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Preambolo
Le Parti contraenti,
riconosciuta l'utilità di regolare in modo uniforme le condizioni del contratto di trasporto internazionale di merci su strada, specie per quanto concerne i documenti utilizzati per questo trasporto e la responsabilità del vettore,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo 1 - Campo d'applicazione
Articolo 1
1. La presente Convenzione si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione si considerano«veicoli» gli autoveicoli, i veicoli articolati, i rimorchi ed i semi-rimorchi, quali sono definiti nell'articolo 4 della Convenzione per la circolazione stradale del 19 settembre 1949.
3. La presente Convenzione si applica anche quando i trasporti da essa previsti sono effettuati dagli Stati o dalle istituzioni o dagli organismi governativi.
4. La presente Convenzione non si applica:
Articolo 2
1. Se, su una parte del percorso, il veicolo sul quale si trovano le merci è trasportato, senza che queste ne siano scaricate, per mare, per ferrovia, per via navigabile interna, o per via aerea, - eccettuati, eventualmente, i casi previsti nell'articolo 14 -, la presente Convenzione si applica nondimeno all'intero trasporto. Tuttavia, nella misura in cui si provi che una perdita, un'avaria o un ritardo nella consegna della merce, avvenuto nel corso del trasporto non stradale, non è stato causato da un atto o da un'omissione del vettore stradale e che esso proviene da un fatto che poté solo prodursi nel corso e a causa del trasporto non stradale, la responsabilità del vettore stradale non è disciplinata dalla presente Convenzione, ma nel modo secondo cui la responsabilità del vettore non stradale sarebbe stata stabilita se fosse stato concluso un contratto di trasporto fra il mittente e il vettore non stradale per il solo trasporto della merce, conformemente alle disposizioni imperative di legge concernenti il trasporto non stradale di merci. Ove mancassero tali disposizioni, la responsabilità del vettore stradale è disciplinata dalla presente Convenzione.
2. Se il vettore stradale provvede anche al trasporto non
stradale, la sua responsabilità è parimente disciplinata dal
paragrafo primo, come se la sua doppia funzione di vettore fosse
esercitata da due persone diverse.
Capitolo II - Persone per le quali il vettore risponde
Articolo 3
Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, il vettore
risponde - come se fossero propri - degli atti e delle omissioni
dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei servizi delle
quali egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali
dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro
funzioni.
Capitolo III - Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto
Articolo 4
Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura.
La mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura
non pregiudica l'esistENZa né la validità del contrattO di
trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 5
1. La lettera di vettura è compilata in tre esemplari originali, firmati dal mittente e dal vettore, le firme possono essere stampate o apposte mediante i bolli del mittente o del vettore, qualora la legislazione del Paese nel quale la lettera di vettura è compilata lo consenta. Il primo esemplare viene consegnato al mittente, il secondo accompagna la merce e il terzo è trattenuto dal vettore.
2. Quando la merce da trasportare deve essere caricata su
diversi veicoli, o quando si tratta di diversi generi di merce o di
partite distinte, il mittente o il vettore ha il diritto di esigere
un numero di lettere di vettura corrispondente al numero dei
veicoli utilizzati o dei diversi generi o partite di merci.
Articolo 6
1. La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
2. Se del caso, la lettera di vettura deve inoltre contenere
le seguenti indicazioni:
Articolo 7
1. Il mittente risponde di tutte le spese e danni sopportati dal vettore in caso di inesattezza o di insufficienza:
2. Se, a richiesta del mittente, il vettore iscrive nella lettera
di vettura le indicazioni previste nel paragrafo 1 del presente
articolo, si ritiene, fino a prova contraria, che egli agisca per
conto del mittente.
3. Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione prevista
nell'articolo 6 paragrafo 1 k, il vettore è responsabile di tutte
le spese e dei danni subiti dall'avente diritto alla merce a causa
di detta omissione.
Articolo 8
1. All'atto del ricevimento della merce, il vettore deve verificare:
3. Il mittente ha il diritto di esigere che il vettore verifichi
il peso lordo o la quantità altrimenti espressa della merce. Egli
può inoltre esigere che il contenuto dei colli sia verificato. Il
vettore può pretendere il pagamento delle spese di verifica. Il
risultato delle verifiche deve figurare sulla lettera di
vettura.
