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  • Valore doganale senza diritti

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Niente royalties per il calcolo di dazi e Iva se manca un vincolo contrattuale


Le royalties corrisposte dal l'importatore italiano al soggetto che gestisce la
licenza diverso dal produttore non vanno incluse nel valore in dogana qualora
dai contratti stipulati risulti chiaro che il pagamento non è condizione di
vendita. In questo caso si verifica, infatti, un'ipotesi diversa da quella
disciplinata dall'articolo 32 del Codice doganale. A stabilirlo è la sentenza
174/7/2013 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Chiaro).

La vicenda trae origine da un accertamento dell'agenzia delle Dogane che ha
recuperato a tassazione dazi e Iva in seguito alla rettifica del valore in
dogana di beni importati da una società italiana attiva nel settore
dell'abbigliamento. Per l'amministrazione finanziaria, il valore in dogana
andava rettificato in quanto non comprendeva le royalties pagate al
licenziatario, soggetto diverso rispetto al produttore. La società italiana ha
impugnato l'accertamento ma la Ctp ha rigettato il ricorso. La Ctr, però,
ribalta l'esito del verdetto in primo grado e annulla l'avviso.

Secondo il collegio d'appello va verificato «il particolare tipo di rapporto
contrattuale» tra l'importatore e il licenziante per comprendere se il
pagamento delle royalties sia «condizione di vendita nel rapporto fra
importatore e produttore». Inoltre va verificata la sussistenza o meno di un
legame tra il pruduttore/venditore dei beni e il licenziante. Dall'analisi
contrattuale, precisano i giudici, risulta che da un lato il pagamento delle
royalties non costituiva una condizione di vendita (anzi l'importatore è libero
di scegliere i propri fornitori) e dall'altro che il venditore estero non era
neppure legato al licenziante (non rivestendo una posizione di controllo sul
venditore, in quanto si è riservato solo la possibilità di fare verifiche sulla
"qualità" dei beni). Per tale ragione le royalties pagate al
licenziante non andavano aggiunte al valore delle merci in dogana.

Una simile «conclusione è poi confermata dal fatto – sottolinea la pronuncia –
che i diritti di licenza vengono corrisposti direttamente alla licenziante,
senza possibilità alcuna per il fabbricante di chiederli in sua sostituzione o
di rifiutare la vendita in caso di omesso pagamento degli stessi diritti».

La determinazione del valore delle merci in dogana rappresenta un elemento
essenziale della dichiarazione doganale, costituendo la base imponibile per
l'applicazione dei diritti doganali (dazio e Iva). La normativa di riferimento
è rappresentata dal Codice doganale comunitario (regolamento 2913/1992 e
relativo regolamento di attuazione) e dal Dpr 633/1972. La prassi più rilevante
invece è la raccolta dei testi approvati dal comitato del Codice doganale,
sezione valore in dogana, e la circolare 20/2012 delle Dogane.

I diritti di licenza si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare
se si riferiscono alle merci da valutare e se costituiscono una condizione di
vendita di tali merci (articolo 32 del Codice doganale comunitario). La
sentenza 174/7/2013 precisa che il caso in esame non rientra nella previsione
dell'articolo 32. Secondo la Commissione regionale occorre rifuggire da
automatismi (l'accertamento è censurato, infatti, anche sotto il profilo della
genericità della motivazione) in quanto il calcolo del valore in dogana delle
merci in importazione necessita sempre di un esame del sottostante contratto di
licenza laddove ci sia o, in sua mancanza, di ogni altro elemento fattuale
utile a definire il rapporto tra le parti.

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