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Multe
con sconto del 30%: le indicazioni operative del
Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali,
circolare 11.11.2013
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Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
circolare dell'11 novembre 2013, ha fornito le prime indicazioni
operative concernenti l'applicazione
dell'art. 20, co. 5-bis, lett.
a) del D.L. n. 69/2013,
conv. in L.
98/2013, che ha apportato modifiche al Codice della Strada.
In particolare,l'art. 202 C.d.S. prevede il pagamento in misura
ridotta del 30% della sanzione
amministrativa pecuniaria qualora il pagamento sia effettuato entro
cinque
giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell violazione;
tale
previsione è applicabile sia al trasgressore che al responsabile in
solido.
La suddetta riduzione non è prevista, tuttavia, per le violazioni comportanti la confisca del veicoloe la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Quanto al criterio temporale per l'applicazione della riduzione,
la circolare precisa che essa
vale per le sanzioni irrogate con verbali di contestazione
notificati a partire
dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. n.
98/2013),
indipendentemente dal tempo della commissione della violazione, dal
tempo di
accertamento della stessa e dal tempo di instaurazione del
procedimento
ispettivo in corso.
Attualmente, non è possibile procedere al pagamento della
sanzione ridotta nelle mani dell'agente accertatore mediante
strumenti di pagamento elettronico, bensì attraverso il
modello F23 oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale
o bancario.
Il pagamento con sconto del 30% non è compatibile con la
rateizzazione della sanzione
amministrativa.
Il verbale, specifica il Ministero, deve contenere la chiara
indicazione della facoltà di avvalersi
della sopra descritta misura agevolata, nei tempi prescritti,
dell'importo
minimo ridotto e dei casi in cui la procedura non è invece
applicabile.
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