Professionisti a servizio del trasporto

Legal Tir

consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

________________________________________________________________________________

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



DECRETO 17 aprile 2013

Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione
per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e
cose, denominata qualificazione CQC. (13A03806)



(GU n.102 del 3-5-2013)



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti la navigazione

ed i sistemi informativi e statistici



Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale

e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali

adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,

come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che

ha recepito la direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada»;

Visto in particolare l'art. 115, comma 1, del predetto decreto

legislativo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18

aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e

2009/113/CE concernenti la patente di guida»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante

«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n.

59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva

2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente

la patente di guida»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante

«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della

Strada», ed in particolare gli articoli 311 e 312, nonche'

l'appendice I al titolo IV;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 4 novembre 2010, n. 258, recante «Nuove disposizioni in

materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente»;

Considerata l'esigenza di modificare le disposizioni del predetto

decreto direttoriale 22 ottobre 2010, al fine di coordinarne la

disciplina con le nuove disposizioni del citato decreto legislativo

n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo

16 gennaio 2013, n. 2;

Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di

rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio

dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose,

denominata qualificazione CQC in un unico organico provvedimento;



Decreta:

Art. 1

Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente

1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale di

autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello

Spazio Economico Europeo e' fatto obbligo di possedere la

qualificazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo

n. 286 del 2005, e successive modificazioni, di seguito definita

qualificazione CQC, dal:

a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;

b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.

2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza di

un corso di qualificazione iniziale, di cui all'art. 18 del decreto

legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed

integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui all'art. 19,

comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per documentazione


ed in esenzione da esame, ai sensi dell'art. 17 del piu' volte citato

decreto legislativo e dell'art. 3 del presente decreto. La

qualificazione CQC e' rinnovata nella validita' a seguito della

frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell'art. 20

del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni e

integrazioni.

3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di validita'

della stessa e' comprovato:

a) per i titolari di patente di guida italiana di categoria

presupposta dalla qualificazione stessa, dall'apposizione del codice

unionale armonizzato «95», ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3, del

decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni ed

integrazioni;

b) per i titolari di patente di guida di categoria presupposta

dalla qualificazione stessa, rilasciata da uno Stato estero, dal

documento carta di qualificazione del conducente formato card, ai

sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del

2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all'art. 115, comma

1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC per il trasporto di

persone ricomprende in se' il certificato di abilitazione

professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle

categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.



Art. 2

Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

1. Sul documento di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), sono

riportati i seguenti dati, numerati come segue:

1. nome del titolare;

2. cognome del titolare

3. data e luogo di nascita del titolare;

4. a) data di rilascio;

b) data di scadenza del documento: nel caso in cui il titolare

sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che

per il trasporto di cose, tale data deve essere riferita

all'abilitazione che scade prima;

c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la carta di

qualificazione del conducente;

5. a) numero della patente di guida posseduta;

b) numero della carta di qualificazione del conducente,

6. fotografia del titolare;

7. firma del titolare;

9. pagina 1: categoria della patente di guida presupposta dalla

qualificazione CQC;

10. in corrispondenza di ciascuna categoria di patente

presupposta dalla qualificazione CQC, il codice unionale «95» seguito

dalla data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale o

della formazione periodica.



Art. 3

Rilascio della qualificazione CQC per documentazione

1. Il documento comprovante la qualificazione CQC e' rilasciato,

per documentazione ed in esenzione da esame ai sensi dell'art. 1,

comma 2, secondo le modalita' di cui al comma 3 dello stesso

articolo, ai titolari di patente di guida:

a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in Italia

non oltre la data del 9 settembre 2008;

b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia non oltre la data

del 9 settembre 2009;

c) di categoria D1, D, DlE o DE o di categoria C1, C, ClE o CE,

rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio

economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre

2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari abbiano

residenza normale in Italia;

d) equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D, DlE o DE o

delle categorie C 1, C, ClE o CE, rilasciata da uno Stato non

appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, non

oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre

2009, a condizione che i titolari siano dipendenti con la qualifica

di autista da un'impresa avente sede in Italia.

2. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente

articolo, e' valida fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di

persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose: oltre le predette

date non puo' piu' essere richiesto il documento comprovante la

qualificazione CQC ai sensi del comma 1.



Art. 4

Rinnovo di validita' della qualificazione CQC

1. Il rinnovo di validita' della qualificazione CQC e' comprovato,

con le modalita' di cui all'art. 1, comma 3, dall'Ufficio periferico

del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici competente territorialmente in ragione del

luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione

periodica e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza.

2. L'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione

periodica e' comunicato, con le modalita' che saranno definite dalla

Direzione generale per la motorizzazione, all'Ufficio di cui al comma

1, entro due giorni lavorativi dal termine del relativo corso.

3. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione

dell'elenco, all'emissione:

a) nel caso di titolari di patente di guida italiana, di un

duplicato della patente posseduta sul quale, in corrispondenza di

ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, e'

annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data

di scadenza di validita' della formazione periodica;

b) nel caso di titolari di patente di guida rilasciata da uno

Stato estero, di un duplicato del documento carta di qualificazione

del conducente formato card sul retro del quale, nella colonna 10 ed

in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla

qualificazione CQC, e' annotato il codice unionale armonizzato 95

seguito dalla nuova data di scadenza di validita' della formazione

periodica.



Art. 5

Duplicato della documento comprovante la qualificazione CQC

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, gli Uffici

periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici procedono, su richiesta

dell'interessato, all'emissione di un duplicato dei documenti di cui

all'art. 1, comma 3, comprovanti la qualificazione CQC, nei casi di

deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A tal

fine verificano previamente la validita' della qualificazione CQC e

della patente dalla stessa presupposta.

2. Deve procedersi inoltre all'emissione di un duplicato del

documento carta di qualificazione del conducente formato card ogni

volta che il numero della patente presupposta, riportato sullo stesso

documento, sia modificato.



Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della predisposizione delle procedure informatiche,

utili all'acquisizione dell'elenco dei nominativi degli allievi di

cui all'art. 4, comma 2, l'attestato di frequenza di un corso di

formazione periodica e' esibito dal titolare all'Ufficio periferico

del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici territorialmente competente, che lo

acquisisce agli atti, in sede di richiesta del duplicato del

documento comprovante il rirmovo di validita' della qualificazione

CQC.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e' abrogato il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti

terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4

novembre 2010, n. 258, recante disposizioni in materia di «Nuove

disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del

conducente».

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

Roma, 17 aprile 2013



Il capo del dipartimento: Fumero 

Descrizione immagine

Per tornare a Legislazione

____________________