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  • La compensazione facilita il «rientro»

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Rateazioni sì, ma non solo. Ci sono già oggi a disposizione di Equitalia soluzioni per personalizzare l’abbattimento del debito così come indicato dal neopresidente, Vincenzo Busa,
La compensazione
Il contribuente può accedere alla compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, per i crediti liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Pa, che sono stati oggetto di una certificazione da parte dell’ente debitore. Una volta acquisita la certificazione, il titolare del credito commerciale deve presentarla all’agente della riscossione competente per il pagamento delle somme dovute. In caso di esito positivo della verifica, il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito commerciale ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del concessionario.
Le dilazioni
Equitalia può concedere anche a esecuzione avviata la dilazione del debito in un massimo di 72 rate mensili, senza la prestazione di alcuna garanzia e previa dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà all’adempimento. L’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro. Lo stato di difficoltà economica, dal punto di vista operativo, viene dimostrato dal contribuente mediante i requisiti indicati da Equitalia in varie direttive. In particolare, per debiti fino a 50mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Per debiti oltre 50mila euro invece la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.
In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione può essere prorogata, una sola volta, per un periodo di 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Inoltre, è possibile chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno, a prescindere dal peggioramento della propria situazione economica.
C’è poi la dilazione straordinaria fino a un massimo di dieci anni. Tuttavia, la concessione del piano di rateazione straordinario non è automatico, in quanto è condizionata alla presentazione di prove adeguate sulla grave situazione di difficoltà economica che non consente al contribuente di rispettare il piano di dilazione ordinario o in proroga già concesso.

 

 

 

 

 

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