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  • Multe con sconto del 30%: le indicazioni operative del
    Ministero del Lavoro
     e delle politiche sociali,
    circolare 11.11.2013

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
circolare dell'11 novembre 2013, ha fornito le prime indicazioni operative concernenti l'applicazione
dell'art. 20, co. 5-bis, lett. a) del D.L. n. 69/2013,
conv. in L.
98/2013
, che ha apportato modifiche al Codice della Strada.

 

In particolare,l'art. 202 C.d.S. prevede il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione
amministrativa pecuniaria qualora il pagamento sia effettuato entro cinque
giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell violazione; tale
previsione è applicabile sia al trasgressore che al responsabile in solido.

 

La suddetta riduzione non è prevista, tuttavia, per le violazioni comportanti la confisca del veicoloe la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

 

Quanto al criterio temporale per l'applicazione della riduzione, la circolare precisa che essa
vale per le sanzioni irrogate con verbali di contestazione notificati a partire
dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. n. 98/2013),
indipendentemente dal tempo della commissione della violazione, dal tempo di
accertamento della stessa e dal tempo di instaurazione del procedimento
ispettivo in corso.

 

Attualmente, non è possibile procedere al pagamento della sanzione ridotta nelle mani dell'agente accertatore mediante strumenti di pagamento elettronico, bensì attraverso il
modello F23 oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale o bancario.

 

Il pagamento con sconto del 30% non è compatibile con la rateizzazione della sanzione
amministrativa.

 

Il verbale, specifica il Ministero, deve contenere la chiara indicazione della facoltà di avvalersi
della sopra descritta misura agevolata, nei tempi prescritti, dell'importo
minimo ridotto e dei casi in cui la procedura non è invece applicabile.

    

Circolare del 11/11/2013 prot.37/0019442.pdf
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