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Per gli incidenti stradali indennizzi a soglie ridotte
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Sì alle soglie ridotte per i risarcimenti a chi subisce lesioni
lievi in un incidente
stradale. È infatti legittimo calcolare gli indennizzi in base ai
valori
indicati dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni (Dlgs
209/2005),
anziché applicando quelli - più generosi - elaborati dalla
giurisprudenza.
Lo ha deciso la Corte costituzionale che, con la sentenza 235 del
16 ottobre
scorso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale
sollevata da alcuni giudici sull’articolo 139 del Codice delle
assicurazioni
private (si veda Il Sole 24 Ore del 17 ottobre).
La decisione
La Consulta ha dovuto valutare se la tabella per la liquidazione
del danno alla
persona, contenuta nell’articolo 139 del Codice delle
assicurazioni, violasse i
principi della Costituzione che disciplinano la tutela dei diritti
primari (la
salute) e l’uguaglianza tra le persone. In particolare, nelle
censure
sottoposte al vaglio della Corte, si è sostenuto che la tabella non
fosse
legittima perché prevede importi limitati e contenuti per
compensare il danno
biologico conseguente a sinistri stradali, mentre i magistrati
possono
liquidare diversamente e maggiormente la stessa lesione originata
da altra
vicenda.
Ma la Consulta ha ritenuto ammissibile la tabella che, pur
comprimendo
parzialmente il diritto risarcitorio di una parte, consente di
mantenere in
equilibrio il sistema assicurativo e quindi di avere un «livello
accettabile e
sostenibile di premi assicurativi».
Gli effetti
Dopo la decisione della Corte costituzionale, tutti i danni alla
persona che
derivano da sinistro stradale, che comportino conseguenze
temporanee o
permanenti dall’1% al 9% di danno biologico, dovranno essere
risarciti
esclusivamente sulla base e nei limiti della tabella ministeriale
emanata in applicazione
dell’articolo 139 del Codice delle assicurazione (da ultimo,
aggiornata con il
decreto del ministro dello Sviluppo economico del 20 giugno 2014).
Come si vede
negli esempi pubblicati a fianco, che prendono in esame alcuni casi
di
microlesioni permanenti, è notevole la differenza economica con gli
importi
riconosciuti, per lesioni identiche, dalla tabella elaborata dai
giudici del
tribunale di Milano, oggi il principale strumento di riferimento
per il
risarcimento del danno alla persona. Ciò sia se si consideri il
valore base del
risarcimento riconosciuto dalle tabelle, sia se si aggiunge
l’aumento massimo
del danno previsto dai due diversi strumenti di calcolo.
La giustificazione di questo sensibile squilibrio sta, secondo la
Consulta,
proprio nella natura dello speciale sistema che regge la
disciplina
dell’assicurazione obbligatoria per la Rc auto. Infatti, la vittima
di un
incidente stradale (a differenza di quanto avviene per le vittime
di altro
fatto illecito) ha la certezza di soddisfare i propri diritti: sia
per la
garanzia patrimoniale prestata dalle imprese di assicurazione; sia
per la
possibilità di citare in giudizio direttamente la compagnia; sia,
infine, per
la tutela del Fondo di garanzia vittime della strada, che
interviene quando il
veicolo responsabile non è assicurato, o quando l’autore
dell’illecito si dà
alla fuga e resta sconosciuto.
Questo sistema di tutele previsto per le vittime di sinistri
stradali ha un
costo sociale rappresentato dall’importo che ogni utente paga in
premi assicurativi.
Il calmieramento del costo dei risarcimenti, quindi, svolge la
funzione sociale
di contenere la spesa dei cittadini in termini di sostenimento dei
premi
assicurativi. Si giustifica così la legittimità di una tabella che
limita il
ristoro del danno alla salute, tanto come danno biologico, quanto
come danno
morale o sofferenza soggettiva collegata alla lesione.
Per i danni gravi
Elevata così la tabella di liquidazione per le lesioni di lieve
entità a
parametro normativo unico e congruo di compensazione del danno alla
persona da
sinistro stradale, resta aperta la discussione sulla validità di
questo
sistema, nel caso in cui vedesse la luce la tabella delle
menomazioni più gravi
(dal 10 al 100% di danno biologico), prevista dall’articolo 138 del
Codice
delle assicurazioni ma ancora non emanata. La soluzione data dalla
Corte al
bilanciamento degli interessi in gioco (risarcimento del danno alla
persona di
lieve entità e sostenibilità economica del costo assicurativo) non
appare
predicabile anche nel diverso contesto della compensazione delle
menomazioni
gravi e presuppone la necessità, ove riproposta la questione in
futuro, di un
nuovo vaglio di costituzionalità. Ma questa sarà, se lo sarà,
un’altra storia.
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