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Valore doganale senza diritti
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Niente royalties per il calcolo di dazi e Iva se manca un vincolo contrattuale
Le royalties corrisposte dal l'importatore italiano al soggetto che
gestisce la
licenza diverso dal produttore non vanno incluse nel valore in
dogana qualora
dai contratti stipulati risulti chiaro che il pagamento non è
condizione di
vendita. In questo caso si verifica, infatti, un'ipotesi diversa da
quella
disciplinata dall'articolo 32 del Codice doganale. A stabilirlo è
la sentenza
174/7/2013 della Ctr Lombardia (presidente e relatore
Chiaro).
La vicenda trae origine da un accertamento dell'agenzia delle
Dogane che ha
recuperato a tassazione dazi e Iva in seguito alla rettifica del
valore in
dogana di beni importati da una società italiana attiva nel
settore
dell'abbigliamento. Per l'amministrazione finanziaria, il valore in
dogana
andava rettificato in quanto non comprendeva le royalties pagate
al
licenziatario, soggetto diverso rispetto al produttore. La società
italiana ha
impugnato l'accertamento ma la Ctp ha rigettato il ricorso. La Ctr,
però,
ribalta l'esito del verdetto in primo grado e annulla
l'avviso.
Secondo il collegio d'appello va verificato «il particolare tipo di
rapporto
contrattuale» tra l'importatore e il licenziante per comprendere se
il
pagamento delle royalties sia «condizione di vendita nel rapporto
fra
importatore e produttore». Inoltre va verificata la sussistenza o
meno di un
legame tra il pruduttore/venditore dei beni e il licenziante.
Dall'analisi
contrattuale, precisano i giudici, risulta che da un lato il
pagamento delle
royalties non costituiva una condizione di vendita (anzi
l'importatore è libero
di scegliere i propri fornitori) e dall'altro che il venditore
estero non era
neppure legato al licenziante (non rivestendo una posizione di
controllo sul
venditore, in quanto si è riservato solo la possibilità di fare
verifiche sulla
"qualità" dei beni). Per tale ragione le royalties pagate al
licenziante non andavano aggiunte al valore delle merci in
dogana.
Una simile «conclusione è poi confermata dal fatto – sottolinea la
pronuncia –
che i diritti di licenza vengono corrisposti direttamente alla
licenziante,
senza possibilità alcuna per il fabbricante di chiederli in sua
sostituzione o
di rifiutare la vendita in caso di omesso pagamento degli stessi
diritti».
La determinazione del valore delle merci in dogana rappresenta un
elemento
essenziale della dichiarazione doganale, costituendo la base
imponibile per
l'applicazione dei diritti doganali (dazio e Iva). La normativa di
riferimento
è rappresentata dal Codice doganale comunitario (regolamento
2913/1992 e
relativo regolamento di attuazione) e dal Dpr 633/1972. La prassi
più rilevante
invece è la raccolta dei testi approvati dal comitato del Codice
doganale,
sezione valore in dogana, e la circolare 20/2012 delle
Dogane.
I diritti di licenza si addizionano al prezzo effettivamente pagato
o da pagare
se si riferiscono alle merci da valutare e se costituiscono una
condizione di
vendita di tali merci (articolo 32 del Codice doganale
comunitario). La
sentenza 174/7/2013 precisa che il caso in esame non rientra nella
previsione
dell'articolo 32. Secondo la Commissione regionale occorre
rifuggire da
automatismi (l'accertamento è censurato, infatti, anche sotto il
profilo della
genericità della motivazione) in quanto il calcolo del valore in
dogana delle
merci in importazione necessita sempre di un esame del sottostante
contratto di
licenza laddove ci sia o, in sua mancanza, di ogni altro elemento
fattuale
utile a definire il rapporto tra le parti.
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