consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti
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Iva per
cassa, cessioni a enti pubblici
In tali casi si ha una separazione fra l'effettuazione
dell'operazione e
l'esigibilità dell'imposta, momento questo che viene differito sino
all'atto
del pagamento del corrispettivo da parte del
cessionario/committente, ma
l'effettuazione dell'operazione rimane ancorata ai canoni
tradizionali. Di
conseguenza, le operazioni appartenenti a tale categoria effettuate
prima del
1° ottobre vanno assoggettate all'aliquota Iva 21% anche se il
corrispettivo è
riscosso successivamente senza che, peraltro, assumano alcun
rilievo gli
adempimenti di registrazione della fattura o del
corrispettivo.
Fatturazione differita
La fatturazione differita con emissione di Documento di trasporto
(Ddt) non
incide sull'effettuazione dell'operazione, siccome determina
una
procrastinazione del solo termine di fatturazione, mentre il
momento di
effettuazione è comunque determinato secondo i canoni ordinari
della consegna o
spedizione. Quindi, merci spedite fino al 30 settembre con Ddt sono
legittimamente
fatturabili, entro il 15 ottobre, con aliquota 21%. Particolare
attenzione va
prestata alle note di variazione emesse ai sensi dell'articolo 26
del Dpr
633/72: si tratta di variazioni di ordine finanziario (in aumento o
in
diminuzione) che riguardano l'imponibile e l'imposta di operazioni
già
perfezionate quanto all'effettuazione, sicché tali rettifiche
successive sono
collegate all'operazione principale anche in termini di aliquota.
Ciò implica
che, ad esempio, una nota di addebito emessa dopo il 30 settembre
relativa ad
una operazione soggetta ad aliquota ordinaria effettuata in
precedenza va
emessa con Iva 21%. La stessa logica vale per le note di accredito,
frequenti
nei casi di resi di merce.
Le utenze
Un discorso a parte vale in relazione alle utenze (acqua, luce gas)
nel caso di
bollettazioni su consumi presuntivi. In conformità a quanto
stabilito dalla
circolare 45/E/2011, l'aliquota da applicare agli accrediti va
determinata
tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce: se
nel periodo è
stata applicata, per la maggior parte di tempo, l'aliquota del 21
per cento
(per esempio periodo agosto-settembre-ottobre 2013), la nota di
accredito va
emessa restituendo l'aliquota del 21%. Al contrario va applicata
l'aliquota del
22% nel caso in cui nel periodo di riferimento del conguaglio sia
stata
applicata per la maggior parte del tempo l'aliquota del 22 per
cento (per
esempio periodo settembre-ottobre-novembre).
Operazioni con l'estero
Gli scambi intracomunitari sono regolati dall'articolo 39 del Dl
331/93,
recentemente modificato dalla legge di stabilità 2013 (legge
228/2012). In base
alle nuove regole, l'acquisto (e la relativa cessione) si considera
effettuato
all'inizio del trasporto a partire dallo Stato membro di
provenienza dei beni (mentre
in precedenza si faceva riferimento al momento dell'arrivo dei beni
nel
territorio nazionale). Di conseguenza, la fattura relativa ad una
operazione
intra Ue con partenza delle merci dallo Stato membro del cedente
prima del 30
settembre 2013 e giunte a destinazione successivamente dovrà essere
integrata
dall'acquirente nazionale con l'aliquota Iva 21%, vigente fino al
30 settembre
2013. Per le importazioni, invece, per il momento di effettuazione
si fa
riferimento alla data di accettazione della bolletta doganale
(articolo 201
Codice doganale comunitario). Ne deriva che le merci la cui
bolletta doganale è
accettata dopo il 30 settembre 2013 sconteranno l'Iva al 22%.
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