Circolare
N. 2 Prot. 9654 del 09/04/2013
emessa
da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
2008
Titolo/Oggetto
Servizi di linea interregionali e internazionali extra UE di
competenza statale (d. lgs. 285/05) – rilascio di autorizzazioni in
luogo di concessioni (art. 9 d. lgs.
285/05)
testo
Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI
Direzione
Generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalità
Via G Caraci
36 – 00157 ROMA
Tel. 0039 06
41586450 – Fax 0039 06 41584217
Alle
Direzioni Generali Territoriali
Agli Uffici
di motorizzazione civile
Alle Regioni
e Province autonome
Alle
Associazioni di imprese per il trasporto su strada
LORO
SEDI
Circolare
n._2__/2013 del 9 APR.2013
Prot. n.
9654/U
OGGETTO:
Servizi di linea interregionali e internazionali extra UE di
competenza statale (d. lgs. 285/05) – rilascio di autorizzazioni in
luogo di concessioni (art. 9 d. lgs. 285/05)
1)
PREMESSA
L’articolo 9
comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 dispone
che le concessioni di servizi in oggetto –rilasciate in vigenza
della legge n. 1822/39- sono valide fino al 31 dicembre 2013. Entro
tale data, alle imprese concessionarie che ne fanno richiesta e che
soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 3 dello stesso d.
lgs. 285/05 è rilasciata la corrispondente
autorizzazione.
Ne deriva,
per l’anno in corso, un notevole picco di attività, considerato che
le concessioni oggi in vigore corrispondono a circa tre volte il
numero medio di autorizzazioni rilasciate annualmente.
Quale
elemento di contesto va inoltre citata la futura attuazione
dell’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
(convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27).
L’articolo 1 citato reca “Liberalizzazione delle attività
economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese” e
prevede l’adozione, da parte del Governo, di uno o più regolamenti
per “individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo
di assenso dell’amministrazione, nonché i termini e le modalità per
l’esercizio dei poteri di controllo […], individuando le
disposizioni di legge e regolamenti dello Stato che […] vengono
abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti stessi”.
Nelle more
dell’adozione di tale nuova normativa –che ad oggi potrebbe non
essere imminente- è necessario fornire indicazioni per rendere più
fluide le procedure per la “trasformazione” delle concessioni in
autorizzazioni, pur nei limiti e nell’ambito della normativa in
vigore.
2) NORMATIVA
APPLICABILE E MODALITA’ DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI
L’articolo 9
del d. lgs. 285/05 prescrive che il rilascio di autorizzazione in
luogo di concessione può avvenire a favore delle “imprese
concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3”.
Tali condizioni sono le stesse previste per il rilascio di
autorizzazioni ex novo. Si specifica che il riferimento al decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (riferimento contenuto
nell’art. 3 comma 2 lettera a) del d. lgs. 285/05, relativo
all’accesso alla professione) deve intendersi sostituito dalla
normativa di attuazione del regolamento (CE) 1071/2009, in
applicazione dal 4 dicembre 2011 .
Qui di
seguito sono riportati i requisiti -come codificati dal d. lgs.
285/05 e declinati dal DM 316/2006- necessari per il rilascio
dell’autorizzazione in luogo di concessione ed è riepilogata la
modalità di dimostrazione, che per alcuni dei requisiti è
dettagliata nei paragrafi successivi. Anche l’indicazione degli
uffici ministeriali competenti è indicata
successivamente.
REQUISITI
DELL’IMPRESA
1.
Titolarità dell’autorizzazione all’esercizio della professione ex
regolamento (CE) 1071/2009, comprovata dall’iscrizione al Registro
Elettronico Nazionale (REN). E’ sufficiente che l’impresa
autocertifichi il proprio numero di iscrizione al REN. Per le
riunioni di imprese rimane fermo quanto indicato con circolare n.
9/2012 (prot. 25161 del 13/11/2012);
2. possesso
della certificazione di qualità aziendale secondo le norme UNI EN
ISO 9000 nella versione più recente. L’impresa dovrà allegare
l’originale o una copia autenticata della
certificazione;
3.
applicazione agli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle
norme di diritto comune e del contratto collettivo di
settore; adempimento delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) 1370/2007 in materia di separazione contabile, se
l’impresa gestisce anche servizi soggetti ad obblighi di servizio
pubblico. Tali requisiti sono dimostrati mediante
autocertificazione;
4.
disponibilità di impianti, strutture, personale in misura idonea ad
assicurare l’esercizio regolare del servizio di linea;
disponibilità di autobus con le caratteristiche di cui all’articolo
3 comma 2 lettera f) del d. lgs. 285/05. Tale requisito è accertato
dal competente UMC, qualora la trasformazione della concessione in
autorizzazione preveda un aumento del programma di esercizio, tale
da far presumere la necessità di ulteriori risorse strumentali ed
umane (veicoli e conducenti) da parte dell’impresa/riunione di
imprese richiedente. In assenza di tali modifiche in aumento,
considerato che il servizio è svolto da molti anni, deve
correttamente ritenersi la sussistenza di tale
requisito.
