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Lo sconto del 30% sulle multe pagate "subito" vale anche in
caso di divieto di
sosta. Il beneficio, introdotto dal 21 agosto con la conversione in
legge del
decreto del fare (Dl 69/2013), finora era stato riconosciuto da
molti Comuni
anche in questo caso, ma mancava una copertura interpretativa che
adesso è
arrivata. È la nota Prot. n. 300/A/7552/13/127/1, emanata dal
dipartimento
Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno.
Non è una vera e propria circolare come quelle che il dipartimento
ha già
diramato proprio in agosto per chiarire molti altri aspetti dello
sconto sulle
multe. Volutamente era stato tralasciato quello del divieto di
sosta, perché in
tutti gli uffici ministeriali che si occupano di Codice della
strada si valuta
che la questione sia delicata: la formulazione della norma
riconosce il
beneficio solo in caso di pagamento entro cinque giorni dalla
«contestazione»
(quando si viene fermati subito) o dalla «notifica» (quando si
riceve il
verbale a casa).
Sono tutte situazioni in cui al trasgressore o al proprietario del
veicolo
viene consegnato un verbale, mentre nel caso del divieto di sosta
generalmente
si trova sul parabrezza un preavviso, che non è previsto dal Codice
della
strada. Secondo questa prassi, chi non paga entro un termine di
pochi giorni
fissato dal corpo di polizia riceverà poi il verbale, gravato dalle
spese di
spedizione e di individuazione del proprietario al Pra.
Il fatto che il preavviso non fosse previsto dal Codice aveva
indotto gli
uffici ministeriali a non considerarlo tra le ipotesi di sconto. Ma
sono state
molte le pressioni politiche per un'interpretazione più elastica:
il divieto di
sosta è un'infrazione diffusissima, non di rado necessitata dalla
situazione
urbanistica e dei trasporti pubblici delle città italiane e
difficilmente crea
pericoli.
Quindi si è giunti a un compromesso: il chiarimento è arrivato non
come
circolare, ma solo sotto la meno impegnativa forma di una risposta
ai quesiti
giunti da tanti corpi di polizia locale, tra cui quelli di Firenze
e Torino. Il
dipartimento non entra nel merito giuridico della questione e si
limita a
constatare che, anche per motivi di semplificazione, è opportuno
riconoscere lo
sconto anche a chi paga avendo in mano solo un preavviso.
Ora però arrivano complicazioni per quei Comuni (pochi, per la
verità) che
avevano adottato la linea più formalista, negando il beneficio nel
caso del
preavviso. Tra questi Comuni il più importante è proprio Firenze.
Il fatto che
il ministero abbia in qualche modo "sdoganato" il beneficio apre
la
porta alle richieste di chi nei primi due mesi di applicazione
della norma non
si era visto riconoscere il diritto allo sconto
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