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Circolare N. 2 Prot. 9654 del 09/04/2013
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 2008
Titolo/Oggetto       
         Servizi di linea interregionali e internazionali extra UE di competenza statale (d. lgs. 285/05) – rilascio di autorizzazioni in luogo di concessioni (art. 9 d. lgs. 285/05)       
testo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità

Via G Caraci 36 – 00157 ROMA
Tel. 0039 06 41586450 – Fax 0039 06 41584217

Alle Direzioni Generali Territoriali
Agli Uffici di motorizzazione civile
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LORO SEDI

Circolare n._2__/2013 del 9 APR.2013
Prot. n. 9654/U

OGGETTO: Servizi di linea interregionali e internazionali extra UE di competenza statale (d. lgs. 285/05) – rilascio di autorizzazioni in luogo di concessioni (art. 9 d. lgs. 285/05) 


1) PREMESSA
L’articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 dispone che le concessioni di servizi in oggetto –rilasciate in vigenza della legge n. 1822/39- sono valide fino al 31 dicembre 2013. Entro tale data, alle imprese concessionarie che ne fanno richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 3 dello stesso d. lgs. 285/05 è rilasciata la corrispondente autorizzazione.
Ne deriva, per l’anno in corso, un notevole picco di attività, considerato che le concessioni oggi in vigore corrispondono a circa tre volte il numero medio di autorizzazioni rilasciate annualmente.
Quale elemento di contesto va inoltre citata la futura attuazione dell’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27). L’articolo 1 citato reca “Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese” e prevede l’adozione, da parte del Governo, di uno o più regolamenti per “individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo […], individuando le disposizioni di legge e regolamenti dello Stato che […] vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi”.
Nelle more dell’adozione di tale nuova normativa –che ad oggi potrebbe non essere imminente- è necessario fornire indicazioni per rendere più fluide le procedure per la “trasformazione” delle concessioni in autorizzazioni, pur nei limiti e nell’ambito della normativa in vigore.




2) NORMATIVA APPLICABILE E MODALITA’ DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI
L’articolo 9 del d. lgs. 285/05 prescrive che il rilascio di autorizzazione in luogo di concessione può avvenire a favore delle “imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3”. Tali condizioni sono le stesse previste per il rilascio di autorizzazioni ex novo. Si specifica che il riferimento al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (riferimento contenuto nell’art. 3 comma 2 lettera a) del d. lgs. 285/05, relativo all’accesso alla professione) deve intendersi sostituito dalla normativa di attuazione del regolamento (CE) 1071/2009, in applicazione dal 4 dicembre 2011 .

Qui di seguito sono riportati i requisiti -come codificati dal d. lgs. 285/05 e declinati dal DM 316/2006- necessari per il rilascio dell’autorizzazione in luogo di concessione ed è riepilogata la modalità di dimostrazione, che per alcuni dei requisiti è dettagliata nei paragrafi successivi. Anche l’indicazione degli uffici ministeriali competenti è indicata successivamente.



REQUISITI DELL’IMPRESA
1. Titolarità dell’autorizzazione all’esercizio della professione ex regolamento (CE) 1071/2009, comprovata dall’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN). E’ sufficiente che l’impresa autocertifichi il proprio numero di iscrizione al REN. Per le riunioni di imprese rimane fermo quanto indicato con circolare n. 9/2012 (prot. 25161 del 13/11/2012); 
2. possesso della certificazione di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente. L’impresa dovrà allegare l’originale o una copia autenticata della certificazione;
3. applicazione agli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e del contratto collettivo di settore;  adempimento delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1370/2007  in materia di separazione contabile, se l’impresa gestisce anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico. Tali requisiti sono dimostrati mediante autocertificazione;
4. disponibilità di impianti, strutture, personale in misura idonea ad assicurare l’esercizio regolare del servizio di linea; disponibilità di autobus con le caratteristiche di cui all’articolo 3 comma 2 lettera f) del d. lgs. 285/05. Tale requisito è accertato dal competente UMC, qualora la trasformazione della concessione in autorizzazione preveda un aumento del programma di esercizio, tale da far presumere la necessità di ulteriori risorse strumentali ed umane (veicoli e conducenti) da parte dell’impresa/riunione di imprese richiedente. In assenza di tali modifiche in aumento, considerato che il servizio è svolto da molti anni, deve correttamente ritenersi la sussistenza di tale requisito.
Nel caso di domanda presentata da una riunione di imprese la sussistenza delle predette condizioni è valutata con riferimento alla riunione di imprese nel suo complesso;
5. assenza di sanzioni aventi il carattere della definitività, come declinate dall’articolo 3 comma 2 lettere h) ed i) del d. lgs. 285/05.  Tale requisito è oggetto di autocertificazione da parte dell’impresa;
6. assenza di revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi di trasporto, come previsto all’articolo 3 comma 2 lettera l) del d. lgs. 285/05. Tale requisito è oggetto di autocertificazione da parte dell’impresa.