Nel caso di
domanda presentata da una riunione di imprese la sussistenza delle
predette condizioni è valutata con riferimento alla riunione di
imprese nel suo complesso;
5. assenza
di sanzioni aventi il carattere della definitività, come declinate
dall’articolo 3 comma 2 lettere h) ed i) del d. lgs. 285/05.
Tale requisito è oggetto di autocertificazione da parte
dell’impresa;
6. assenza
di revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi di
trasporto, come previsto all’articolo 3 comma 2 lettera l) del d.
lgs. 285/05. Tale requisito è oggetto di autocertificazione da
parte dell’impresa.
REQUISITI
DEL SERVIZIO
7. natura di
servizio interregionale di competenza statale (ex art. 1 comma 1
lettera a) del d. lgs. 285/05), il cui percorso, dunque, collega
più di due Regioni;
8. utilizzo
di aree di fermata che hanno ottenuto il nullaosta in materia di
sicurezza (NOS) da parte del Ministero. Per le aree di fermata non
presenti nel data base del Ministero è necessario che
l’impresa ottenga il NOS prima di presentare la domanda di rilascio
del titolo autorizzatorio. Resta inteso che, se la richiesta di
rilascio del NOS si conclude con esito negativo, la/le fermata/e
sprovvista/e di NOS non potrà/potranno essere contenuta/e nelle
tabelle degli orari. La disponibilità del NOS (presente sul
database o acquisito ad hoc presso l’Ufficio competente, in tal
caso citando gli estremi del NOS) è auto-certificata
dall’impresa;
9. utilizzo
di un percorso che risponda a requisiti di sicurezza. Poiché i
servizi oggetto di concessione sono in esercizio da molti anni, si
può correttamente presumere che il percorso risponda a tali
requisiti. Perciò le imprese che intendano mantenere invariato il
percorso del servizio non sono tenute ad acquisire il preventivo
nullaosta alla sicurezza del percorso (NOP) da parte del competente
UMC. Tale condizione di invarianza del percorso sussiste anche se
il servizio proposto prevede lo spostamento dell’area di fermata
lungo l’itinerario già in esercizio. L’avvenuta acquisizione del
NOP ovvero l’invarianza del percorso sono autocertificate
dall’impresa;
10.
preventiva approvazione o –a seconda dei casi- apposizione di
visto, da parte del Ministero, di tabelle degli orari (inclusive
del programma di esercizio, e soggette ad approvazione) e prezzi
(soggetti ad apposizione del visto). Affinché possa essere
approvata, la tabella contiene fermate dotate di
NOS;
11.
disponibilità dell’atto di assenso all’utilizzo delle aree di
fermata, rilasciato da parte dell’Ente proprietario. Questo
requisito non riguarda tuttavia il procedimento di rilascio
dell’autorizzazione di competenza del Ministero e pertanto le
relative verifiche non fanno parte di tale
procedimento.
3) GLI
ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE
Prima di
presentare domanda per il rilascio dell’autorizzazione in luogo di
concessione, l’impresa deve:
3.1 aver
perfezionato la propria iscrizione al REN, presso l’UMC nel cui
territorio di competenza l’impresa ha sede legale;
3.2 aver
ottenuto dal competente UMC:
- il NOS per
le aree di fermata che non siano presenti nel data base
ministeriale;
- il NOP, a
meno che il percorso non sia invariato rispetto al servizio gestito
in concessione;
-
l’approvazione della tabella degli orari;
-
l’apposizione del visto all’elenco dei prezzi.
A breve sarà
reso disponibile un sistema informatico per la gestione di tabelle
orarie, programma di esercizio, relazioni di traffico, lista dei
prezzi. Si farà dunque seguito con ulteriori indicazioni e
istruzioni allorché sarà ultimato il sistema informatizzato. Al
momento, i documenti sono presentati soltanto in formato
cartaceo.
Una volta
completati gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi 3.1
e 3.2 l’impresa dovrà presentare, debitamente compilati e
sottoscritti dal legale rappresentante:
a. la
domanda di trasformazione, redatta sul modello di cui all’ALL.
1;
b. la
tabella degli orari debitamente approvata dal competente UMC,con
annessa la tabella relativa al programma di esercizio e alle
relazioni di traffico, e la tabella dei prezzi vistata dallo stesso
UMC. Tale documentazione è redatta secondo i modelli di cui
all’ALL. 1.A e ALL. 1.B. Alcune istruzioni per la compilazione e un
esempio di tabella oraria compilata sono allegati alla presente
circolare (ALL. 2);
c. la
dichiarazione attestante il materiale rotabile di cui l’impresa
dispone (o di cui prevede l’acquisizione), le unità di personale
del cui lavoro si avvale, la consistenza delle strutture (cfr.
modello di cui all’ALL. 1.C). Nel caso di riunione di imprese tale
allegato è presentato da ciascuna impresa iscritta al REN e facente
parte della riunione;
d. per le
imprese in associazione: dichiarazione relativa alla costituzione
di associazione di imprese (cfr. modello di cui all’ALL. 1.D)
e la/le dichiarazione/i attestante/i la titolarità dei
requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 285/2005, resa/e da ciascuna impresa autorizzata
all’esercizio della professione (cfr. modello di cui all’ALL.
