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Chance autocorrezione per chi ha omesso o commesso errori nel
pagamento delle imposte (Irpef/Ires, Irap, cedolare secca, imposta
sostitutiva per i minimi, Ivie e Ivafe) in scadenza ieri lunedì 1°
dicembre. È infatti possibile mettersi in regola beneficiando della
riduzione delle sanzioni, avvalendosi
dell’istituto del ravvedimento (articolo 13 del Dlgs
472/1997).
La sanzione applicabile
In caso di mancato o tardivo versamento degli acconti Irpef, Ires,
e Irap si applica la sanzione del 30% dell'’importo dovuto
(articolo 13 del Dlgs 471/1997). Il ravvedimento
sprint è la prima e più conveniente possibilità per
regolarizzare spontaneamente l’eventuale mancato pagamento
dell’anticipo. L’istituto prevede, infatti, sanzioni molto
contenute, pari allo 0,2% sull’imposta per ogni giorno di ritardo,
se l’omissione viene sanata entro 14 giorni dalla scadenza
originaria.
Se, invece, il versamento viene regolarizzato dal 15esimo al
30esimo giorno successivo alla scadenza (ravvedimento breve), la
sanzione si riduce ad un decimo del minimo (3%). Esaurito anche
questo termine si passa ad un ottavo (3,75%) in caso di versamento
spontaneo fino al termine di presentazione della dichiarazione per
l’anno 2014 (30 settembre 2015 nel caso di Unico). A questo si
sommano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno al
tasso attuale dell’1% (salvo modifiche da verificare con decorrenza
dal prossimo anno).
I termini
Per effetto di quanto sopra, dunque, il ravvedimento sprint si
dovrà perfezionare, entro lunedì 15 dicembre, mentre quello “breve”
andrà effettuato non oltre la scadenza di mercoledì 31. Per il
“ravvedimento lungo”, invece la scadenza rimane quella del 30
settembre 2015. Il tutto in attesa delle possibili modifiche che
saranno apportate all’istituto del ravvedimento in relazione al
contenuto della legge di stabilità 2015 (si veda l’articolo qui
sotto). Va ricordato, poi, che la tempistica sui ravvedimenti dei
soggetti Irpef si applica anche agli altri versamenti fiscali in
acconto (Ivie, Ivafe, cedolare secca, imposta sostitutiva del 5%
per i contribuenti minimi) in scadenza il primo dicembre.
Ravvedimento frazionato
La seconda rata delle imposte non può essere rateizzata. Così, in
momenti di difficoltà finanziaria, l’unica possibilità di diluire
il versamento è quella del cosiddetto ravvedimento frazionato. Tale
soluzione, secondo quanto chiarito dalla risoluzione 67/E/2011
(nonché dalla circolare 27/E/2013) permette al contribuente di
procedere con la regolarizzazione anche solo di una parte del
debito calcolando sanzioni e interessi proporzionalmente
all’imposta che si intende ravvedere, sempre rispettando le
relative scadenze. Nel caso in cui il calcolo delle sanzioni o
degli interessi sia sbagliato, il ravvedimento resta valido
unicamente per la parte dell’imposta proporzionata a quanto
complessivamente corrisposto e gli uffici provvederanno a irrogare
la sanzione ordinaria esclusivamente sulla quota non sanata con
riferimento alla data naturale di scadenza (circolare
27/E/2013).
Misura minima dell’acconto
Un’ultima riflessione va posta sulla misura minima dell’acconto
dovuto, posto che a seguito dell’approvazione del Dl 76/2013 il
versamento deve essere effettuato nella misura del 100% per i
soggetti Irpef e del 101,50 per quelli Ires. In particolar modo ci
si chiede se per i soggetti Ires il ravvedimento possa essere
effettuato, sulla base del metodo previsionale, versando il 100%
dell’imposta effettivamente dovuta anziché il 101,50%. Applicando
letteralmente la norma, che non distingue tra metodo storico o
previsionale, il contribuente si troverebbe a essere sanzionato sul
mancato versamento dell’eccedenza (l’1,50%) anche se quest’ultima
non sarà certamente dovuta. Prevedere che questo versamento (in
eccesso sull’imposta di periodo) sia comunque dovuto anche in caso
di ricorso al metodo previsionale desta non poche perplessità (in
tal senso si veda anche la circolare Assonime 36/2013).
