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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(GU n.102 del 3-5-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione
iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286,
come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214,
che
ha recepito la direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della
strada»;
Visto in particolare l'art. 115, comma 1, del predetto
decreto
legislativo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo
18
aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE
e
2009/113/CE concernenti la patente di guida»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2,
recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011,
n.
59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della
direttiva
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE
concernente
la patente di guida»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992,
n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante
«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della
Strada», ed in particolare gli articoli 311 e 312,
nonche'
l'appendice I al titolo IV;
Visto il proprio decreto 22 ottobre 2010, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2010, n. 258, recante «Nuove disposizioni
in
materia di rilascio della carta di qualificazione del
conducente»;
Considerata l'esigenza di modificare le disposizioni del
predetto
decreto direttoriale 22 ottobre 2010, al fine di coordinarne
la
disciplina con le nuove disposizioni del citato decreto
legislativo
n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto
legislativo
16 gennaio 2013, n. 2;
Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia
di
rilascio del documento comprovante la qualificazione per
l'esercizio
dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e
cose,
denominata qualificazione CQC in un unico organico
provvedimento;
Decreta:
Art. 1
Obbligo di possesso della carta di qualificazione del
conducente
1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale
di
autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e
dello
Spazio Economico Europeo e' fatto obbligo di possedere
la
qualificazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo
n. 286 del 2005, e successive modificazioni, di seguito
definita
qualificazione CQC, dal:
a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di
persone;
b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di
cose.
2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza
di
un corso di qualificazione iniziale, di cui all'art. 18 del
decreto
legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni
ed
integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui all'art.
19,
comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per
documentazione
ed in esenzione da esame, ai sensi dell'art. 17 del piu' volte
citato
decreto legislativo e dell'art. 3 del presente decreto.
La
qualificazione CQC e' rinnovata nella validita' a seguito
della
frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell'art.
20
del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni
e
integrazioni.
3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di
validita'
della stessa e' comprovato:
a) per i titolari di patente di guida italiana di
categoria
presupposta dalla qualificazione stessa, dall'apposizione del
codice
unionale armonizzato «95», ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3,
del
decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni
ed
integrazioni;
b) per i titolari di patente di guida di categoria
presupposta
dalla qualificazione stessa, rilasciata da uno Stato estero,
dal
documento carta di qualificazione del conducente formato card,
ai
sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286
del
2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all'art. 115,
comma
1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC per il trasporto
di
persone ricomprende in se' il certificato di
abilitazione
professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente
alle
categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente
posseduta.
Art. 2
Dati riportati sulla carta di qualificazione del
conducente
1. Sul documento di cui all'art. 1, comma 3, lettera b),
sono
riportati i seguenti dati, numerati come segue:
1. nome del titolare;
2. cognome del titolare
3. data e luogo di nascita del titolare;
4. a) data di rilascio;
b) data di scadenza del documento: nel caso in cui il
titolare
sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone
che
per il trasporto di cose, tale data deve essere
riferita
all'abilitazione che scade prima;
c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la carta
di
qualificazione del conducente;
5. a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del
conducente,
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
9. pagina 1: categoria della patente di guida presupposta
dalla
qualificazione CQC;
10. in corrispondenza di ciascuna categoria di patente
presupposta dalla qualificazione CQC, il codice unionale «95»
seguito
dalla data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale
o
della formazione periodica.
Art. 3
Rilascio della qualificazione CQC per
documentazione
1. Il documento comprovante la qualificazione CQC e'
rilasciato,
per documentazione ed in esenzione da esame ai sensi dell'art.
1,
comma 2, secondo le modalita' di cui al comma 3 dello
stesso
articolo, ai titolari di patente di guida:
a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in
Italia
non oltre la data del 9 settembre 2008;
b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia non oltre la
data
del 9 settembre 2009;
c) di categoria D1, D, DlE o DE o di categoria C1, C, ClE o
CE,
rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo
Spazio
economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9
settembre
2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari
abbiano
residenza normale in Italia;
d) equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D, DlE o DE
o
delle categorie C 1, C, ClE o CE, rilasciata da uno Stato
non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
non
oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9
settembre
2009, a condizione che i titolari siano dipendenti con la
qualifica
di autista da un'impresa avente sede in Italia.
2. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del
presente
articolo, e' valida fino al 9 settembre 2013 per il trasporto
di
persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose: oltre le
predette
date non puo' piu' essere richiesto il documento comprovante
la
qualificazione CQC ai sensi del comma 1.
Art. 4
Rinnovo di validita' della qualificazione CQC
1. Il rinnovo di validita' della qualificazione CQC e'
comprovato,
con le modalita' di cui all'art. 1, comma 3, dall'Ufficio
periferico
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi
informativi e statistici competente territorialmente in ragione
del
luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di
formazione
periodica e che ne rilascia il relativo attestato di
frequenza.
2. L'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la
formazione
periodica e' comunicato, con le modalita' che saranno definite
dalla
Direzione generale per la motorizzazione, all'Ufficio di cui al
comma
1, entro due giorni lavorativi dal termine del relativo
corso.
3. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla
ricezione
dell'elenco, all'emissione:
a) nel caso di titolari di patente di guida italiana, di
un
duplicato della patente posseduta sul quale, in corrispondenza
di
ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC,
e'
annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova
data
di scadenza di validita' della formazione periodica;
b) nel caso di titolari di patente di guida rilasciata da
uno
Stato estero, di un duplicato del documento carta di
qualificazione
del conducente formato card sul retro del quale, nella colonna 10
ed
in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta
dalla
qualificazione CQC, e' annotato il codice unionale armonizzato
95
seguito dalla nuova data di scadenza di validita' della
formazione
periodica.
Art. 5
Duplicato della documento comprovante la qualificazione
CQC
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, gli
Uffici
periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i
sistemi informativi e statistici procedono, su
richiesta
dell'interessato, all'emissione di un duplicato dei documenti di
cui
all'art. 1, comma 3, comprovanti la qualificazione CQC, nei casi
di
deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A
tal
fine verificano previamente la validita' della qualificazione CQC
e
della patente dalla stessa presupposta.
2. Deve procedersi inoltre all'emissione di un duplicato
del
documento carta di qualificazione del conducente formato card
ogni
volta che il numero della patente presupposta, riportato sullo
stesso
documento, sia modificato.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle more della predisposizione delle procedure
informatiche,
utili all'acquisizione dell'elenco dei nominativi degli allievi
di
cui all'art. 4, comma 2, l'attestato di frequenza di un corso
di
formazione periodica e' esibito dal titolare all'Ufficio
periferico
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi
informativi e statistici territorialmente competente, che
lo
acquisisce agli atti, in sede di richiesta del duplicato
del
documento comprovante il rirmovo di validita' della
qualificazione
CQC.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto
e' abrogato il Decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti
terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
4
novembre 2010, n. 258, recante disposizioni in materia di
«Nuove
disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione
del
conducente».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 17 aprile 2013
Il capo del dipartimento: Fumero
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