REQUISITI DEL SERVIZIO
7. natura di servizio interregionale di competenza statale (ex art. 1 comma 1 lettera a) del d. lgs. 285/05), il cui percorso, dunque, collega più di due Regioni;  
8. utilizzo di aree di fermata che hanno ottenuto il nullaosta in materia di sicurezza (NOS) da parte del Ministero. Per le aree di fermata non presenti nel data base del Ministero  è necessario che l’impresa ottenga il NOS prima di presentare la domanda di rilascio del titolo autorizzatorio. Resta inteso che, se la richiesta di rilascio del NOS si conclude con esito negativo, la/le fermata/e sprovvista/e di NOS non potrà/potranno essere contenuta/e nelle tabelle degli orari. La disponibilità del NOS (presente sul database o acquisito ad hoc presso l’Ufficio competente, in tal caso citando gli estremi del NOS) è  auto-certificata dall’impresa;
9. utilizzo di un percorso che risponda a requisiti di sicurezza. Poiché i servizi oggetto di concessione sono in esercizio da molti anni, si può correttamente presumere che il percorso risponda a tali requisiti. Perciò le imprese che intendano mantenere invariato il percorso del servizio non sono tenute ad acquisire il preventivo nullaosta alla sicurezza del percorso (NOP) da parte del competente UMC. Tale condizione di invarianza del percorso sussiste anche se il servizio proposto prevede lo spostamento dell’area di fermata lungo l’itinerario già in esercizio. L’avvenuta acquisizione del NOP ovvero l’invarianza del percorso sono autocertificate dall’impresa;
10. preventiva approvazione o –a seconda dei casi- apposizione di visto, da parte del Ministero, di tabelle degli orari (inclusive del programma di esercizio, e soggette ad approvazione) e prezzi (soggetti ad apposizione del visto). Affinché possa essere approvata, la tabella contiene  fermate dotate di NOS;  
11. disponibilità dell’atto di assenso all’utilizzo delle aree di fermata, rilasciato da parte dell’Ente proprietario. Questo requisito non riguarda tuttavia il procedimento di rilascio dell’autorizzazione di competenza del Ministero e pertanto le relative verifiche non fanno parte di tale procedimento.          

3) GLI ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE
Prima di presentare domanda per il rilascio dell’autorizzazione in luogo di concessione, l’impresa deve:

3.1 aver perfezionato la propria iscrizione al REN, presso l’UMC nel cui territorio di competenza l’impresa ha sede legale;

3.2 aver ottenuto dal competente UMC:
- il NOS per le aree di fermata che non siano presenti nel data base ministeriale;
- il NOP, a meno che il percorso non sia invariato rispetto al servizio gestito in concessione;
- l’approvazione della tabella degli orari;
- l’apposizione del visto all’elenco dei prezzi.
A breve sarà reso disponibile un sistema informatico per la gestione di tabelle orarie, programma di esercizio, relazioni di traffico, lista dei prezzi. Si farà dunque seguito con ulteriori indicazioni e istruzioni allorché sarà ultimato il sistema informatizzato. Al momento, i documenti sono presentati soltanto in formato cartaceo. 

Una volta completati gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e  3.2 l’impresa dovrà presentare, debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante:
a. la domanda di trasformazione, redatta sul modello di cui all’ALL. 1;
b. la tabella degli orari debitamente approvata dal competente UMC,con annessa la tabella relativa al programma di esercizio e alle relazioni di traffico, e la tabella dei prezzi vistata dallo stesso UMC. Tale documentazione è redatta secondo i modelli di cui all’ALL. 1.A e ALL. 1.B. Alcune istruzioni per la compilazione e un esempio di tabella oraria compilata sono allegati alla presente circolare (ALL. 2);
c. la dichiarazione attestante il materiale rotabile di cui l’impresa dispone (o di cui prevede l’acquisizione), le unità di personale del cui lavoro si avvale, la consistenza delle strutture (cfr. modello di cui all’ALL. 1.C). Nel caso di riunione di imprese tale allegato è presentato da ciascuna impresa iscritta al REN e facente parte della riunione;
d. per le imprese in associazione: dichiarazione relativa alla costituzione di associazione di imprese (cfr. modello di cui all’ALL. 1.D)  e la/le dichiarazione/i  attestante/i la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 285/2005, resa/e da ciascuna impresa autorizzata all’esercizio della professione (cfr. modello di cui all’ALL. 1.E);
e. originale o copia autenticata della certificazione ISO secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente.