Articolo 9
1. Fino a prova contraria, la lettera di vettura fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore.
2. Se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del
vettore, si presume che, al momento del ricevimento, la merce e il
suo imballaggio erano in buono stato apparente e che il numero dei
colli, i loro contrassegni e i loro numeri erano conformi alle
indicazioni della lettera di vettura.
Articolo 10
Il mittente è responsabile nei confronti del vettore dei danni
alle persone, al materiale o ad altre merci, come pure delle spese
causate dall'imperfezione dell'imballaggio della merce, a meno che,
essendo tale imperfezione apparente o nota al vettore al momento
del ricevimento, il vettore non abbia fatto riserve al
riguardo.
Articolo 11
1. Per l'adempimento delle formalità doganali e delle altre formalità richieste prima della riconsegna della merce, il mittente deve unire alla lettera di vettura o mettere a disposizione del vettore i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni volute.
2. Il vettore non ha l'obbligo di esaminare se tali documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni che potessero derivare dalla mancanza, dall'insufficienza o dall'irregolarità di detti documenti e informazioni, salvo il caso di errore da parte del vettore.
3. Il vettore è responsabile, come se fosse un commissionario,
delle conseguenze della perdita o dell'impiego inesatto dei
documenti menzionati nella lettera di vettura, allegati alla
medesima o consegnati al vettore; tuttavia, l'indennità a suo
carico non può superare quella dovuta in caso di perdita della
merce.
Articolo 12
1. Il mittente ha il diritto di disporre della merce, in particolare esigendo dal vettore la sospensione del trasporto, la modifica del luogo previsto per la riconsegna della merce a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura.
2. Tale diritto si estingue quando il secondo esemplare della lettera di vettura è consegnato al destinatario, o allorché questi faccia valere il diritto previsto nell'articolo 13 paragrafo 1; da questo momento, il vettore deve attenersi agli ordini del destinatario.
3. Il diritto di disposizione spetta tuttavia al destinatario dal momento della compilazione della lettera di vettura, se il mittente ne ha fatto menzione sulla stessa.
4. Se, valendosi del suo diritto di disposizione, il destinatario ordina di riconsegnare la merce a un'altra persona, questa non può designare altri destinatari.
5. L'esercizio del diritto di disposizione è subordinato alle seguenti condizioni:
7. Il vettore che non eseguisce le istruzioni date nelle
condizioni previste nel presente articolo o che si attiene a tali
istruzioni senza esigere la presentazione del primo esemplare della
lettera di vettura, è responsabile, nei confronti dell'avente
diritto, del danno così causato.
Articolo 13
1. Dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che gli sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia riconsegnata la merce, il tutto contro ricevuta. Se la perdita della merce è accertata, o se la merce non è arrivata entro il termine previsto nell'articolo 19, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto.
2. Il destinatario che si avvale dei diritti conferitigli a
norma del paragrafo 1 del presente articolo deve pagare l'importo
dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. In caso di
contestazione, il vettore è tenuto a riconsegnare la merce soltanto
se il destinatario gli fornisce una cauzione.
Articolo 14
1. Se, per motivo qualunque, l'esecuzione del contratto alle condizioni previste nella lettera di vettura è o diventa impossibile prima dell'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il vettore deve chiedere istruzioni alla persona cui spetta il diritto di disporre della merce conformemente all'articolo 12.
2. Tuttavia, se le circostanze consentono l'esecuzione del
trasporto a condizioni diverse da quelle previste nella lettera di
vettura e se il vettore non ha potuto ottenere in tempo utile le
istruzioni dalla persona cui spetta il diritto di disporre della
merce in conformità dell'articolo 12, egli adotta i provvedimenti
che ritiene più opportuni nell'interesse della persona
medesima.
Articolo 15
1. Qualora, dopo l'arrivo della merce al luogo di destinazione, sopravvengano impedimenti alla riconsegna, il vettore chiede istruzioni al mittente. Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di disporne senza dover produrre il primo esemplare della lettera di vettura.
2. Anche dopo aver rifiutato la merce, il destinatario può sempre chiederne la riconsegna, purché il vettore non abbia ricevuto istruzioni contrarie dal mittente.
