consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti
(Approvato
con Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
262)
Testo
aggiornato al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.
286
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Libro
Quarto
Delle
obbligazioni
Titolo
III
Dei singoli
contratti
Col
contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo,
a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Coloro che
per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il
trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le
richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari
dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o
autorizzate nell'atto di concessione e rese note al
pubblico.
I trasporti
devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più
richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso
maggiore.
Se le
condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è
obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia
richiesta.
Salve le
speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque
deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita
la norma delle condizioni generali.
LE
disposizioNi di questo capo si applicano anche ai trasporti per via
d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto
non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi
speciali.
Salva la
responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione
del trasporto , il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la
persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o
dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non
prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno.
Sono nulle
le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i
sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di
questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto
gratuito.
Nei
trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del
proprio percorso.
Tuttavia il
danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina
in ragione dell'intero percorso.
Il mittente
deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e
il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il
numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per
eseguire il trasporto.
Se per
l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il
mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le
cose da trasportare.
Sono a
carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o
dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o
irregolarità dei documenti.
Su richiesta
del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con
la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate
nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il
trasporto.
Su richiesta
del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera
di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata
rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le
stesse indicazioni.
Salvo
contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di
vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la
clausola «all'ordine».
Il mittente
può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose,
ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello
originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo
l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti
dal contrordine.
Qualora dal
vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera
di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre
delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore
il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni.
Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente
non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse
sono passate a disposizione del destinatario.
Se l'inizio
o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente
ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere
immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia
delle cose consegnategli.
Se le
circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al
mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può
depositare le cose a norma dell'articolo 1514, o, se sono soggette
a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'articolo
1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del
deposito o della vendita.
Il vettore
ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato
iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in
proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del
trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da
caso fortuito.
Il vettore
deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario
nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o,
in mancanza, dagli usi.
Se la
riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore
deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose
trasportate.
Se dal
mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve
esibirla al destinatario.
Il termine
di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato
dalla somma di questi.
I diritti
nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al
destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o
scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il
destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
Il
destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se
non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto
e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso
in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il
destinatario deve depositare la differenza contestata presso un
istituto di credito.
Se il
destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la
riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare
immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le
disposizioni dell'articolo 1686.
Se sorge
controversia tra più destinatari o circa il diritto del
destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero
se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il
vettore può depositarle a norma dell'articolo 1514 o, se sono
soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma
dell'articolo 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve
informare prontamente il mittente del deposito o della
vendita.
Se il
vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di
vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti
nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante
girata del titolo.
In tal caso
il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo
delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un
domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti
dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di
carico.
Il
possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o
della ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al
vettore all'atto della riconsegna delle cose
trasportate.
Il vettore
che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri
crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il
deposito della somma controversa , è responsabile verso il mittente
dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi
a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione
verso il destinatario.
Il vettore è
responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli
per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le
riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria
è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose
stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello
del destinatario.
Se il
vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume
che le cose stesse non presentino vizi apparenti
d'imballaggio.
Sono valide
le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per
eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del
trasporto, dipendono da caso fortuito.
Per le cose
che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il
trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore
risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale,
a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione
non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le
circostanze del caso non poteva giungere alla misura
accertata.
Si deve
tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Il danno
derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo
corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della
riconsegna.
Il
risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata
nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23,
comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci,
ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive
modificazioni, nei trasporti internazionali (1).
La
previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del
vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi
speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili
(1).
Il vettore
non può avvalersi della limitazione della responsabilità
prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la
prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati
da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti,
ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per
l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni (1).
Il
destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della
riconsegna, l'identità e lo stato delle cose
trasportate.
Se la
perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le
spese.
Salvo
diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si
accertano nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di
procedura civile.
Il
ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di
quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal
contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono
salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili
al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno
sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il
ricevimento.
Se il
vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le
proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi
rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al
luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto
oltre le proprie linee, gli obblighi di uno
spedizioniere.
Nei
trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori
successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per
l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al
luogo di destinazione.
Il vettore
chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso
contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se
risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei
vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso
contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti
proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il
danno non è avvenuto nel proprio percorso.
I vettori
successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di
vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al
momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione,
si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla
lettera di vettura.
L'ultimo
vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei
rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per
l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.
Se egli
omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è
responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute,
salva l'azione contro il destinatario.
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