L’applicazione letterale della norma appare in primo luogo
contraria ai principi costituzionali sulla capacità contributiva,
secondariamente non si comprende sulla base di quale regola
tributaria possa essere ritenuta irrogabile una sanzione volta a
colpire un versamento non dovuto. In tale ottica sembrerebbe,
invece, più consono ritenere sanzionabile il contribuente solo
laddove, effettivamente, l’importo dell’imposta versata in acconto
non sia sufficiente a coprire il debito reale dell’anno.
Per le nuove regole del Ddl di Stabilità limiti applicativi ancora da definire
La rivisitazione del ravvedimento previsto nel Ddl Stabilità
2015 (ora all’esame del Senato dopo il primo via libera alla
Camera) sembra destinata a impattare anche sulla possibilità di
regolarizzare spontaneamente gli omessi o insufficienti versamenti
degli acconti d'imposta. Come evidenziato nella relazione
illustrativa al disegno di legge, le novità decorreranno dal 1°
gennaio 2015. Non è ancora però del tutto chiaro se le innovazioni
troveranno applicazione in relazione a tutti i ravvedimenti operati
dopo tale data, a prescindere dal momento in cui è stata commessa
la violazione, oppure solo per le regolarizzazioni
spontanee aventi ad oggetto violazioni commesse dopo il 1°
gennaio 2015.
Occorre quindi capire se, per le violazioni commesse sul versamento
degli acconti 2014, continueranno a trovare applicazione le vecchie
regole secondo cui il ravvedimento può essere utilizzato al più
tardi «entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione» (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) oppure se,
trattandosi di un'innovazione procedimentale nell'ambito della
correzione degli errori commessi dai contribuenti e che «sono
proprio le modifiche a tale istituto a costituire un forte
indicatore della volontà del legislatore di cambiare verso» (si
veda la relazione illustrativa), le citate innovazioni troveranno
applicazione per tutti i ravvedimenti che si perfezioneranno
successivamente al 1° gennaio 2015 a prescindere dal momento di
commissione della violazione.
Le nuove regole prevedono che i contribuenti che si ravvedono
potranno, tra l’altro, beneficiare delle riduzioni di sanzioni a un
nono del minimo «se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando
non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall’omissione o dall’errore» (articolo 13, comma 1, nuova lettera
a-bis, del Dlgs 472/1997). La nuova regolarizzazione prevista dalla
lettera a-bis) presenta delle evidenti criticità se applicata agli
acconti, poiché il termine per la regolarizzazione spontanea viene
legato alla scadenza di quello per la presentazione della
dichiarazione e non a quello di versamento del tributo.
Prendiamo come esempio un omesso versamento dell’acconto in
scadenza il 1° dicembre. Se il termine per la regolarizzazione
(come sembra) va riferito al novantesimo giorno successivo alla
presentazione della dichiarazione 2015 per il periodo 2014 (quindi
29 dicembre 2015), ne risulta che il costo per il ravvedimento (1/9
del 30%) sarebbe inferiore di quello che scaturirebbe
dall'applicazione della successiva lettera b) dell'articolo 13, che
prevede la correzione dell’errore entro il (precedente) termine di
presentazione della dichiarazione del periodo nel corso del quale è
stata commessa la violazione (1/8 del 30%). In pratica, ravvedere
l’omesso versamento dell’acconto entro il 30 settembre 2015
costerebbe il 3,75% di sanzione ridotta, mentre costerebbe il 3,34%
entro il successivo termine del 30 dicembre 2015. Il che,
evidentemente, non risulta logico.
Né appare convincente affermare che quando la norma fa riferimento
alla necessità di intervenire entro il novantesimo giorno
successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ci
si intende riferire alla dichiarazione presentata nel periodo in
cui si pagano gli acconti. Ciò per due motivi. Perché l’acconto non
si riferisce al periodo relativo a questa dichiarazione ma a quello
successivo e perché, invece, in questo caso il contribuente
potrebbe comunque ravvedere entro 30 giorni l’errore commesso,
fruendo della riduzione prevista dalla lettera a) dell’articolo 13
del Dlgs 472/1997 versando 1/10 della sanzione minima (in luogo di
1/9).
Da quanto sopra si deduce che il Ddl andrebbe rivisto e in questo
senso sarebbe consigliabile prevedere per il ravvedimento spontaneo
degli omessi o insufficienti versamenti, un termine legato non alla
presentazione della dichiarazione ma al momento in cui è stata
commessa la violazione.
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