4) I CONTROLLI DA PARTE DEL MINISTERO
Gli uffici del Ministero procedono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alla verifica:
- della conformità della documentazione prodotta alle leggi comunitarie e nazionali nonché alle norme tecniche che si applicano nel caso di specie;
- alla congruità e completezza della documentazione trasmessa dalle imprese.
Essi procedono inoltre:
- al controllo a campione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, di stati, fatti, dati autocertificati dall’impresa per la dimostrazione dei requisiti;
- al controllo sistematico della iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui al Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 25/11/2011 (GURI n. 277 del 28/11/2011).



5) LA PROCEDURA E GLI UFFICI DEL MINISTERO COMPETENTI
La procedura rimane sostanzialmente simile a quella attuale, ancorché con alcune varianti:
1. la eventuale richiesta di nullaosta alla sicurezza del percorso, che come detto precede la istanza di trasformazione, va indirizzata all’UMC capoluogo di Regione nel cui territorio ha origine il servizio;
2. le eventuali richieste di nullaosta alla sicurezza delle aree di fermata (qualora non siano presenti nel data base del Ministero) vanno indirizzate all’UMC nel cui territorio di competenza sono ubicate le aree di fermata;
3. l’istanza di trasformazione va indirizzata contemporaneamente:
a. alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – divisione 2 (DIV2), corredata di tutti gli allegati e
b. all’UMC situato nel capoluogo della Regione ove ha sede legale l’impresa richiedente o -in caso di domanda presentata da una riunione di imprese- ove ha sede l’impresa capogruppo, unitamente a copia dei seguenti allegati:
- 1.A (tabelle orarie approvate, programma d’esercizio, relazioni di traffico), solo se tale UMC è diverso dall’UMC che ha provveduto ad approvarle;
- 1.B (tabella prezzi) solo se tale UMC è diverso dall’UMC che ha provveduto a vistarle;
- 1.C (dotazione tecnico-gestionale);
- 1.D (dichiarazione sulla costituzione dell’associazione di imprese);
4. una volta ricevuta la domanda:
a. la DIV2 espleta l’istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzativo e contemporaneamente
b. l’UMC espleta l’istruttoria per il rilascio del parere relativo ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere e) ed f) del decreto legislativo n. 285/05. Nel caso di domanda presentata da una riunione di imprese la sussistenza delle predette condizioni è valutata con riferimento alla riunione di imprese nel suo complesso, acquisendo -se ritenuto necessario- i pareri di altri UMC situati nei capoluoghi di Regione ove hanno sede legale le altre imprese riunite.
Una volta terminato il procedimento di cui al precedente punto 4.b., l’UMC ne comunica l’esito alla DIV2. Se l’esito è positivo (se, cioè, l’UMC rilascia parere favorevole), e se anche l’istruttoria di propria competenza si conclude positivamente, la DIV2 procede ad emanare il provvedimento autorizzativo. Il rilascio dell’autorizzazione (mod. DTT 151) da parte dell’UMC è subordinato alla previa verifica -da parte dello stesso UMC- dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 5, comma 3, lettera b) del d. lgs. 285/05.      



6) TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
E’ opportuno infine richiamare il termine previsto nell’allegato A al DPCM n. 72 del 3/3/2011 (GURI n. 118 del 23/5/2011), relativo ai termini superiori a novanta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo. Per il procedimento di trasformazione della concessione in autorizzazione, il termine individuato dal citato DPCM è pari a 120 giorni.
Pertanto è necessario che le imprese presentino domanda di trasformazione quanto meno con anticipo corrispondente, per evitare che, al 31 dicembre 2013, l’istruttoria non sia terminata e l’esercizio del servizio non possa perciò essere continuato.   


Il Direttore generale
Dott. Enrico Finocchi 

 

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