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  • 10/08/2013 Modifica alla disciplina del DURC

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L'emendamento approvato al Senato all'articolo 31 del Dl 69/2013 – che ieri è stato
convertito in legge dalla Camera – modifica in più parti la disciplina relativa
al rilascio del documento di regolarità contributiva, con particolare
riferimento alla sua validità, all'utilizzo negli appalti pubblici, e per
quanto attiene il diritto ai benefici economici di fonte pubblica, ed alle
agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario. Si conferma l'obbligo
delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori di acquisire il documento
unico di regolarità contributiva (Durc), d'ufficio e per via telematica, in
tutte le fasi che interessano i contratti di appalto; è però innalzato a 120
giorni dalla data del rilascio il periodo di validità del documento, che se in
corso di validità può essere utilizzato in tutte le fasi contrattuali e può
valere anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da
quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

Per il pagamento del saldo finale è però necessario un nuovo Durc.
L'innalzamento a 120 giorni della validità del Durc si applica anche per le
erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e per la fruizione di benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Se mancano i requisiti per il rilascio del Durc, gli enti preposti (Inps,
Inail, Cassa edile), prima dell'emissione o dell'annullamento del documento già
rilasciato, devono invitare l'interessato, mediante posta elettronica certificata
o attraverso il consulente del lavoro, a regolarizzare la propria posizione
entro 15 giorni.



L’emendamento risolve anche la questione dei Comuni
che chiedevano, comunque, il Durc anche se la denuncia dei lavori evidenziava
che gli stessi erano effettuati in economia, ossia direttamente dal
proprietario del fabbricato senza conferire l'incarico a un'impresa edile.
Peraltro, già il ministero del Lavoro con circolare 848 del 14 luglio 2004 a
proposito dei «lavori in economia realizzati direttamente da privati» precisava
che «l'unico ambito di attività che esula dall'applicazione della disciplina
sul rilascio del Durc appare quella dei lavori in economia realizzati
direttamente da privati». Infatti l'articolo 86, comma 10 del decreto
legislativo 276/2003, fa esplicito riferimento alle sole imprese e, nell'ambito
di tale nozione, evidentemente, non rientrano i privati che realizzano direttamente
e per proprio conto le opere edili.

Questa disposizione si interseca con quella del comma 10 dell'articolo 90 del
decreto legislativo 81 del 2008 il quale prevede che l'efficacia del titolo
abilitativo sia sospesa in assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi. Il che non ha certo
chiarito il tema complesso dei lavori in economia.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 1-bis, in caso di lavori in
economia – svolti dal proprietario che assume i lavoratori o che affida
all'impresa l'esecuzione dei lavori ma non l'acquisto dei materiali – non deve
essere richiesto il Durc

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