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Mini-restyling per le liti fiscali
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Un mini-restyling per il processo tributario. Sospensione
feriale per il solo mese
di agosto (si veda l'articolo in basso), più rigidità per la
compensazione
delle spese di giustizia ed eliminazione dell'obbligo di depositare
copia
dell'appello in Ctp. Sono gli effetti del decreto giustizia (Dl
132/2014,
convertito dalla legge 162/2014) e del Dlgs sulle semplificazioni
fiscali
ancora in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».
Proviamo a
esaminare nel dettaglio le novità.
Le spese di giustizia
Le spese di giustizia nel processo tributario sono disciplinate
dall'articolo
15 del Dlgs 546/1992, il quale per la compensazione rinvia
all'articolo 92 del
Codice di procedura civile. Quest'ultima disposizione prevedeva che
«se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali
ragioni,
esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può
compensare,
parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
La versione originaria del Dl 132/2014 stabiliva che il giudice può
compensare
le spese «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità
della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza». In sostanza i
motivi per
disporre la compensazione, secondo le intenzioni del legislatore,
vengono
ridotti, limitandoli, alla novità della questione e/o al mutamento
della
giurisprudenza. In sede di conversione parlamentare, la norma ha
subito
un'ulteriore modifica. Fermo restando il caso della soccombenza
reciproca, la
compensazione potrà essere disposta soltanto nel caso di «assoluta
novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni
dirimenti».
Sembra, quindi, che si sia voluto ulteriormente circoscrivere la
possibilità di
compensazione introducendo la necessità dell'«assoluta novità» e
delle
«questioni dirimenti».
Non è detto, però, che questa nuova regola diminuisca i casi di
compensazione
delle spese nel processo tributario. I tributi sono uno degli
ambiti (ancor più
che in altri) in cui su molte questioni emerge un contrasto
giurisprudenziale e
su cui, quindi, le pronunce – anche di legittimità – si esprimono
in senso
difforme. Inoltre nell'ipotesi di inesistenza di un precedente
orientamento,
verosimilmente potrà essere rilevata l'«assoluta novità» della
questione. Ecco
perché lo scenario che caratterizza il contenzioso tributario
lascia presumere
che il collegio giudicante continuerà a compensare le spese di lite
tra le
parti.
Va poi ricordato che la versione originaria del Dl 132/2014 aveva
introdotto
una novità che, pur mostrandosi di dubbia applicazione nel processo
tributario,
avrebbe certamente potuto essere oggetto di un confronto
giurisprudenziale. Si
faceva riferimento all'istituto delle dichiarazioni scritte in base
al quale la
parte avrebbe potuto produrre, sui fatti rilevanti ai fini del
giudizio,
dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al
difensore, che,
previa identificazione, ne avrebbe dovuto confermare l'autenticità.
La modifica
introduceva un nuovo articolo al Codice di procedura civile, ma in
sede di
conversione tali modifiche non sono state confermate. Comunque, a
prescindere
dall'esistenza o meno di tale possibilità, nel processo tributario
vige il divieto
della prova testimoniale (articolo 7 del Dlgs 546/1992). Tuttavia
la Cassazione
- con un orientamento pressoché costante - non esclude
l'utilizzabilità delle
dichiarazioni rese da terzi, al di fuori dell'udienza, quali indizi
sui quali
il giudice può fondare la propria decisione.
Il deposito dell'appello
Le novità non si fermano al decreto giustizia perché il Dlgs
semplificazioni
fiscali – ancora in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»
- modifica
l'articolo 53 del Dlgs 546/1992. Verrà, così meno, l'obbligo di
depositare
copia dell'appello notificato presso la segreteria della
commissione che aveva
emesso la sentenza impugnata. La disposizione non stabilisce una
decorrenza,
pertanto si ritiene che riguarderà gli atti presentati in seguito
all'entrata
in vigore.
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