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Chance autocorrezione per chi ha omesso o commesso errori nel pagamento delle imposte (Irpef/Ires, Irap, cedolare secca, imposta sostitutiva per i minimi, Ivie e Ivafe) in scadenza ieri lunedì 1° dicembre. È infatti possibile mettersi in regola beneficiando della riduzione delle sanzioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997).
La sanzione applicabile
In caso di mancato o tardivo versamento degli acconti Irpef, Ires, e Irap si applica la sanzione del 30% dell'’importo dovuto (articolo 13 del Dlgs 471/1997). Il ravvedimento sprint è la prima e più conveniente possibilità per regolarizzare spontaneamente l’eventuale mancato pagamento dell’anticipo. L’istituto prevede, infatti, sanzioni molto contenute, pari allo 0,2% sull’imposta per ogni giorno di ritardo, se l’omissione viene sanata entro 14 giorni dalla scadenza originaria.
Se, invece, il versamento viene regolarizzato dal 15esimo al 30esimo giorno successivo alla scadenza (ravvedimento breve), la sanzione si riduce ad un decimo del minimo (3%). Esaurito anche questo termine si passa ad un ottavo (3,75%) in caso di versamento spontaneo fino al termine di presentazione della dichiarazione per l’anno 2014 (30 settembre 2015 nel caso di Unico). A questo si sommano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno al tasso attuale dell’1% (salvo modifiche da verificare con decorrenza dal prossimo anno).
I termini
Per effetto di quanto sopra, dunque, il ravvedimento sprint si dovrà perfezionare, entro lunedì 15 dicembre, mentre quello “breve” andrà effettuato non oltre la scadenza di mercoledì 31. Per il “ravvedimento lungo”, invece la scadenza rimane quella del 30 settembre 2015. Il tutto in attesa delle possibili modifiche che saranno apportate all’istituto del ravvedimento in relazione al contenuto della legge di stabilità 2015 (si veda l’articolo qui sotto). Va ricordato, poi, che la tempistica sui ravvedimenti dei soggetti Irpef si applica anche agli altri versamenti fiscali in acconto (Ivie, Ivafe, cedolare secca, imposta sostitutiva del 5% per i contribuenti minimi) in scadenza il primo dicembre.
Ravvedimento frazionato
La seconda rata delle imposte non può essere rateizzata. Così, in momenti di difficoltà finanziaria, l’unica possibilità di diluire il versamento è quella del cosiddetto ravvedimento frazionato. Tale soluzione, secondo quanto chiarito dalla risoluzione 67/E/2011 (nonché dalla circolare 27/E/2013) permette al contribuente di procedere con la regolarizzazione anche solo di una parte del debito calcolando sanzioni e interessi proporzionalmente all’imposta che si intende ravvedere, sempre rispettando le relative scadenze. Nel caso in cui il calcolo delle sanzioni o degli interessi sia sbagliato, il ravvedimento resta valido unicamente per la parte dell’imposta proporzionata a quanto complessivamente corrisposto e gli uffici provvederanno a irrogare la sanzione ordinaria esclusivamente sulla quota non sanata con riferimento alla data naturale di scadenza (circolare 27/E/2013).
Misura minima dell’acconto
Un’ultima riflessione va posta sulla misura minima dell’acconto dovuto, posto che a seguito dell’approvazione del Dl 76/2013 il versamento deve essere effettuato nella misura del 100% per i soggetti Irpef e del 101,50 per quelli Ires. In particolar modo ci si chiede se per i soggetti Ires il ravvedimento possa essere effettuato, sulla base del metodo previsionale, versando il 100% dell’imposta effettivamente dovuta anziché il 101,50%. Applicando letteralmente la norma, che non distingue tra metodo storico o previsionale, il contribuente si troverebbe a essere sanzionato sul mancato versamento dell’eccedenza (l’1,50%) anche se quest’ultima non sarà certamente dovuta. Prevedere che questo versamento (in eccesso sull’imposta di periodo) sia comunque dovuto anche in caso di ricorso al metodo previsionale desta non poche perplessità (in tal senso si veda anche la circolare Assonime 36/2013).
L’applicazione letterale della norma appare in primo luogo contraria ai principi costituzionali sulla capacità contributiva, secondariamente non si comprende sulla base di quale regola tributaria possa essere ritenuta irrogabile una sanzione volta a colpire un versamento non dovuto. In tale ottica sembrerebbe, invece, più consono ritenere sanzionabile il contribuente solo laddove, effettivamente, l’importo dell’imposta versata in acconto non sia sufficiente a coprire il debito reale dell’anno.


