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La versione finale del decreto conferma l’iniziale sopressione solamente della solidarietà verso l’Iva. Resta la responsabilità congiunta sulle ritenute fiscali a carico dei dipendenti
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11/08/2013 E’ stata confermata la normativa introdotta in sede di prima
stesura del decreto legge, lasciando inalterata la responsabilità solidale
di committenti o appaltatori in caso di omesso versamento all'erario
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, ed eliminando
quella relativa all'Iva.
La disposizione precedente prevedeva prevedeva che,
nel
caso di appalti o subappalti, il pagamento alle
imprese fosse sospeso in presenza di irregolarità sui versamenti
delle ritenute
e dell'Iva. L'appaltatore o committente doveva, verificare
l'assolvimento degli
obblighi di versamento delle citate imposte, acquisendo
un'autocertificazione
dell'impresa oppure una dichiarazione di un professionista
abilitato, nella
quale era confermata l'assenza di pendenze tributarie prima di
procedere alla
corresponsione di quanto contrattualmente concordato.
Inizialmente, il DL del fare n. 69/2013, per semplificare alcuni
adempimenti a
carico delle aziende e rilanciare l'economia, aveva eliminato
l'applicazione
della norma sull'Iva, lasciando, invece, inalterato l'obbligo sulle
ritenute
fiscali. Ne conseguiva così che l'attestazione sul regolare
versamento doveva
riguardare solo le ritenute e non più l'Iva. Oggi le imprese
coinvolte in
appalti o subappalti, devono attestare la propria regolarità
limitatamente alle
ritenute fiscali dovute sui redditi di lavoro dipendente e, non
più, anche
sull'Iva.
Non va dimenticato, infine, che rimane confermata anche la
responsabilità in
solido del committente imprenditore con l'appaltatore, nonché con
eventuali
subappaltatori, entro due anni dalla cessazione del contratto, per
i
trattamenti retributivi ai dipendenti, oltre che per i contributi
previdenziali
ed assistenziali (articolo 29 del decreto legislativo n.
276/2003),
certificabili tramite Durc (Documento unico di regolarità
contributiva).
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