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trasporti
TRASPORTI
- CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE -
Trasporto di merci su strada - Regime di cui alla legge n. 298 del
1974 - Distinzione tra trasporto di merci in conto proprio e per
conto di terzi - Autorizzazione per i trasporti per conto di terzi
- Sufficienza della stessa per l'espletamento altresì del trasporto
in conto proprio - Configurabilità -
Fondamento
Corte di
Cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 13725 del 31/07/2012 Presidente:
Felicetti F. Estensore: Bucciante E. Relatore:
Bucciante E. P.M. Russo RG. (Diff.) Min. Interno
ed altro (Avv. Gen. Stato) contro Vitalini
Autotrasporti (Rigetta,
Giud. Pace Morbegno, 05/12/2005)
TRASPORTI -
CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE -
Trasporto di merci su strada - Regime di cui alla legge n. 298 del
1974 - Distinzione tra trasporto di merci in conto proprio e per
conto di terzi - Autorizzazione per i trasporti per conto di terzi
- Sufficienza della stessa per l'espletamento altresì del trasporto
in conto proprio - Configurabilità - Fondamento.
SANZIONI
AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Trasporto di merci su
strada - Regime di cui alla legge n. 298 del 1974 - Distinzione tra
trasporto di merci in conto proprio e per conto di terzi -
Autorizzazione per i trasporti per conto di terzi - Sufficienza
della stessa per l'espletamento altresì del trasporto in conto
proprio - Configurabilità - Fondamento.
Legge
06/06/1974 num. 298 art. 31 Legge
06/06/1974 num. 298 art. 32 Legge
06/06/1974 num. 298 art. 40 Legge
06/06/1974 num. 298 art. 41
Nel regime
giuridico del trasporto di merce su strada, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298, pur essendo previsti distinti provvedimenti
abilitativi per il trasporto di cose in conto proprio e per il
trasporto di cose per conto di terzi, deve ritenersi che
l'autorizzazione per l'effettuazione dei trasporti per conto di
terzi sia senz'altro comprensiva anche della licenza per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio, avendo la prima
contenuto più ampio ed essendo subordinata a condizioni e requisiti
più rigorosi. Ne consegue che chi abbia ottenuto apposita
autorizzazione per l'effettuazione dei trasporti per conto di terzi
non deve munirsi di licenza per poter svolgere trasporto di cose in
conto proprio