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  • La versione finale del decreto conferma l’iniziale sopressione solamente della solidarietà verso l’Iva. Resta la responsabilità congiunta sulle ritenute fiscali a carico dei dipendenti

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11/08/2013 E’ stata confermata la normativa introdotta in sede di prima

stesura del decreto legge, lasciando inalterata la responsabilità solidale

di committenti o appaltatori in caso di omesso versamento all'erario

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, ed eliminando

quella relativa all'Iva.

La disposizione precedente prevedeva prevedeva che,

nel caso di appalti o subappalti, il pagamento alle
imprese fosse sospeso in presenza di irregolarità sui versamenti delle ritenute
e dell'Iva. L'appaltatore o committente doveva, verificare l'assolvimento degli
obblighi di versamento delle citate imposte, acquisendo un'autocertificazione
dell'impresa oppure una dichiarazione di un professionista abilitato, nella
quale era confermata l'assenza di pendenze tributarie prima di procedere alla
corresponsione di quanto contrattualmente concordato.

Inizialmente, il DL del fare n. 69/2013, per semplificare alcuni adempimenti a
carico delle aziende e rilanciare l'economia, aveva eliminato l'applicazione
della norma sull'Iva, lasciando, invece, inalterato l'obbligo sulle ritenute
fiscali. Ne conseguiva così che l'attestazione sul regolare versamento doveva
riguardare solo le ritenute e non più l'Iva. Oggi le imprese coinvolte in
appalti o subappalti, devono attestare la propria regolarità limitatamente alle
ritenute fiscali dovute sui redditi di lavoro dipendente e, non più, anche
sull'Iva.

Non va dimenticato, infine, che rimane confermata anche la responsabilità in
solido del committente imprenditore con l'appaltatore, nonché con eventuali
subappaltatori, entro due anni dalla cessazione del contratto, per i
trattamenti retributivi ai dipendenti, oltre che per i contributi previdenziali
ed assistenziali (articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003),
certificabili tramite Durc (Documento unico di regolarità contributiva).

 

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