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  • Mini-restyling per le liti fiscali

     

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Un mini-restyling per il processo tributario. Sospensione feriale per il solo mese
di agosto (si veda l'articolo in basso), più rigidità per la compensazione
delle spese di giustizia ed eliminazione dell'obbligo di depositare copia
dell'appello in Ctp. Sono gli effetti del decreto giustizia (Dl 132/2014,
convertito dalla legge 162/2014) e del Dlgs sulle semplificazioni fiscali
ancora in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Proviamo a
esaminare nel dettaglio le novità.

Le spese di giustizia

Le spese di giustizia nel processo tributario sono disciplinate dall'articolo
15 del Dlgs 546/1992, il quale per la compensazione rinvia all'articolo 92 del
Codice di procedura civile. Quest'ultima disposizione prevedeva che «se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare,
parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

La versione originaria del Dl 132/2014 stabiliva che il giudice può compensare
le spese «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza». In sostanza i motivi per
disporre la compensazione, secondo le intenzioni del legislatore, vengono
ridotti, limitandoli, alla novità della questione e/o al mutamento della
giurisprudenza. In sede di conversione parlamentare, la norma ha subito
un'ulteriore modifica. Fermo restando il caso della soccombenza reciproca, la
compensazione potrà essere disposta soltanto nel caso di «assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
dirimenti».

Sembra, quindi, che si sia voluto ulteriormente circoscrivere la possibilità di
compensazione introducendo la necessità dell'«assoluta novità» e delle
«questioni dirimenti».

Non è detto, però, che questa nuova regola diminuisca i casi di compensazione
delle spese nel processo tributario. I tributi sono uno degli ambiti (ancor più
che in altri) in cui su molte questioni emerge un contrasto giurisprudenziale e
su cui, quindi, le pronunce – anche di legittimità – si esprimono in senso
difforme. Inoltre nell'ipotesi di inesistenza di un precedente orientamento,
verosimilmente potrà essere rilevata l'«assoluta novità» della questione. Ecco
perché lo scenario che caratterizza il contenzioso tributario lascia presumere
che il collegio giudicante continuerà a compensare le spese di lite tra le
parti.

Va poi ricordato che la versione originaria del Dl 132/2014 aveva introdotto
una novità che, pur mostrandosi di dubbia applicazione nel processo tributario,
avrebbe certamente potuto essere oggetto di un confronto giurisprudenziale. Si
faceva riferimento all'istituto delle dichiarazioni scritte in base al quale la
parte avrebbe potuto produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio,
dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che,
previa identificazione, ne avrebbe dovuto confermare l'autenticità. La modifica
introduceva un nuovo articolo al Codice di procedura civile, ma in sede di
conversione tali modifiche non sono state confermate. Comunque, a prescindere
dall'esistenza o meno di tale possibilità, nel processo tributario vige il divieto
della prova testimoniale (articolo 7 del Dlgs 546/1992). Tuttavia la Cassazione
- con un orientamento pressoché costante - non esclude l'utilizzabilità delle
dichiarazioni rese da terzi, al di fuori dell'udienza, quali indizi sui quali
il giudice può fondare la propria decisione.

Il deposito dell'appello

Le novità non si fermano al decreto giustizia perché il Dlgs semplificazioni
fiscali – ancora in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» - modifica
l'articolo 53 del Dlgs 546/1992. Verrà, così meno, l'obbligo di depositare
copia dell'appello notificato presso la segreteria della commissione che aveva
emesso la sentenza impugnata. La disposizione non stabilisce una decorrenza,
pertanto si ritiene che riguarderà gli atti presentati in seguito all'entrata
in vigore.

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