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L'emendamento
approvato al Senato all'articolo 31 del Dl 69/2013 – che ieri è
stato
convertito
in legge dalla Camera – modifica in più parti la disciplina
relativa
al rilascio
del documento di regolarità contributiva, con
particolare
riferimento
alla sua validità, all'utilizzo negli appalti pubblici, e
per
quanto
attiene il diritto ai benefici economici di fonte pubblica, ed
alle
agevolazioni
oggetto di cofinanziamento comunitario. Si conferma
l'obbligo
delle
stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori di acquisire il
documento
unico di
regolarità contributiva (Durc), d'ufficio e per via telematica,
in
tutte le
fasi che interessano i contratti di appalto; è però innalzato a
120
giorni dalla
data del rilascio il periodo di validità del documento, che se
in
corso di
validità può essere utilizzato in tutte le fasi contrattuali e
può
valere anche
per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi
da
quelli per i
quali è stato espressamente acquisito.
Per il
pagamento del saldo finale è però necessario un nuovo
Durc.
L'innalzamento
a 120 giorni della validità del Durc si applica anche per
le
erogazioni
di sovvenzioni, contributi, sussidi e per la fruizione di
benefici
normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione
sociale.
Se mancano i
requisiti per il rilascio del Durc, gli enti preposti
(Inps,
Inail, Cassa
edile), prima dell'emissione o dell'annullamento del documento
già
rilasciato,
devono invitare l'interessato, mediante posta elettronica
certificata
o attraverso
il consulente del lavoro, a regolarizzare la propria
posizione
entro 15
giorni.
L’emendamento risolve anche la questione dei Comuni
che chiedevano, comunque, il Durc anche se la denuncia dei lavori
evidenziava
che gli stessi erano effettuati in economia, ossia direttamente
dal
proprietario del fabbricato senza conferire l'incarico a un'impresa
edile.
Peraltro, già il ministero del Lavoro con circolare 848 del 14
luglio 2004 a
proposito dei «lavori in economia realizzati direttamente da
privati» precisava
che «l'unico ambito di attività che esula dall'applicazione della
disciplina
sul rilascio del Durc appare quella dei lavori in economia
realizzati
direttamente da privati». Infatti l'articolo 86, comma 10 del
decreto
legislativo 276/2003, fa esplicito riferimento alle sole imprese e,
nell'ambito
di tale nozione, evidentemente, non rientrano i privati che
realizzano direttamente
e per proprio conto le opere edili.
Questa disposizione si interseca con quella del comma 10
dell'articolo 90 del
decreto legislativo 81 del 2008 il quale prevede che l'efficacia
del titolo
abilitativo sia sospesa in assenza del documento unico di
regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi. Il che non ha
certo
chiarito il tema complesso dei lavori in economia.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 1-bis, in caso di
lavori in
economia – svolti dal proprietario che assume i lavoratori o che
affida
all'impresa l'esecuzione dei lavori ma non l'acquisto dei materiali
– non deve
essere richiesto il Durc
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