3. Se l'impedimento alla riconsegna sopravviene dopo che il
destinatario, in conformità del diritto conferitogli dall'articolo
12 paragrafo 3 ha dato ordine di riconsegnare la merce ad altra
persona, il destinatario si sostituisce al mittente e tale altra
persona si sostituisce al destinatario, agli effetti
dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 16
1. Il vettore ha diritto al rimborso delle spese causate dalla sua domanda d'istruzioni o dall'esecuzione delle istruzioni ricevute, a meno che queste spese non dipendono da sua colpa.
2. Nei casi previsti nell'articolo 14 paragrafo 1 e nell'articolo 15 il vettore può scaricare immediatamente la merce per conto dell'avente diritto; dopo l'operazione di scarico, il trasporto è considerato terminato. Il vettore assume allora la custodia della merce. Egli può tuttavia affidare la merce a terzi, nel quale caso egli è responsabile solo della prudente scelta del terzo. La merce resta gravata dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e di tutte le altre spese.
3. Il vettore può disporre per la, vendita della merce senza attendere istruzioni dell'avente diritto quando la natura deperibile o lo stato della merce lo giustifichi o quando non esista alcuna proporzione fra le spese di custodia e il valore della merce. Negli altri casi, egli può parimenti disporre per la vendita, qualora l'avente diritto non gli abbia impartito, entro un termine adeguato, istruzioni contrarie, la cui esecuzione possa essere ragionevolmente pretesa.
4. Se la merce è stata venduta in applicazione del presente articolo, il ricavato della vendita deve essere messo a disposizione dell'avente diritto, dedotte le spese che gravano la merce. Se tali spese fossero superiori al ricavato della vendita, il vettore ha diritto alla differenza.
5. Il modo di procedere in caso di vendita è determinato dalla
legge o dagli usi del luogo in cui si trova la merce.
Capitolo IV - Responsabilità del vettore
Articolo 17
1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
3. Per liberarsi dalla sua responsabilità, il vettore non può eccepire né l'imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei dipendenti di quest'ultima.
4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti:
Articolo 18
1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17 paragrafo 2 incombe al vettore.
2. Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o l'avaria sia stata così causata. L'avente diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi.
3. La presunzione di cui sopra non è applicabile nel caso previsto nell'articolo 17 paragrafo 4 a quando vi sia un ammanco rilevante o perdita di colli.
4. Se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo, dai cambiamenti di temperatura o dall'umidità dell'aria, il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4 d a meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli.
5. Il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17
paragrafo 4f se non fornisce la prova di aver adottato tutti i
provvedimenti a cui era normalmente tenuto, considerate le
circostanze, e d'aver osservato le istruzioni speciali
impartitegli.
Articolo 19
Vi è ritardo nella riconsegna quando la merce non è stata
riconsegnata entro il termine convenuto o, se non è stato convenuto
un termine, quando la durata effettiva del trasporto superi il
tempo accordato ragionevolmente a un vettore diligente, tenuto
conto delle circostanze e, in particolare nel caso di carico
parziale, del tempo richiesto per formare un carico completo in
condizioni normali.
Articolo 20
1. Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto può considerare la merce come perduta quando essa non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, qualora non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore.
2. L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennità per la merce perduta, può domandare, per iscritto, di essere immediatamente avvisato nel caso in cui la merce fosse ritrovata entro l'anno successivo al pagamento dell'indennità. Di tale domanda gli è dato atto per iscritto.
3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto può esigere che la merce gli sia riconsegnata contro pagamento dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e contro restituzione dell'indennità che egli ha ricevuto, dedotte, eventualmente, le spese che fossero state comprese in queste indennità e con riserva di ogni diritto all'indennità per ritardo nella riconsegna prevista nell'articolo 23 e, se del caso, nell'articolo 26.
4. In mancanza sia della domanda prevista nel paragrafo 2, sia
di istruzioni date nel termine di trenta giorni previsto nel
paragrafo 3, ovvero se la merce è ritrovata dopo un anno dal
pagamento dell'indennità, il vettore ne dispone conformemente alla
legge del luogo in cui si trova la merce.
Articolo 21
Se la merce è riconsegnata al destinatario senza incasso del
rimborso che avrebbe dovuto essere riscosso dal vettore
conformemente alle disposizioni del contratto di trasporto, il
vettore deve indennizzare il mittente fino a concorrenza
dell'importo del rimborso; resta tuttavia salvo il suo regresso nei
confronti del destinatario.
