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Rispetto al passato, un aspetto nuovo da valutare è il
momento di effettuazione delle
prestazioni di servizi generici (articolo 7-ter del Dpr 633/72)
posti in essere
con soggetti non stabiliti in Italia. In questo caso, in deroga ai
princìpi
generali che vogliono il servizio effettuato con il pagamento o
la
fatturazione, ciò che conta è la ultimazione della prestazione: il
committente
nazionale è tenuto ad autofatturare la prestazione o integrare la
fattura del
prestatore comunitario, riferendosi al momento dell'ultimazione.
Così una
prestazione ultimata entro ieri, ancorché pagata successivamente,
va assoggetta
a reverse charge con la vecchia aliquota del 21 per cento. Per
individuare tale
momento, la circolare 16/E/2013 ha fissato la presunzione per cui
l'ultimazione
può legittimamente farsi coincidere con il ricevimento della
fattura da parte
del prestatore non stabilito.
Adeguata attenzione va prestata anche alle operazioni ad
esigibilità differita,
quali le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di enti
pubblici
(articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72) o quelle assoggettate al
regime dell'Iva
per cassa. In queste ipotesi, si realizza solamente un rinvio della
debenza Iva
fino al pagamento del corrispettivo da parte del cliente, mentre il
momento di
effettuazione rimane regolato dagli ordinari canoni dettati
dall'articolo 6. Di
conseguenza, le operazioni appartenenti a tale categoria
effettuate
anteriormente al 1° ottobre vanno assoggettate all'aliquota Iva 21%
anche se il
corrispettivo è riscosso successivamente senza che, peraltro,
assumano alcun
rilievo gli adempimenti di registrazione della fattura o del
corrispettivo.
Princìpi sostanzialmente affini regolano il regime delle note di
variazione
emesse ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 633/72: sono variazioni di
ordine
finanziario (in aumento o in diminuzione) che riguardano
l'imponibile e
l'imposta di operazioni già perfezionate quanto all'effettuazione,
sicché tali
rettifiche successive sono collegate alla operazione principale
anche in
termini di aliquota. Ciò implica che, ad esempio, una nota di
addebito emessa
dopo il 30 settembre relativa a un'operazione soggetta ad aliquota
ordinaria
effettuata in precedenza va emessa con Iva 21 per cento. La stessa
logica vale
per le note di accredito.
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