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Per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, dal
primo gennaio 2015
viene abolita la scheda di trasporto che dal 19 luglio 2009, il
committente del
trasporto per conto terzi doveva compilare e sottoscrivere. La
scheda di
trasporto doveva accompagnare a bordo del veicolo la merce
trasportata. La
compilazione di questo documento sulla tracciabilità (ddt) delle
merci e la sua
conservazione nel veicolo durante il trasporto potevano essere
evitati, se si
inserivano nel documento di trasporto i particolari dati richiesti
dalla
scheda. In questo caso, il ddt doveva accompagnare la merce.
Sono state previste nuove definizioni per il vettore, il
committente e il
sub-vettore, prevedendo che il vettore incaricato del trasporto
possa avvalersi
di sub-vettori. Il sub-vettore, però, non può a sua volta affidare
ad altro
vettore lo svolgimento del trasporto.
Sono considerate vettori anche le imprese che fanno capo a
cooperative.
247. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Si considera
vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone
fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi associata
a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di
imprese, nel
caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal
raggruppamento
cui aderisce»;
2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Si considera
committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle
persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi che
stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito,
movimentazione e
lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del
trasporto»;
3) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo
nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per
conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata
a eseguire
attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale
nel
territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1072/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un
servizio di
trasporto su incarico di altro vettore»;
b) dopo l'articolo 6-bis e' inserito il seguente:
«Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura) -- 1. Il vettore
incaricato della
prestazione di un servizio di trasporto puo' avvalersi di
sub-vettori nel caso
in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel
corso
dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il
vettore assume
gli oneri e le responsabilita' gravanti sul committente connessi
alla verifica
della regolarita' del sub-vettore, rispondendone direttamente ai
sensi e per
gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge
25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133,
e successive modificazioni.
2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di
affidamento da parte
del vettore di eventuale sub-vettura il contratto puo' essere
risolto per
inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per
le
prestazioni gia' eseguite.
3. Il sub-vettore non puo' a sua volta affidare ad altro vettore lo
svolgimento
della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale
divieto il
relativo contratto e' nullo, fatto salvo il pagamento del compenso
pattuito per
le prestazioni gia' eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo
al primo ha
diritto a percepire il compenso gia' previsto per il primo
sub-vettore il
quale, in caso di giudizio, e' tenuto a esibire la propria fattura
a semplice
richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi
fiscali,
retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida
lo
svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e
le
responsabilita' connessi alla verifica della regolarita',
rispondendone
direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter
dell'articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame
mediante
raggruppamento di piu' partite e spedizioni, ciascuna di peso non
superiore a
50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico,
intesa come
scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il
successivo carico
su altri mezzi, e' concessa la facolta' di avvalersi per
l'esecuzione, in tutto
o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o piu'
sub-vettori dopo ogni
rottura di carico»;
c) l'articolo 7-bis e' abrogato e sono, conseguentemente, soppressi
tutti i
riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo
decreto
legislativo.
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