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  • Responsabilità solidale negli appalti - La tutela si estende ai collaboratori

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Sul fronte lavoristico, la responsabilità solidale negli appalti è stata ritoccata dal
decreto sull'occupazione, il Dl 76/2013. L'articolo 9 estende la solidarietà
prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003 anche ai compensi e agli obblighi
di natura contributiva e assicurativa in favore di lavoratori con contratti di
natura autonoma, fatta eccezione per gli appalti stipulati dalla pubblica
amministrazione.

È un intervento che va – di fatto – a dare una veste normativa a quanto già
affermato dalla prassi. La circolare 5/2011 del ministero del Lavoro, infatti,
facendo riferimento allo stesso articolo 29 della legge Biagi (che usava
genericamente il termine «lavoratori») aveva indicato come beneficiari delle
tutele poste dal regime della responsabilità solidale non soltanto i lavoratori
subordinati ma anche gli altri soggetti impiegati nell'appalto con diverse
tipologie contrattuali, come i collaboratori a progetto e gli associati in
partecipazione. Anche l'Inps, nella circolare 106/2012, aveva ribadito lo
stesso principio.

Questo consiste nell'obbligazione in solido che il committente imprenditore o
datore di lavoro ha con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del lavoro, entro due anni dalla cessazione
dell'appalto.

Il decreto 76/2013, dal 28 giugno scorso, fa scattare la solidarietà anche in
relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa
nei confronti dei lavoratori autonomi. Con la circolare 35/2013, il ministero
del Lavoro ha chiarito che il riferimento della norma si limita ai
collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto impiegati
nell'appalto, e non anche ai lavoratori autonomi che sono tenuti in via
esclusiva ad assolvere i relativi oneri.

Anche questi soggetti godono dunque delle tutele già previste per i lavoratori
dipendenti: la prima riguarda il compenso, l'altra è di natura contributiva.
Quest'ultima, nell'ipotesi dei lavoratori cosiddetti parasubordinati, si
traduce nell'obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata,
laddove sia dovuta.

Chi appalta deve quindi rispettare i presupposti di legge, anche per evitare
rivendicazioni dai lavoratori impiegati nell'appalto: questi, infatti, possono
proporre azione diretta nei confronti del committente perché risponda in solido
con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, dei trattamenti
retributivi e previdenziali dovuti (sia contributivi e assistenziali, sia
assicurativi).

Il limite temporale di due anni per far valere la responsabilità solidale per
il pagamento dei debiti è un termine di decadenza per l'esercizio dei relativi
diritti, sia per i lavoratori, sia per gli enti previdenziali. Sulle somme per
le quali il committente è chiamato a rispondere in solido, il ministero del
Lavoro (circolare 2/2012) ha precisato che, in seguito alla modifica apportata
dal Dl 5/2012, il regime di solidarietà non si applica alle sanzioni civili.

Per cercare di evitare la corresponsabilità, bisogna adottare tutte le
verifiche possibili sulla regolarità dei soggetti coinvolti nella filiera: ad
esempio, richiedendo il Durc ma anche attraverso altre verifiche formali
(l'iscrizione al registro imprese, il modello di comunicazione preventiva
obbligatoria, e così via). 

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