consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti
________________________________________________________________________________
Il rincaro dell'Iva, con l'aliquota ordinaria portata dal 21% al
22%, è scattato dalla
mezzanotte scorsa, portandosi dietro i problemi di sempre: gestione
contabile e
calo dei consumi. L'agenzia delle Entrate ha reso noto , alla
vigilia
dell'aumento al 22% che gli eventuali errori nelle fatture e negli
scontrini
potranno essere corretti senza sanzioni; «Gli operatori economici –
si legge
nel comunicato dell'Agenzia – dovranno applicare dal 1 di ottobre
la nuova
aliquota Iva al 22% e qualora nella fase di prima applicazione
ragioni di
ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software
per la
fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno
regolarizzare le
fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non
corretto
effettuando la variazione in aumento». Come quando l'aliquota salì
al 21%,
anche in questa occasione – spiega ancora l'agenzia delle Entrate –
la
regolarizzazione «non comporterà alcuna sanzione se la maggiore
imposta
collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei
termini indicati
dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011». In particolare, sarà
possibile
effettuare il versamento dell'Iva a debito, con l'aggiunta degli
interessi
eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni con il
versamento del
27 dicembre (per ottobre e novembre, in caso di liquidazione
mensile) o con
quello del 17 marzo 2014 (per dicembre, in caso di liquidazione
mensile, e per
il quarto trimestre 2012 in caso di liquidazione periodica
trimestrale).
Per gli operatori economici c'è da fronteggiare anche la reazione
dei
consumatori ai rincari. Per questo, alcune grandi aziende hanno
annunciato che
assorbiranno o attenueranno l'aggravio dell'Iva con uno sconto e si
può
prevedere che, nel loro piccolo, molti dettaglianti faranno
altrettanto. Questa
sembra essere la strada migliore per gestire un aspetto delicato di
questa fase
di transizione alle nuove aliquote: i prezzi delle varie offerte
speciali,
sempre ampiamente pubblicizzate, dovrebbero essere toccati
dall'aumento
dell'Iva. Ma ciò causerebbe problemi di credibilità dell'azienda e
talvolta
anche legale.
Nessun problema, invece, per i rapporti continuativi (come
abbonamento, canoni
di noleggio eccetera): nelle loro clausole contrattuali c'è quella
che prevede
l'adeguamento alle novità fiscali sopravvenute.
Il cambio di
aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22% entrerà nella liquidazione
Iva per la
prima volta entro il 18 novembre 2013 (essendo il 16 novembre
sabato). Il
cambio di aliquota avviene a decorrere dalle operazione effettuate
dal 1°
ottobre 2013 che coincide con l'inizio del mese e anche con
l'ultimo trimestre
2013. Quindi la liquidazione Iva del mese di ottobre ovvero
dell'ultimo
trimestre 2013, per i contribuenti trimestrali naturali (gestori di
impianti
distribuzione carburante, autotrasportatori) sarà pulita nel senso
che
comprenderà solo operazioni attive con l'aliquota del 22 per cento.
Per la
maggior parte dei contribuenti trimestrali la liquidazione del
terzo trimestre
sarà compresa nella dichiarazione annuale Iva.
Invece le operazioni passive potranno ancora entrare nelle
prossime
liquidazioni Iva con la aliquota del 21 per cento. Infatti la
detrazione
dell'Iva assolta sugli acquisti può essere detratta al più tardi
nella
dichiarazione annuale Iva del secondo anno successivo a quello in
cui è sorto
il diritto alla detrazione e cioè al momento di effettuazione della
operazione
che coincide con la esigibilità dell'imposta.
Il cambio di aliquota non comporta alcun cambiamento in ordine alle
procedure
della registrazione delle fatture sia di acquisto che di vendita. È
pur vero
che, come previsto dall'articolo 23 del Dpr n. 633/72, le fatture
di vendita
devono essere registrate distintamente secondo l'aliquota
applicabile, ma con
la registrazione con mezzi elettronici, la distinzione è
soddisfatta indicando
per ciascuna operazione registrata la aliquota Iva relativa.
I successivi adempimenti relativi alla comunicazione dati Iva (28
febbraio) e
dichiarazione annuale Iva sono una conseguenza; infatti nei modelli
relativi al
2013 saranno previsti due righi e cioè sia con l'aliquota del 21%
per le
operazioni fino al mese di settembre sia con aliquota del 22% per
quelle
successive a tale data.
Particolare attenzione dovrà invece essere prestata per le
correzioni di errori
relativamente alle operazioni effettuate precedentemente al 1°
ottobre . In
questo caso è necessario applicare l'aliquota vigente al momento
di
effettuazione della operazione originaria.
Come previsto dall'articolo 26, comma 2, del Dpr n. 633/72 le
variazioni in
diminuzione che intervengono successivamente alla emissione della
fattura e
della sua registrazione, in quanto è venuta meno in tutto o in
parte
l'operazione, possono essere formalizzate mediante nota di
accredito. A
differenza delle rettifiche in aumento, queste variazioni non sono
obbligatorie
ma facoltative. La norma specifica inoltre che alcune rettifiche
possono essere
effettuate senza limiti temporali mentre altre devono essere emesse
entro un
anno dalla data di effettuazione della operazione (esempio
sopraggiunto accordo
tra le parti di riduzione del prezzo). A sua volta il contribuente
ha diritto a
portare in diminuzione l'Iva accreditata al proprio cliente entro
il termine
della dichiarazione annuale Iva del secondo anno successivo a
quello in cui si
è verificato il presupposto per operare la variazione in
diminuzione. Quindi se
per un'operazione effettuata nel mese di novembre 2012 viene
concordata una
riduzione del prezzo per la non conformità del bene ceduto, il
cedente emette
una nota di accredito prima che sia trascorso un anno dalla
consegna ,
accreditando al cliente l'Iva del 21% che potrà detrarre entro la
dichiarazione
annuale del 2015.
Analogo procedimento per le variazioni in aumento che comportano
l'emissione di
una vera e propria fattura integrativa. Infatti se successivamente
alla emissione
e registrazione della fatture l'ammontare imponibile o della
relativa imposta
viene ad aumentare, occorre emettere una fattura integrativa o nota
di debito;
l'Iva è applicata sul maggiore corrispettivo sulla base della
aliquota in
vigore al momento della cessione del bene o del pagamento del
corrispettivo. In
questi casi la regolarizzazione genera l'applicazione della
sanzione, sanabile
con il ravvedimento operoso a meno che l'integrazione sia la
conseguenza di
clausole contrattuali.
Potremo avere anche in futuro fatture emesse successivamente al 1°
ottobre 2013
con l'aliquota del 21 per cento. Si tratta delle cessioni con
prezzo da
determinare ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1975. In
questo caso,
infatti, se il prezzo è stabilito sulla base di elementi non ancora
conosciuti
al momento della consegna, l'operazione si intende comunque
effettuata, ma la
fattura può essere emessa entro il mese in cui i suddetti elementi
sono noti.
L'imposta dovrà essere applicata sulla base della aliquota vigente
al momento
della consegna
Per tornare a News
____________
© Copyright 2013 Legal Tir - All right Reserved