Articolo 22
1. Il mittente che consegna al vettore merci pericolose deve segnalargli la natura esatta del pericolo che esse presentano ed indicargli eventualmente le precauzioni da prendere. Se tale avvertenza non fosse stata indicata sulla lettera di vettura, spetterà al mittente o al destinatario di provare, con altri mezzi, che il vettore ha avuto conoscenza della natura esatta del pericolo presentato dal trasporto di dette merci.
2. Le merci pericolose che non fossero state riconosciute come
tali dal vettore, nelle condizioni previste nel paragrafo 1 del
presente articolo possono essere da questi, in ogni momento e in
qualsiasi luogo, scaricate, distrutte o rese inoffensive senza
alcun obbligo d'indennizzo; il mittente è inoltre responsabile di
tutte le spese e dei danni derivanti dalla loro consegna al
trasporto o dal loro trasporto.
Articolo 23
1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta.
2. Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità.
3. Tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.
4. Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni.
5. In caso di ritardo, se l'avente diritto prova che gliene è derivato un pregiudizio, il vettore deve corrispondere un'indennità non eccedente il prezzo di trasporto.
6. Possono essere reclamate indennità maggiori solo quando sia stato dichiarato il valore della merce o sia stata fatta una dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna, conformemente agli articoli 24 e 26.
7. L'unità di conto menzionata nella presente Convenzione consiste nel diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo monetario internazionale. L'ammontare di cui al paragrafo 3 del presente articolo viene convertito nella moneta nazionale dello Stato da cui dipende il Tribunale investito della controversia sulla base del valore di detta moneta alla data della sentenza o alla data concordata dalle Parti. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale dello Stato membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale, di uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
8 Tuttavia, uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo può, al momento della ratifica del Protocollo alla CMR o dell'adesione a quest'ultima o in qualunque altro momento, dichiarare che il limite della responsabilità previsto al paragrafo 3 del presente articolo e applicabile sul suo territorio è fissato a 25 unità monetarie. L'unità monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 10/31 di grammo oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione nella moneta nazionale della somma di cui al presente paragrafo viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
9. Il calcolo menzionato nell'ultima frase del paragrafo 7,
e la conversione di cui al paragrafo 8, del presente articolo
devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale
dello Stato lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello
espresso in unità di conto al paragrafo 3 del presente articolo. Al
momento del deposito di uno strumento, di cui all'articolo 3 del
Protocollo alla CMR ed ogni qual volta si verifichi un cambiamento
nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale
in rapporto all'unità di conto o all'unità monetaria, gli Stati
comunicheranno al Segretario generale dell'ONU il loro metodo di
calcolo conformemente al paragrafo 7, o i risultati della
conversione conformemente al paragrafo 8, del presente articolo, a
seconda dei casi.
Articolo 24
Pagando un supplemento di prezzo da convenirsi, il mittente può
dichiarare nella lettera di vettura un valore della merce superiore
al limite indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 23 e, in tale
caso, l'ammontare dichiarato sostituisce detto limite.
Articolo 25
1. In caso di avaria, il vettore paga l'ammontare del deprezzamento calcolato secondo il valore della merce fissato conformemente all'articolo 23 paragrafi 1, 2 e 4.
2. Tuttavia, l'indennità non può eccedere
Articolo 26
1. Il mittente può fissare l'ammontare di un interesse speciale alla riconsegna, in caso di perdita o di avaria e di ritardo sul termine convenuto, menzionandolo nella lettera di vettura e pagando il supplemento di prezzo convenuto.
2. Qualora sia stata fatta la dichiarazione d'interesse speciale
alla riconsegna, oltre alle indennità previste negli articoli 23,
24 e 25, può essere reclamato il risarcimento del danno
supplementare provato, fino a concorrenza dell'ammontare
dell'interesse dichiarato.
Articolo 27
1. L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per cento annuo, decorrono dal giorno del reclamo presentato per iscritto al vettore o, se non sia stato presentato reclamo, dal giorno della domanda giudiziale.
2. Qualora gli elementi che servono di base al calcolo
dell'indennità non siano espressi nella valuta del Paese ove devesi
effettuare il pagamento, la conversione è fatta in base al corso
del giorno e del luogo di pagamento dell'indennità.
