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«Mini-reati», stop alle sanzioni
Approvato dal governo il decreto che prevede una nuova possibilità di archiviazione
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Formalmente non è una abdicazione al principio
dell’obbligatorietà dell’azione penale. Di certo, però, nei fatti,
potrebbe fare avviare all’archiviazione per irrilevanza del fatto
un buon numero di procedimenti penali.
Il Consiglio dei ministri che si è protratto fino alla tarda serata
di ieri ha varato lo schema di decreto legislativo che, in
esecuzione della delega contenuta nella legge n. 67 del 2014,
introduce nel Codice penale una nuova causa di archiviazione quando
sono rispettate due condizioni di massima: «la particolare tenuità
dell’offesa» e la «non abitualità della condotta»
Assai esteso il perimetro di applicazione della novità perchè vi
saranno ricompresi i reati sanzionati fino a cinque anni di
detenzione, eventualmente accompagnati da misura pecuniaria, e
quelli puniti solo sul piano economico.
Tanto per fare qualche esempio, vi rientrano tutte le
contravvenzioni previste dal Codice penale e reati contro il
patrimonio come furto semplice, appropriazione indebita e truffa.
Ma vi trovano posto, almeno formalmente, anche delitti contro la
persona come la lesione personale semplice, la partecipazione a
rissa con morte o lesione, l’omicidio colposo semplice, l’omissione
di soccorso come pure (ma su queste fattispecie già intervenivano
le soglie di rilevanza) numerose ipotesi di reati societari dal
falso in bilancio all’impedito controllo alla formazione fittizia
del capitale all’aggiotaggio all’ostacolo alla vigilanza pubblica.
Non esclusi anche alcuni casi di illecito fallimentare, come la
bancarotta semplice e il ricorso abusivo al credito, e tributario
(dichiarazione infedele o omessa dichiarazione).
Naturalmente, se l’elenco è assai ampio, lo è altrettanto la
discrezionalità dell’autorità giudiziaria che, tenuto conto della
genericità delle condizioni, avrà buon gioco soprattutto
utilizzando la categoria della limitata gravità dell’offesa per
escludere dalla nuova causa di archiviazione fatti che presentano
un tasso di gravità almeno apprezzabile. Difficile quindi che
l’irrilevanza del fatto possa essere sostenuta per gli illeciti dei
“colletti bianchi”.
Certo va tenuto conto che l’obiettivo dichiarato della nuova causa
di esclusione da punibilità è quello di evitare che per fatti
occasionali e di gravità contenuta sia svolto il processo penale,
alleggerendo così il carico giudiziario soprattutto quando il
procedimento non è arrivato neppure alla fase dibattimentale.
Lo stesso schema di decreto, chiarito che la causa di non
punibilità va dichiarata in ogni fase e grado del procedimento, si
sofferma proprio sulla procedura da rispettare nel caso
l’archiviazione debba essere decisa dal Gip. Obbligatorio sentire
allora sia la persona offesa sia l’indagato che potrebbe comunque
avere interesse alla celebrazione del processo per ottenere
un’assoluzione con formula piena. Lasciando all’una e all’altro la
possibilità di contestare la richiesta di archiviazione presentata
dal pm, ma senza lasciare loro, neppure alla parte danneggiata, un
potere di veto.
L’accertamento del fatto e la sua responsabilità quando chiuderà la
strada al procedimento penale applicando la nuova misura, lascerà
però aperta la via, in sede civile, del risarcimento del danno.
Gli esempi dei reati «archiviabili»
Alcuni delitti formalmente compresi nella nuova archiviazione perchè con pena edittale fino a cinque anni
SOCIETARIO
False comunicazioni sociali
Aggiotaggio
Infedeltà patrimoniale
Ostacolo alla vigilanza
FALLIMENTARE
Bancarotta semplice
Ricorso abusivo al credito
Mercato di voto
Omessa consegna
TRIBUTARIO
Dichiarazione infedele
Omessa dichiarazione
Sottrazione fraudolenta
Omesse ritenute
PATRIMONIO
Furto
Danneggiamento
Truffa
Appropriazione indebita
PERSONA
Lesione personale
Rissa
Violazione di domicilio
Omissione di soccorso
Settore pubblico
Peculato d’uso
Abuso d’ufficio
Rifiuto d’atti d’ufficio
Indebite erogazioni
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