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  • Appalti senza responsabilità solidale

     

     

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Il decreto sulle semplificazioni mette la parola fine alla solidarietà tributaria sui
contratti di subappalto, ed alla relativa sanzione gravante sul committente;
questo per effetto dell'abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell'articolo 35
del Dl 223/2006, introdotti dal Dl 83/2012. È una vera e propria
semplificazione, atteso che gli adempimenti richiesti alle imprese erano
piuttosto gravosi, rallentavano i pagamenti (in un periodo e in settori in cui
la liquidità è un miraggio) e non sembravano poter garantire effetti tali da
giustificare le misure introdotte.

Dopo l'alleggerimento introdotto con il decreto del "fare" (articolo
50 Dl 69/2013) consistente nell'eliminazione della responsabilità solidale tra
appaltatore e subappaltatore, nonché della sanzione per il committente, con
riferimento all'Iva relativa alle prestazioni effettuate nel rapporto di
appalto/subappalto, l'articolo 28, comma 1, del decreto semplificazioni,
elimina anche le analoghe previsioni sulle ritenute di lavoro dipendente a cui
sono obbligati l'appaltatore ed il subappaltatore.

Le ritenute sui redditi da lavoro

Quindi l'appaltatore che versa il corrispettivo dovuto al subappaltatore senza
aver prima acquisito la documentazione attestante il regolare versamento
all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per le
prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto, non risponde più, in via
solidale con costui (nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto), delle
somme vantate dall'erario. In maniera corrispondente, il committente che paga
l'appaltatore senza acquisire la prova della regolarità nei versamenti di
ritenute da parte di quest'ultimo e di tutti i subappaltatori, non è più
soggetto, in caso di violazioni, alla sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e
200.000 euro.

Questo "arruolamento forzato" delle imprese in compiti di vigilanza
che non dovrebbero spettare loro, aveva suscitato molte critiche, anche perché
la scarsa chiarezza della norma (si pensi all'ambito oggettivo delle
prestazioni coinvolte) e le difficoltà pratiche di applicazione "facevano
gioco" a chi cercava facili scuse per ritardare i pagamenti
contrattualmente previsti. Inoltre, il ritardo nei versamenti delle ritenute
(superabile entro un termine lungo grazie al ravvedimento operoso) metteva il
soggetto "debole" (subappaltatore) nelle condizioni di non essere
pagato per il lavoro svolto, aggravando così notevolmente la sua situazione
economica e finanziaria.

I rapporti pregressi

Vanno, ora, disciplinati i rapporti pregressi, questione che si propose (senza
che venisse risolta in modo convincente) anche quando, nel giugno del 2013, il
legislatore espunse i versamenti Iva dalla disposizione. Rispetto alla sanzione
per il committente in virtù del principio del favor rei, non potranno essere
comminate penalità (anche) per le violazioni commesse in vigenza della norma.
Più complesso è il caso dell'appaltatore, considerato che questa non è
tecnicamente una sanzione. Letteralmente una verifica futura riguardante il
periodo in cui gli obblighi erano in vigore potrebbe far scattare la
solidarietà, qualora il subappaltatore abbia omesso i versamenti delle ritenute
e l'appaltatore abbia versato i corrispettivi senza richiedere la prova della
loro regolarità. Per concludere in senso contrario, occorrerebbe valorizzare la
natura (evidentemente) sanzionatoria di questa previsione a carico
dell'appaltatore, invocando conseguentemente il favor rei.

La solidarietà retributiva

Va, tuttavia, tenuto ben presente che, nei rapporti di appalto e subappalto,
risulta ancora in vigore la solidarietà retributiva e contributiva tra
committente, appaltatore e subappaltatori, di cui all'articolo 29, comma 2,
Dlgs 276/2003. Anzi, proprio il provvedimento sulle semplificazioni interviene
sul testo di questa norma, specificando, per il committente, l'obbligo di
provvedere (qualora si trovi a pagare perché chiamato in causa) al ruolo di
sostituto d'imposta. La norma prevede un vincolo di solidarietà, in caso di
appalto di opere o servizi, tra committente, appaltatore e ciascuno degli
eventuali subappaltatori in relazione ai trattamenti retributivi (comprese le
quote di Tfr), ai contribuiti previdenziali e ai premi assicurativi dovuti per
il periodo di esecuzione del contratto. Con l'articolo 9, comma 1, del Dl
76/2013, si è chiarito che la disposizione in esame trova applicazione anche in
relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa
nei confronti dei soggetti con contratto di lavoro autonomo e non riguarda i contratti
di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

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