati,
però, di diverso avviso in un'altra recente sentenza, che ha
ritenuto non
configurata alcuna esimente nei casi in cui l'omesso versamento si
perfezioni
dopo l'ammissione al concordato preventivo (44283/2013). Secondo i
giudici, in
assenza di una transazione fiscale, l'interesse pubblicistico al
versamento
dell'Iva prevale sempre sull'interesse privatistico al
soddisfacimento degli
altri creditori dell'impresa. Inoltre la stessa Cassazione
(44445/2013) ritiene
che l'omesso versamento Iva espone il contribuente al sequestro
finalizzato
alla confisca «per equivalente», anche in ipotesi di
patteggiamento.
L'intreccio
C'è poi un intreccio tra il reato di omesso versamento di Iva e il
sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente: le misure cautelari –
sul
presupposto di un preteso (e non sempre effettivo) pericolo per
l'Erario di
perdere il credito vantato – a volte rischiano di bloccare le
risorse
necessarie agli operatori per versare le imposte.
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