1.E);
e. originale
o copia autenticata della certificazione ISO secondo le norme UNI
EN ISO 9000 nella versione più recente.
4) I
CONTROLLI DA PARTE DEL MINISTERO
Gli uffici
del Ministero procedono, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, alla verifica:
- della
conformità della documentazione prodotta alle leggi comunitarie e
nazionali nonché alle norme tecniche che si applicano nel caso di
specie;
- alla
congruità e completezza della documentazione trasmessa dalle
imprese.
Essi
procedono inoltre:
- al
controllo a campione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.
445/2000, di stati, fatti, dati autocertificati dall’impresa per la
dimostrazione dei requisiti;
- al
controllo sistematico della iscrizione al Registro Elettronico
Nazionale (REN) di cui al Decreto del Capo Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
25/11/2011 (GURI n. 277 del 28/11/2011).
5) LA
PROCEDURA E GLI UFFICI DEL MINISTERO COMPETENTI
La procedura
rimane sostanzialmente simile a quella attuale, ancorché con alcune
varianti:
1. la
eventuale richiesta di nullaosta alla sicurezza del percorso, che
come detto precede la istanza di trasformazione, va indirizzata
all’UMC capoluogo di Regione nel cui territorio ha origine il
servizio;
2. le
eventuali richieste di nullaosta alla sicurezza delle aree di
fermata (qualora non siano presenti nel data base del Ministero)
vanno indirizzate all’UMC nel cui territorio di competenza sono
ubicate le aree di fermata;
3. l’istanza
di trasformazione va indirizzata contemporaneamente:
a. alla
Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità
– divisione 2 (DIV2), corredata di tutti gli allegati
e
b. all’UMC
situato nel capoluogo della Regione ove ha sede legale l’impresa
richiedente o -in caso di domanda presentata da una riunione di
imprese- ove ha sede l’impresa capogruppo, unitamente a copia dei
seguenti allegati:
- 1.A
(tabelle orarie approvate, programma d’esercizio, relazioni di
traffico), solo se tale UMC è diverso dall’UMC che ha provveduto ad
approvarle;
- 1.B
(tabella prezzi) solo se tale UMC è diverso dall’UMC che ha
provveduto a vistarle;
- 1.C
(dotazione tecnico-gestionale);
- 1.D
(dichiarazione sulla costituzione dell’associazione di
imprese);
4. una volta
ricevuta la domanda:
a. la DIV2
espleta l’istruttoria per il rilascio del provvedimento
autorizzativo e contemporaneamente
b. l’UMC
espleta l’istruttoria per il rilascio del parere relativo ai
requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere e) ed f) del
decreto legislativo n. 285/05. Nel caso di domanda presentata da
una riunione di imprese la sussistenza delle predette condizioni è
valutata con riferimento alla riunione di imprese nel suo
complesso, acquisendo -se ritenuto necessario- i pareri di altri
UMC situati nei capoluoghi di Regione ove hanno sede legale le
altre imprese riunite.
Una volta
terminato il procedimento di cui al precedente punto 4.b., l’UMC ne
comunica l’esito alla DIV2. Se l’esito è positivo (se, cioè, l’UMC
rilascia parere favorevole), e se anche l’istruttoria di propria
competenza si conclude positivamente, la DIV2 procede ad emanare il
provvedimento autorizzativo. Il rilascio dell’autorizzazione (mod.
DTT 151) da parte dell’UMC è subordinato alla previa verifica -da
parte dello stesso UMC- dell’avvenuto pagamento del contributo di
cui all’art. 5, comma 3, lettera b) del d. lgs.
285/05.
6) TERMINI
PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
E’ opportuno
infine richiamare il termine previsto nell’allegato A al DPCM n. 72
del 3/3/2011 (GURI n. 118 del 23/5/2011), relativo ai termini
superiori a novanta giorni per la conclusione del procedimento
amministrativo. Per il procedimento di trasformazione della
concessione in autorizzazione, il termine individuato dal citato
DPCM è pari a 120 giorni.
Pertanto è
necessario che le imprese presentino domanda di trasformazione
quanto meno con anticipo corrispondente, per evitare che, al 31
dicembre 2013, l’istruttoria non sia terminata e l’esercizio del
servizio non possa perciò essere
continuato.
Il Direttore
generale
Dott. Enrico
Finocchi