Articolo 28
1. Se, in conformità della legge applicabile, la perdita, l'avaria o il ritardo verificatosi nel corso di un trasporto soggetto alla presente Convenzione, può dar luogo a un reclamo extra-contrattuale, il vettore può avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione, che escludono la sua responsabilità o che determinano o limitano le indennità dovute.
2. Se è fatta valere la responsabilità extracontrattuale per
perdita, avaria o ritardo nei confronti di una persona per la quale
il vettore è responsabile, conformemente all'articolo 3, questa può
parimenti avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione
che escludono la responsabilità del vettore o che determinano o
limitano le indennità dovute.
Articolo 29
1. Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo.
2. Lo stesso vale nel caso in cui il dolo o la colpa sia
imputabile ai dipendenti del vettore o a altre persone dei cui
servizi egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali
dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro
funzioni. In tal caso, detti dipendenti o dette persone non hanno a
loro volta il diritto di avvalersi, per quanto concerne la loro
responsabilità personale, delle disposizioni del presente capo di
cui al paragrafo 1.
Capitolo V - Reclami e azioni
Articolo 30
1. Se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo - al più tardi al momento della riconsegna, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla riconsegna, domenica o giorni festivi non compresi, ove si tratti di perdite o avarie non apparenti -, indicando genericamente la natura della perdita o dell'avaria, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura. Ove si tratti di perdite o di avarie non apparenti, le riserve di cui sopra devono essere fatte per iscritto.
2. Qualora lo stato della merce sia stato accertato in contraddittorio dal destinatario e dal vettore, la prova contraria al risultato di tale accertamento può essere fatta solo ove si tratti di perdite o avarie non apparenti ed il destinatario abbia comunicato riserve scritte al vettore entro 7 giorni dall'accertamento medesimo, domenica e giorni festivi non compresi.
3. Un ritardo nella riconsegna non può dar luogo a indennità salvo il caso in cui una riserva sia stata comunicata per iscritto nel termine di 21 giorni da quello in cui la merce è stata messa a disposizione del destinatario.
4. La data di riconsegna, ovvero, secondo il caso, quella dell'accertamento o quella in cui la merce è stata messa a disposizione, non è computata nei termini previsti nel presente articolo.
5. Il vettore e il destinatario devono accordarsi reciprocamente
ogni facilitazione ragionevole ai fini di ogni utile accertamento e
verifica.
Articolo 31
1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l'attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:
2. Qualora per una controversia di cui al paragrafo primo del
presente articolo sia stata proposta un'azione davanti al giudice
competente ai sensi di detto paragrafo, o qualora questo giudice si
sia pronunciato su una tale controversia, nessuna nuova azione può
essere intentata tra le parti per la stessa controversia, salvo che
la sentenza del giudice davanti al quale è stata promossa la prima
causa non possa essere eseguita nel Paese in cui è promossa la
nuova causa.
3. Qualora in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo una sentenza pronunciata da un giudice di un Paese contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in ciascuno degli altri Paesi contraenti non appena siano state adempiute le formalità all'uopo prescritte nel Paese interessato. Tali formalità non possono comportare alcun riesame di merito del processo.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano alle sentenze pronunciate in contraddittorio, in contumacia e alle transazioni giudiziali; esse non si applicano invece alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, né alle sentenze che condannano l'attore, in seguito al parziale o totale rigetto della sua domanda, oltre alle spese, al pagamento di un risarcimento.
5. I cittadini di un Paese contraente che hanno il loro
domicilio o una sede d'affari in un Paese contraente non sono
obbligati a prestare una cauzione per garantire il pagamento delle
spese giudiziali derivanti da controversie su trasporti sottoposti
alla presente Convenzione.
Articolo 32
1. Le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla presente Convenzione si prescrivono nel termine di un anno. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la prescrizione è di tre anni. La prescrizione decorre:
2. Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati. In caso di accettazione parziale del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso solo per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che afferma tali fatti. 1 successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione.
3. Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo 2, la sospensione della prescrizione è regolata dalla legge del giudice adito. Lo stesso vale per l'interruzione della prescrizione.
4. L'azione prescritta non può più essere proposta, né sotto forma di domanda riconvenzionale, né sotto forma di eccezione.
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