Per le nuove regole del Ddl di Stabilità limiti applicativi ancora da definire

La rivisitazione del ravvedimento previsto nel Ddl Stabilità 2015 (ora all’esame del Senato dopo il primo via libera alla Camera) sembra destinata a impattare anche sulla possibilità di regolarizzare spontaneamente gli omessi o insufficienti versamenti degli acconti d'imposta. Come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge, le novità decorreranno dal 1° gennaio 2015. Non è ancora però del tutto chiaro se le innovazioni troveranno applicazione in relazione a tutti i ravvedimenti operati dopo tale data, a prescindere dal momento in cui è stata commessa la violazione, oppure solo per le regolarizzazioni spontanee aventi ad oggetto violazioni commesse dopo il 1° gennaio 2015.
Occorre quindi capire se, per le violazioni commesse sul versamento degli acconti 2014, continueranno a trovare applicazione le vecchie regole secondo cui il ravvedimento può essere utilizzato al più tardi «entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione» (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) oppure se, trattandosi di un'innovazione procedimentale nell'ambito della correzione degli errori commessi dai contribuenti e che «sono proprio le modifiche a tale istituto a costituire un forte indicatore della volontà del legislatore di cambiare verso» (si veda la relazione illustrativa), le citate innovazioni troveranno applicazione per tutti i ravvedimenti che si perfezioneranno successivamente al 1° gennaio 2015 a prescindere dal momento di commissione della violazione.
Le nuove regole prevedono che i contribuenti che si ravvedono potranno, tra l’altro, beneficiare delle riduzioni di sanzioni a un nono del minimo «se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore» (articolo 13, comma 1, nuova lettera a-bis, del Dlgs 472/1997). La nuova regolarizzazione prevista dalla lettera a-bis) presenta delle evidenti criticità se applicata agli acconti, poiché il termine per la regolarizzazione spontanea viene legato alla scadenza di quello per la presentazione della dichiarazione e non a quello di versamento del tributo.
Prendiamo come esempio un omesso versamento dell’acconto in scadenza il 1° dicembre. Se il termine per la regolarizzazione (come sembra) va riferito al novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione 2015 per il periodo 2014 (quindi 29 dicembre 2015), ne risulta che il costo per il ravvedimento (1/9 del 30%) sarebbe inferiore di quello che scaturirebbe dall'applicazione della successiva lettera b) dell'articolo 13, che prevede la correzione dell’errore entro il (precedente) termine di presentazione della dichiarazione del periodo nel corso del quale è stata commessa la violazione (1/8 del 30%). In pratica, ravvedere l’omesso versamento dell’acconto entro il 30 settembre 2015 costerebbe il 3,75% di sanzione ridotta, mentre costerebbe il 3,34% entro il successivo termine del 30 dicembre 2015. Il che, evidentemente, non risulta logico.
Né appare convincente affermare che quando la norma fa riferimento alla necessità di intervenire entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ci si intende riferire alla dichiarazione presentata nel periodo in cui si pagano gli acconti. Ciò per due motivi. Perché l’acconto non si riferisce al periodo relativo a questa dichiarazione ma a quello successivo e perché, invece, in questo caso il contribuente potrebbe comunque ravvedere entro 30 giorni l’errore commesso, fruendo della riduzione prevista dalla lettera a) dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 versando 1/10 della sanzione minima (in luogo di 1/9).
Da quanto sopra si deduce che il Ddl andrebbe rivisto e in questo senso sarebbe consigliabile prevedere per il ravvedimento spontaneo degli omessi o insufficienti versamenti, un termine legato non alla presentazione della dichiarazione ma al momento in cui è stata commessa la violazione.

 

 

 

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