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  • Per gli incidenti stradali indennizzi a soglie ridotte

     

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Sì alle soglie ridotte per i risarcimenti a chi subisce lesioni lievi in un incidente
stradale. È infatti legittimo calcolare gli indennizzi in base ai valori
indicati dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005),
anziché applicando quelli - più generosi - elaborati dalla giurisprudenza.

Lo ha deciso la Corte costituzionale che, con la sentenza 235 del 16 ottobre
scorso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata da alcuni giudici sull’articolo 139 del Codice delle assicurazioni
private (si veda Il Sole 24 Ore del 17 ottobre).

La decisione

La Consulta ha dovuto valutare se la tabella per la liquidazione del danno alla
persona, contenuta nell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, violasse i
principi della Costituzione che disciplinano la tutela dei diritti primari (la
salute) e l’uguaglianza tra le persone. In particolare, nelle censure
sottoposte al vaglio della Corte, si è sostenuto che la tabella non fosse
legittima perché prevede importi limitati e contenuti per compensare il danno
biologico conseguente a sinistri stradali, mentre i magistrati possono
liquidare diversamente e maggiormente la stessa lesione originata da altra
vicenda.

Ma la Consulta ha ritenuto ammissibile la tabella che, pur comprimendo
parzialmente il diritto risarcitorio di una parte, consente di mantenere in
equilibrio il sistema assicurativo e quindi di avere un «livello accettabile e
sostenibile di premi assicurativi».

Gli effetti

Dopo la decisione della Corte costituzionale, tutti i danni alla persona che
derivano da sinistro stradale, che comportino conseguenze temporanee o
permanenti dall’1% al 9% di danno biologico, dovranno essere risarciti
esclusivamente sulla base e nei limiti della tabella ministeriale emanata in applicazione
dell’articolo 139 del Codice delle assicurazione (da ultimo, aggiornata con il
decreto del ministro dello Sviluppo economico del 20 giugno 2014). Come si vede
negli esempi pubblicati a fianco, che prendono in esame alcuni casi di
microlesioni permanenti, è notevole la differenza economica con gli importi
riconosciuti, per lesioni identiche, dalla tabella elaborata dai giudici del
tribunale di Milano, oggi il principale strumento di riferimento per il
risarcimento del danno alla persona. Ciò sia se si consideri il valore base del
risarcimento riconosciuto dalle tabelle, sia se si aggiunge l’aumento massimo
del danno previsto dai due diversi strumenti di calcolo.

La giustificazione di questo sensibile squilibrio sta, secondo la Consulta,
proprio nella natura dello speciale sistema che regge la disciplina
dell’assicurazione obbligatoria per la Rc auto. Infatti, la vittima di un
incidente stradale (a differenza di quanto avviene per le vittime di altro
fatto illecito) ha la certezza di soddisfare i propri diritti: sia per la
garanzia patrimoniale prestata dalle imprese di assicurazione; sia per la
possibilità di citare in giudizio direttamente la compagnia; sia, infine, per
la tutela del Fondo di garanzia vittime della strada, che interviene quando il
veicolo responsabile non è assicurato, o quando l’autore dell’illecito si dà
alla fuga e resta sconosciuto.

Questo sistema di tutele previsto per le vittime di sinistri stradali ha un
costo sociale rappresentato dall’importo che ogni utente paga in premi assicurativi.
Il calmieramento del costo dei risarcimenti, quindi, svolge la funzione sociale
di contenere la spesa dei cittadini in termini di sostenimento dei premi
assicurativi. Si giustifica così la legittimità di una tabella che limita il
ristoro del danno alla salute, tanto come danno biologico, quanto come danno
morale o sofferenza soggettiva collegata alla lesione.

Per i danni gravi

Elevata così la tabella di liquidazione per le lesioni di lieve entità a
parametro normativo unico e congruo di compensazione del danno alla persona da
sinistro stradale, resta aperta la discussione sulla validità di questo
sistema, nel caso in cui vedesse la luce la tabella delle menomazioni più gravi
(dal 10 al 100% di danno biologico), prevista dall’articolo 138 del Codice
delle assicurazioni ma ancora non emanata. La soluzione data dalla Corte al
bilanciamento degli interessi in gioco (risarcimento del danno alla persona di
lieve entità e sostenibilità economica del costo assicurativo) non appare
predicabile anche nel diverso contesto della compensazione delle menomazioni
gravi e presuppone la necessità, ove riproposta la questione in futuro, di un
nuovo vaglio di costituzionalità. Ma questa sarà, se lo sarà, un’altra storia.

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