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  • 01/10/2013 Aliquota Iva al 22% da oggi

 

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Il rincaro dell'Iva, con l'aliquota ordinaria portata dal 21% al 22%, è scattato dalla
mezzanotte scorsa, portandosi dietro i problemi di sempre: gestione contabile e
calo dei consumi. L'agenzia delle Entrate ha reso noto , alla vigilia
dell'aumento al 22% che gli eventuali errori nelle fatture e negli scontrini
potranno essere corretti senza sanzioni; «Gli operatori economici – si legge
nel comunicato dell'Agenzia – dovranno applicare dal 1 di ottobre la nuova
aliquota Iva al 22% e qualora nella fase di prima applicazione ragioni di
ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la
fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le
fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto
effettuando la variazione in aumento». Come quando l'aliquota salì al 21%,
anche in questa occasione – spiega ancora l'agenzia delle Entrate – la
regolarizzazione «non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta
collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati
dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011». In particolare, sarà possibile
effettuare il versamento dell'Iva a debito, con l'aggiunta degli interessi
eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni con il versamento del
27 dicembre (per ottobre e novembre, in caso di liquidazione mensile) o con
quello del 17 marzo 2014 (per dicembre, in caso di liquidazione mensile, e per
il quarto trimestre 2012 in caso di liquidazione periodica trimestrale).

Per gli operatori economici c'è da fronteggiare anche la reazione dei
consumatori ai rincari. Per questo, alcune grandi aziende hanno annunciato che
assorbiranno o attenueranno l'aggravio dell'Iva con uno sconto e si può
prevedere che, nel loro piccolo, molti dettaglianti faranno altrettanto. Questa
sembra essere la strada migliore per gestire un aspetto delicato di questa fase
di transizione alle nuove aliquote: i prezzi delle varie offerte speciali,
sempre ampiamente pubblicizzate, dovrebbero essere toccati dall'aumento
dell'Iva. Ma ciò causerebbe problemi di credibilità dell'azienda e talvolta
anche legale.

Nessun problema, invece, per i rapporti continuativi (come abbonamento, canoni
di noleggio eccetera): nelle loro clausole contrattuali c'è quella che prevede
l'adeguamento alle novità fiscali sopravvenute.



Il cambio di
aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22% entrerà nella liquidazione Iva per la
prima volta entro il 18 novembre 2013 (essendo il 16 novembre sabato). Il
cambio di aliquota avviene a decorrere dalle operazione effettuate dal 1°
ottobre 2013 che coincide con l'inizio del mese e anche con l'ultimo trimestre
2013. Quindi la liquidazione Iva del mese di ottobre ovvero dell'ultimo
trimestre 2013, per i contribuenti trimestrali naturali (gestori di impianti
distribuzione carburante, autotrasportatori) sarà pulita nel senso che
comprenderà solo operazioni attive con l'aliquota del 22 per cento. Per la
maggior parte dei contribuenti trimestrali la liquidazione del terzo trimestre
sarà compresa nella dichiarazione annuale Iva.

Invece le operazioni passive potranno ancora entrare nelle prossime
liquidazioni Iva con la aliquota del 21 per cento. Infatti la detrazione
dell'Iva assolta sugli acquisti può essere detratta al più tardi nella
dichiarazione annuale Iva del secondo anno successivo a quello in cui è sorto
il diritto alla detrazione e cioè al momento di effettuazione della operazione
che coincide con la esigibilità dell'imposta.

Il cambio di aliquota non comporta alcun cambiamento in ordine alle procedure
della registrazione delle fatture sia di acquisto che di vendita. È pur vero
che, come previsto dall'articolo 23 del Dpr n. 633/72, le fatture di vendita
devono essere registrate distintamente secondo l'aliquota applicabile, ma con
la registrazione con mezzi elettronici, la distinzione è soddisfatta indicando
per ciascuna operazione registrata la aliquota Iva relativa.

I successivi adempimenti relativi alla comunicazione dati Iva (28 febbraio) e
dichiarazione annuale Iva sono una conseguenza; infatti nei modelli relativi al
2013 saranno previsti due righi e cioè sia con l'aliquota del 21% per le
operazioni fino al mese di settembre sia con aliquota del 22% per quelle
successive a tale data.

Particolare attenzione dovrà invece essere prestata per le correzioni di errori
relativamente alle operazioni effettuate precedentemente al 1° ottobre . In
questo caso è necessario applicare l'aliquota vigente al momento di
effettuazione della operazione originaria.

Come previsto dall'articolo 26, comma 2, del Dpr n. 633/72 le variazioni in
diminuzione che intervengono successivamente alla emissione della fattura e
della sua registrazione, in quanto è venuta meno in tutto o in parte
l'operazione, possono essere formalizzate mediante nota di accredito. A
differenza delle rettifiche in aumento, queste variazioni non sono obbligatorie
ma facoltative. La norma specifica inoltre che alcune rettifiche possono essere
effettuate senza limiti temporali mentre altre devono essere emesse entro un
anno dalla data di effettuazione della operazione (esempio sopraggiunto accordo
tra le parti di riduzione del prezzo). A sua volta il contribuente ha diritto a
portare in diminuzione l'Iva accreditata al proprio cliente entro il termine
della dichiarazione annuale Iva del secondo anno successivo a quello in cui si
è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Quindi se
per un'operazione effettuata nel mese di novembre 2012 viene concordata una
riduzione del prezzo per la non conformità del bene ceduto, il cedente emette
una nota di accredito prima che sia trascorso un anno dalla consegna ,
accreditando al cliente l'Iva del 21% che potrà detrarre entro la dichiarazione
annuale del 2015.

Analogo procedimento per le variazioni in aumento che comportano l'emissione di
una vera e propria fattura integrativa. Infatti se successivamente alla emissione
e registrazione della fatture l'ammontare imponibile o della relativa imposta
viene ad aumentare, occorre emettere una fattura integrativa o nota di debito;
l'Iva è applicata sul maggiore corrispettivo sulla base della aliquota in
vigore al momento della cessione del bene o del pagamento del corrispettivo. In
questi casi la regolarizzazione genera l'applicazione della sanzione, sanabile
con il ravvedimento operoso a meno che l'integrazione sia la conseguenza di
clausole contrattuali.

Potremo avere anche in futuro fatture emesse successivamente al 1° ottobre 2013
con l'aliquota del 21 per cento. Si tratta delle cessioni con prezzo da
determinare ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1975. In questo caso,
infatti, se il prezzo è stabilito sulla base di elementi non ancora conosciuti
al momento della consegna, l'operazione si intende comunque effettuata, ma la
fattura può essere emessa entro il mese in cui i suddetti elementi sono noti.
L'imposta dovrà essere applicata sulla base della aliquota vigente al momento
della consegna

 

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