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  • Casi particolari inerenti all’aumento dell’Iva

 

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Iva per
cassa, cessioni a enti pubblici

In tali casi si ha una separazione fra l'effettuazione dell'operazione e
l'esigibilità dell'imposta, momento questo che viene differito sino all'atto
del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, ma
l'effettuazione dell'operazione rimane ancorata ai canoni tradizionali. Di
conseguenza, le operazioni appartenenti a tale categoria effettuate prima del
1° ottobre vanno assoggettate all'aliquota Iva 21% anche se il corrispettivo è
riscosso successivamente senza che, peraltro, assumano alcun rilievo gli
adempimenti di registrazione della fattura o del corrispettivo.

Fatturazione differita

La fatturazione differita con emissione di Documento di trasporto (Ddt) non
incide sull'effettuazione dell'operazione, siccome determina una
procrastinazione del solo termine di fatturazione, mentre il momento di
effettuazione è comunque determinato secondo i canoni ordinari della consegna o
spedizione. Quindi, merci spedite fino al 30 settembre con Ddt sono legittimamente
fatturabili, entro il 15 ottobre, con aliquota 21%. Particolare attenzione va
prestata alle note di variazione emesse ai sensi dell'articolo 26 del Dpr
633/72: si tratta di variazioni di ordine finanziario (in aumento o in
diminuzione) che riguardano l'imponibile e l'imposta di operazioni già
perfezionate quanto all'effettuazione, sicché tali rettifiche successive sono
collegate all'operazione principale anche in termini di aliquota. Ciò implica
che, ad esempio, una nota di addebito emessa dopo il 30 settembre relativa ad
una operazione soggetta ad aliquota ordinaria effettuata in precedenza va
emessa con Iva 21%. La stessa logica vale per le note di accredito, frequenti
nei casi di resi di merce.

Le utenze

Un discorso a parte vale in relazione alle utenze (acqua, luce gas) nel caso di
bollettazioni su consumi presuntivi. In conformità a quanto stabilito dalla
circolare 45/E/2011, l'aliquota da applicare agli accrediti va determinata
tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce: se nel periodo è
stata applicata, per la maggior parte di tempo, l'aliquota del 21 per cento
(per esempio periodo agosto-settembre-ottobre 2013), la nota di accredito va
emessa restituendo l'aliquota del 21%. Al contrario va applicata l'aliquota del
22% nel caso in cui nel periodo di riferimento del conguaglio sia stata
applicata per la maggior parte del tempo l'aliquota del 22 per cento (per
esempio periodo settembre-ottobre-novembre).

Operazioni con l'estero

Gli scambi intracomunitari sono regolati dall'articolo 39 del Dl 331/93,
recentemente modificato dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012). In base
alle nuove regole, l'acquisto (e la relativa cessione) si considera effettuato
all'inizio del trasporto a partire dallo Stato membro di provenienza dei beni (mentre
in precedenza si faceva riferimento al momento dell'arrivo dei beni nel
territorio nazionale). Di conseguenza, la fattura relativa ad una operazione
intra Ue con partenza delle merci dallo Stato membro del cedente prima del 30
settembre 2013 e giunte a destinazione successivamente dovrà essere integrata
dall'acquirente nazionale con l'aliquota Iva 21%, vigente fino al 30 settembre
2013. Per le importazioni, invece, per il momento di effettuazione si fa
riferimento alla data di accettazione della bolletta doganale (articolo 201
Codice doganale comunitario). Ne deriva che le merci la cui bolletta doganale è
accettata dopo il 30 settembre 2013 sconteranno l'Iva al 22%.

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