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Comma 248. Costi minimi inderogabili
Aboliti i costi minimi inderogabili nel compenso
all'autotrasportatore,
dichiarati illegittimi dalla Corte Ue: si torna
all'autonomia delle parti, al
limite sarà il giudice a valutare se il compenso è adeguato
a sicurezza
stradale e tutela del lavoro.
Fissato un parametro oggettivo e verificabile già dal
committente per presumere
il rispetto delle norme di tutela del lavoro da parte del
vettore: quest'ultimo
deve fornirgli l'attestazione (rilasciata dagli enti
previdenziali non più di
tre mesi prima) di regolarità dei versamenti contributivi.
Il controllo va
effettuato sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti e
sul pagamento degli
oneri assicurativi e previdenziali; inizialmente avviene
sulla base della
documentazione rilasciata dal vettore, poi si farà sulla
base dei dati
contenuti in un portale che dovrà essere predisposto
dall'Albo
autotrasportatori. Se il committente affida il trasporto al
vettore non in
regola omettendo la verifica, risponde dei mancati
pagamenti in solido col
vettore stesso; tale responsabilità è comunque limitata nel
tempo, perché si
estingue un anno dopo che il contratto di trasporto è
cessato. Sulle somme
eventualmente pagate come responsabile in solido, il
committente può esercitare
la rivalsa nei confronti del vettore
Comma 248.
All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono
sostituiti dai
seguenti:
«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non
scritta, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
successive
modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia
negoziale
delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di
sicurezza
stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori
in regola con
l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e
assicurativi, il
committente e' tenuto a verificare preliminarmente alla
stipulazione del
contratto tale regolarita' mediante acquisizione del documento di
cui al comma
4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai
commi 4-ter
e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma
4-bis ovvero
di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido con il vettore,
nonche' con
ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno
dalla
cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti
retributivi, nonche' i contributi previdenziali e i premi
assicurativi agli
enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel
corso della
durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le
sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento
puo' esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le
regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e' effettuata
limitatamente
ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione
della
delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale
delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di
terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente
disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al
primo periodo,
la verifica sulla regolarita' del vettore e' assolta dal
committente mediante
accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal
citato Comitato
centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione
di
regolarita' del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di
servizi di
autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa
opportuna
intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle
amministrazioni e
dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e
aggiornare la
regolarita' dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma
non scritta
il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis
ovvero di cui
al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si
assume anche gli
oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle
violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,
commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto
eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e'
tenuto a
fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti
previdenziali, di
data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e'
in regola
ai fini del versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di
trasporto da
effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte
del
corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel
contratto o
nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate
dal vettore
nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base
delle variazioni
intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali
variazioni
superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento
della
sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento
effettuato. Tale
adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni
delle tariffe
autostradali italiane»;
c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;
d) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis
consegue la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento
dell'importo della
fattura e comunque non inferiore a 1.000
euro».
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